supportolegale.org || la memoria e' un ingranaggio collettivo

[processo bolzaneto] trascrizione III udienza difese - difesa Maida, Valerio, Barucco, Poggi

TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO BOLZANETO - III UDIENZA DIFESE - DIFESA BARUCCO, MAIDA, VALERIO, POGGI

[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]

P: [procede all'appello]

[ Difesa Barucco ]

D: (Ferrero) [sostiene in primis che non c'e' "un carabiniere buono", ma che tutti i carabinieri si sono comportati bene, impedendo addirittura ai membri della ps di entrare nelle celle]
D: ... non si possono ignorare queste testimonianza di DM e SM... e questo trova corrispondenza nell'interrogatorio di Barrucco, che disse che al suo arrivo lui chiuse le celle e nessuno poteva entrare senza il suo ordine. come dicono anche DM e SM i cc hanno allentato la tensione. basterebbero queste due testimonianze per dire che non solo quanto e' contenuto nel capo di imputazione non e' dimostrabile perche' manca quel dato cronologico importantissimo che ci permette di stabilire da che ora e a carico di chi furono commessi dei reati, ma non vi e' prova di quanto scritto nel capo di imputazione alla luce di quanto detto dai testimoni. anche le testimonianze che ho letto prima non sono esplicite nei confronti dei cc, ma tutte riferiscono almeno un episodio in cui i cc si sono comportati bene, e quindi anche in questo caso tutte le testimonianze non permettono di risalire a una certa responsabilita' del barucco. Non ho trovato negli atti una spiegaizone puntuale che mi leghi il Barucco ai fatti che gli sono ascritti.
Riassumo: manca una certezza della contestazione, che viene ugualmente contestata a Braini e a Barucco, ma andrebbe stabilito cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro; alcuni, una buona parte delle parti offese di Barucco arrivano a Bolzaneto quando Barucco non c'era, dato che aveva smontato, altri escono da Bolzaneto prima che Barucco prenda servizio, altri riferiscono che dai cc non hanno subito nessun disagio, e che anzi la presenza dei cc diventa sollievo; l'unico elemento di incertezza che il pm ha raggiunto sugli episodi con i cc, e' quello dello spray, pero' anche questo episodio avviene a notte fonda, quando Barucco era gia' smontato dal servizio. Vorrei concludere dicendo che non e' stata raggiunta la prova sufficiente per Barucco e che non e' possibile superare il ragionevole dubbio per l'imputato e quindi ne chiedo l'assoluzione.
Vorrei fare una valutazione sull'attendibilita' e sulla quantificazione della pena. Io non mi scandalizzo ne' mi straccio le vesti se qualche teste ha potuto leggere le altrui dichiarazioni, ma in questi fatti si deve tenere conto della valutazione. Non e' che si puo' dire che sono tutti credibili. Nei casi in cui risulta che siano stati fatti dei confronti tra le persone, se ne dovra' tenere conto. Il divieto di assistere si limita al giorno della testimonianza, ma la norma ha la sua ratio nella genuinita' della testimonianza, la presenza del testimone non provoca la nullita' della sua testimonianza, ma e' anche vero pero' che per preservare la genuinita' nell'esaminare la testimonianza di chi e' stato in aula il tribunale deve tenere conto della cosa, come deve tenere conto se vari testimoni si sono confrontati prima di venire in aula. Tra l'altro ci sono stati dei siti internet in cui le testimonianza venivano messe in rete, su supportolegale.org ci sono in tempo reale tutte le testimonianza quasi in diretta. Non dico che era vietato, e quindi la testimonianza e' illegittima, ma bisognera' tenere conto che allora alcune testimonianze non siano aliene dall'avere letto o sentito precedenti deposizioni. Ho visto poi che nonostante vi fosse un'incertezza probatoria abbastanza grave sulla responsabilita' di Barucco, il pm nella richiesta di pena non e' stato tenerissimo, dato che per Barucco sono stati chiesti 2 anni e 6 mesi senza le generiche, motivandolo con il fatto che e' vero che e' incensurato, ma e' anche un pubblico ufficiale, e che quindi l'incensuratezza era scontata. Direi che non basta, bisogna tenere conto che Barucco era ufficiale dei cc in complemente, un militare di leva che si e' trovato li' con tutti i limiti del caso a fronteggiare una situazione per cui non era preparato, posto che non doveva neanche svolgere quel servizio. Questo dovrebbe pesare nella valutzione della sua responsabilita'. Dovrebbe pesare anche altro: ha sempre mantenuto una buona condotta prima e successivamente a questi fatti. E' persona che ha una sua vita lavorativa, e che si e' sempre comportato come persona onesta e per bene. Legare la negazione delle generiche solo perche' e' un ufficiale che ha fronteggiato male uan situazione su cui non aveva grandissima responsabilita' mi pare riduttivo. Io credo che nella ipotesi in cui il tribunale ritenga provata la penale responsabilita' di Barucco, le generiche gli vadano applicate. [...] Negargliele sa piu' di sentenza esemplare, che pero' non dovrebbero trovare cittadinanza nel nostro ordinamento, dato che le sentenze devono essere giuste non esemplari. Con questo processo non dobbiamo rispondere a istanze mediatiche o politiche, ma istanze di giustizia, accertando le responsabilita' dei singoli, senza farci condizionare. Credo che nel caso di Barucco le attenuanti generiche e la sospensione condizionale ci starebbero tutte. Avrei concluso, mi riservo di spiegare meglio tutto con una memoria.

[ Difesa Maida ]

D: (Pagliara) io difendo Daniela Maida, un soggetto che ha subito grandi modificazioni dal momento in cui ha avuto l'incarico al momento in cui se n'e' interessata la Procura. Parte Daniela Maida con un ordine ben preciso, indicato nel fax dell'ufficio di gabinetto in cui si dice che "in relazione allo svolgimento delle manifestazioni di piazza si rende necessario costituire un contingente con personale delle forze territoriali opportunamente integrate da personale della PS a disposizione del dirigente DIGOS per la scorta di eventuali dimostranti fermati e in quanto responsabili di illeciti." Sottolineo "per la scorta", ordine di venerdi' 21 per le ore 19-24 del 22 luglio. E' un documento che ho gia' presentato in udienza preliminare, e anche alla Signoria Vostra. Si e' parlato di possibilita' che Maida e i suoi uomini avessero compiti di vigilanza, e alla chiusura del processo Maida aveva sicuramente l'incarico di vigilanza. Io non so perche' questa modifica: si potra' dire che salta fuori dalle deposizioni? Io dico di no. C'e' addirittura una richiesta del pm alla questura chiedendo gli incarichi per il 21 e il 22 luglio, e c'e' stato uno scontro, chiamamolo cosi', tra la dr.ssa poggi e il dr. crea. Uno diceva che c'era e l'altra diceva di no. Per dirimere questo scontro/incontro, il pm aveva fatto richiesta formale alla questura, e il questore ha precisato che nessun appartenente alla PS ha svolto la funzione di vigilanza nella giornata del 20 e del 21 luglio.
Io non sono un giovane avvocato, ho quasi 52 anni di professione, e sono stato un ufficiale di questa repubblica, e ho visto la disorganizzazione nei momenti di crisi in cui cadiamo. Addirittura un funzionario, la Perenzi, ci ha detto che si erano dimenticati la vigilanza... un po' come se un magistrato si dimentica il fascicolo. Portiamo a bolzaneto dei fermati, ma nessuno ha pensato bene di vigilarli. E allora cosa si fa? Uno dice "prendete e date una mano". In quale documento si puo' dire "dare una mano". Vuol dire dare disposizioni precise? No. In queste condizioni la mia assistita assume la posizione da incaricata del trasporto a incaricata della custodia della vigilanza. Non e' accettabile.
Allora vediamo come si e' dovuta difendere questa donna, portando dei testimoni. La verita' e' che questa donna era alle dipendenze della terenzi... poi verremo ai coordinatori... il magistrato Sabelli (sic!), viene archiviato, giustificandolo come "la sua presenza a bolzaneto era intermittente, per cui non era in grado di conoscere i presunti soprusi e le vessazioni nei confronti delle p.o.". Vi preciso subito una cosa: quando la cortesia del pm quando mi attese per l'interrogatorio della mia assistita, mi disse subito che non era stata riconosciuta da nessuno. Una bella donna, sarebbe stata notata in un ambiente diciamo non di premi nobel, quello degli anti g8, con tutto il rispetto [bah....]. Ma la Maida era intermittente anche lei, non era riconosciuta da nessuno, era un capo come l'altro, allora perche' Maida Daniela viene rinviata a giudizio, il dr. Sabella viene archiviato. Io questo volevo portarlo ai giudici che devono giudicare perche' vedano un attimo. Mi ha veramente colpito e lo dico francamente, negativamente.
Poi si dice che Maida non poteva non sapere, non poteva non sentire le urla, ancora dichiarazioni di stampa. Ma che violenze sessuali, ma che violenze, io li leggo i giornali.... Allora ho dovuto guardare la questione non dal punto di vista di chi trasportava, ma dell'imputazione di non aver provveduto a impedire e denunciare chi aveva commesso questi atti. Io ho provveduto a raccogliere dlele testimonianze per vedere se era vero cosa eravamo imputati.
E' un fatto che la dr.ssa maida era agli ordini di terenzi. Scoppia il caos e non ci sono fermati da trasportare a bolzaneto, e anche maida daniela alle ore 23.30 del 21 va a bolzaneto. alla una dovrebbe finire il proprio servizio. rimane vicino alla macchina dove c'e' l'autista asti per dire di tenere i contatti con il comando. io chiedo istruzioni ma le risposte sono arrangiate... signor presidente siamo in una repubblica democratica, io ho fatto due anni di servizio nei lagunari, nessuno mi ha mai detto di arrangiarmi... [...] Le urla, i lamenti non li ha sentiti, ne' alcuno li ha riferiti a lei... altrimenti si risponde di responsabilita' oggettiva. Siamo ai processi politici di milano... "non poteva non sapere".
A domanda del presidente: "lei era responsabile del contingente?" la risposta: "avevamo dimenticato di disporre un servizio di vigilanza". Allora siccome non c'e' bisogna scaricarlo su qualcuno? Mi dovete dare la prova. Io vi do la prova che il mio servizio era quello di trasportare non di vigilare. Se devo vigilare qualcuno per impedire che nella cella avvengano fatti non corretti, io devo entrare nella cella. Bene se voi guardate nelle carte le chiavi erano tutte nell'ufficio della pol pen. Forse allora la vigilanza era a carico loro, no?
"Io l'unica cosa che so e che avevo rappresentato e' che qualcuno fosse lasciato per questo trasporto", dice la terenzi. [...] Qualcuno ha parlato di trasporto a mezzo pullman, non e' vero, avveniva a mezzo Marea, con un'auto. Alla domanda sulla presenza della Maida: "la Maida rimaneva li', coordinava il personale". [...] "Ma che cosa stavate facendo?" "si stava li' si aspettavano gli ordini, veniva la maida e chiedeva cosa fare, la risposta era aspettare". [...]
[ se la gente studiasse tutti gli atti e non venisse a fare arringhe a caso, eviterebbe di fare figuracce, ndr ]
[...]
I compiti erano quelli di trasporto dei fermati. Il comando, la questura, a richiesta del pm risponde che nessuno della ps aveva questi ordini. Nessuno aveva l'ordine di controllare, vigilare e custodire. Le chiavi delle celle dov'erano detenuti i fermati erano in mano alla pol pen. Il turno che doveva finire all'una e' stato prolungato perche' si attardavano. Una confusione tremenda, ma di questa confusione non deve rispondere un organo di polizia che non aveva incarichi. Io mi domando allora, io non voglio assolutamente tediare ulteriormente la corte, io posso immaginare quale sia la vostra capacita' di ritenzione in questo processo, forse questi casi per legge bisognerebbe fare memorie scritte, cosi' sarebbe piu' facile per tutti. Io non voglio tediarvi ulteriormente, vorrei solo portarvi degli argomenti importanti, puntualizzarli. Non so se voi avete la memoria che avevo fatto al GUP, la posso ripresentare, ma mi domando se la norma del cpp prevede che una condanna sia emessa quando non ci sono elementi che vanno al di la' di ogni ragionevole dubbi. Lasciamo stare la contraddizione tra l'archiviazione di qualcuno e il rinvio a giudizio di altri, io dico soltanto che questa situazione di confusione e di mancanza di chiarezza, questo "non poteva non sentire" e "non poteva non sapere", questo non rappresenti quel ragionevole dubbbio che priva di sostanza la richiesta di condanna. Io non ho altre cose da dire, se non chiedere di mandare assolta Daniela Maida per non avere commesso il fatto.

[ difesa Valerio ]

D: (Pasqui) l'ispettore Valerio e' chiamato a rispondere al capo 26 per art. 608 e art. 40. Sono i soggetti incaricati della vigilanza responsabili al comando di una squadra per periodi limitati e in spazi limitati. Questi soggetti secondo il pm si trovano in posizione di garanzia rispetto ai detenuti sorvegliati e al trattamento da essi subiti. Le fonti della posizione e' nel grado, nella qualifica di p.u. e nell'ordine di vigilanza. Da tali poteri si accompagnerebbe la presenza certa nel sito continuativa e apprezzabile nel loro turno.
Siccome proprio da questo tipo di presenza in relazione all'intensita' del trattamente deriva la consapevolezza di Valerio e altri della vessatorieta' e del dolo in capo al singolo imputato, occorre sgomberare il campo da ogni dubbio. Il tribunale ha la relazione di servizio di Valerio e il suo verbale di interrogatorio, e da tali documenti si evince come l'orario di permanenza non si protrasse che per un'ora e mezza. Leggiamo nell'annotazione di Valerio che ha cominciato il servizio alle 13, e' rimasto in quella zona fino alle 16.30. Poco dopo le persone fermate venivano accompagnate a bolzaneto con le Marea. Il gruppo entrava a bolzaneto poco prima delle 17. Nel contesto abbiamo vigilato i fermati fino alle 18.30 circa, quando poi per sopraggiunto cambio tornavamo alla fiera, dove rimaneva fino alle 23 circa. Nell'interrogatorio: "verso le 16.30 ho ricevuto ordine di accompagnare fermati a bolzaneto [...] saremo arrivati alle 17 circa... verso le 18.15-18.30 la dr.ssa poggi mi disse che potevamo andare via". E' evidente che la squadra di Valerio sia rimasta fino alle 18.30. Orario che si e' dilatato nella requisitoria del pm dato che parla dalle 16 alle 19... E' bene ribadire che la squadra di Valerio e' rimasta solo un'ora e mezza. Potrebbe sembrare una cosa di poca rilevanza ma in realta' e' fondamentale. Il pm ha dato atto della difficolta' di ricostruire il numero di persone che sono passate per bolzaneto, e' pero' riuscito a ricostruire che nella fascia di responsabilita' di valerio ci fossero il gruppo di fermati in piazza alessi, e altresi' VV e CG. Gia' dalla rilettura del capo di imputazione il tribunale avra' modo di rilevare che il pm ha individuato 4 p.o., dato che il pm ha ritenuto che valerio si sia occuapto di tutti questi. Ma cosi' non e' e non puo' essere: MR e MR sono stati trasportati da valerio secondo il pm, ma loro dicono di essere arrivati troppo presto per questo. Anche VV e CG non possono essere stati vigilati dalla squadra di Valerio. Se e' vero che l'ordine di vigilare i detenuti direttamente da parte di chi li porto' e' stato dato nella mattina, allora VV e CG li abbiano vigilati i loro trasportatori, Giannini Sabrina e Arudine che avevano provveduto al loro trasporto a bolzaneto. Se ne deve dedurre che le persone accompagnate da valerio sono diverse. Tra l'altro nella difficolta' di ricostruzione: il pm ha citato 54 p.o. del venerdi', ne abbiamo sentiti 52, 8 sono testimoni indicati e citati dalle difese di cimino e pellicci, e il totale fa 60. Rispetto ai 79 fermati mancano all'appello un certo numero di persone delle quali evidentemente nulla si sa, chi li accompagno', come e perche'. Siccome e' un dato certo che valerio accompagno' un certo numero di persone, 7 dice lui, e' altamente probabile che queste siano tra quelle non rintracciate e non sentite a dibattimento. Anche dando per buona la ricostruzione del pm percui sarebbero 4 persone presenti in corrispondenza dell'ispettore valerio, lo stesso pm riconosce la difficolta' di rilevare dei comportamenti rilevanti. [...]
MR ha detto di essere stato portato alle 15.30-16.00, quindi non da valerio, di essere stato lasciato in piedi per mezz'ora-tre quarti d'ora in cella, di essere rimasto in corridoio in posizione libera in attesa di fotosegnalamento, e' riportato in una cella dove e' rimasto in piedi per poco tempo. ricorda di non aver subito ingiurie o percosse.
MR ha detto di essere arrivato alle 14.00-14.30 e quindi anche in questo caso non da valerio, di essere stato portato dall'ufficio digos alla prima cella, poi in piedi per un po', e poi si e' seduto come gli altri e nessuno ha obiettato. ricorda di non aver visto minaccie e percosse. Ammette di confondere il trattamento in questura a volte con quello di bolzaneto.
VV ha detto di essere arrivata alle 14.00, di essere stata portata in una cella dove c'era NE, di aver rifiutato di essere messa al muro, e di essere rimasta seduta, fino a quando e' entrato un uomo che l'ha fatta mettere al muro.
CG ha avuto l'impressione di essere stato il primo ad arrivare nel sito, di essere stato portato al fotosegnalamento, poi in una cella vuota, di essere rimasto in piedi 30-40 minuti, e poi di essersi seduto, di non aver sentito ingiurie o minacce.
Bisogna fare una piccola parentesi sulla questione dei tempi, non solo sulla permanenza di valerio, ma anche sui tempi di permanenza delle p.o. in bolzaneto. Sui tempi vi sono grandi incertezza: se sull'uscita ci sono verbali di rilascio o verbali di traduzione, per l'ingresso non vi e' alcun registro che permetta di capire quando uno sia entrato o meno. Per gli orari ci si e' basati sulle p.o. che hanno riferito di essere senza orologio e di essersi basati su ricordi tipo "l'ultima volta che ho guardato erano le" oppure "quando mi hanno arrestato era buio". Inoltre bisogna aggiungere che la quasi totalita' delle persone arrivavano da scontri di piazza ed erano quindi provati, segnati, gia' privati della liberta' personale. Molti sono transitati in questura, e molti hanno lamentato di trattamenti anche peggiori di quelli di bolzaneto, sono stati costretti in attesa sotto il sole cocente in mezzi non condizionati, tutto cio' per dire che arrivati a bolzaneto erano gia' in condizioni di prostrazione che puo' avere influito sul ricordo dei tempi. [...] E' evidente che a seconda di cio' che si e' vissuto la percezione del tempo si dilata e si restringe. La difesa aveva richiesto le stesse p.o. del pm indicando pero' anche le circostanze dell'arresto, e il tribunale aveva escluso queste circostanze come non rilevanti. Cio' nonostante alcuni testimoni hanno ricordato i momenti del loro arresto, e per noi e' significativo. Delle quattro p.o. che il pm ha riferito a Valerio, tre hanno riferito le circostanze e i fatti precedenti il loro arrivo a bolzaneto: non ripercorremo le testimonianze ma vogliamo ricordare come queste persone hanno racocntato di una situazione di disagio per le vicissitudini patite prima dell'arrivo a bolzaneto.
Fatta questa premessa, si vedra' come cio' nonostante queste quattre persone che secondo la pm dimostrano come la posizione di stazionamento sia stata imposta gia' nel pomeriggio di venerdi', hanno affermato di essere rimaste in posizione per meno di un'ora. Poi hanno anche detto di essere passati per varie mani di vigilanza e spesso dopo questi spostamenti erano in una cella diversa, per distinguerli evidentemente. ALlora si evince che il reato contestato non sussiste.
Il pm ha precisato che alla squadra dell'isp. valerio viene contestata solo la vessatorieta' della posizione, o meglio la durata della postazione non tanto la posizione in se', non tanto per il placet di sabella, ma bensi' perche' questa posizione e' una normale posizione che viene imposta durante i normali arresti anche per la tutela degli arrestati stessi [va be', ndr]. Non si puo' poi dimenticare che in questa disorganizzaizone nessuno aveva pensato di informare gli accompagnatori della qualifica degli accompagnati, se fossero arrestati o fermati. [...] Ma le p.o. hanno dichiarato di aver mantenuto la posizione per una periodo di tempo breve [...] Va aggiunto che a differenza di quanto dichiarato da altri le quattro p.o. imputate all'isp. valerio non hanno detto di essere state costrette a mantenere la posizione, sonos tate messe in quelal posizioen e hanno potuto assumere una posizione libera solo quando gli e' stato concesso, ma senza costrizione con minaccie o violenze. Nessuno puo' escludere poi che l'ordine di levare la posizioen vanga dall'isp valerio o dalla sua squadra. [...]
Mi avvio a conclusione ma volevo spendere due parole sull'elemento soggettivo del reato: il pm ha individuato l'isp. valerio come uno dei responsabili della vigilanza, con una posizione di vigilanza. [...] Noi riteniamo che l'equazione presenza=consapevolezza non sia corretta. Lo stesso pm ha ammesso la difficolta' di abbinare fermati/arrestati con cella e con personale di vigilanza, con la conseguenza che non sapendo le persone che erano in custodia della sqaudra dell'isp. valerio, non possiamo attestare all'isp. valerio le vessazioi di altri. Io non ricordo grandi convenzioni, ma l'incipit dell'art. 27 della costituzione cioe' che la responsabilita' penale e' personale. Allora deve essere provato che valerio stesse tollerando comportamenti che rientrano nell'articolo 608. [...] Il soggetto che si trova in posizione di garanzia puo' rispondere dell'omessa impedimento di un evento vale solo se il soggetto e' consapevole dell'evento. E la prova di questo non e' stata raggiunta. Anzi nei confronti delle p.o. a lui ascritte non si sono verificate alcune condotte vessatorie. Difettano in conclusione proprio tutti i requisiti che il pm ha individuato come propri della posizione di garanzia: la presenza certa nel sito per la durata di un turno, 6-8 ore, in relazione alla durezza dei trattamenti. La permanenza di valerio non si protrasse per un tempo apprezzabile, e il trattamento a cui furono sottoposti i fermati non fu degradante, tanto che l'unica doglianza e' la posizione nelle celle. Lo stesso trattamento non fu sistematico, tanto che la procura ha avuto difficolta' a reperire 4 soggetti che abbiano avuto qualcosa di cui dolersi. [...] Oltre a cio' che costituisce l'elemento materiale, difetta l'elemento soggettivo: anche ammesso che il reato possa essere imputato in forma oggettiva, manca la prova del dolo. Allora noi chiediamo l'assoluzione dell'isp. valerio. deposito una breve memoria.

[ pausa ]

[ difesa Poggi ]

D: (Pruzzo) prima di tutto volevo chiedervi scusa perche' la mia volonta' e il mio piacere sarebbe stato quello di discutere a braccio e di rilasciare dichiarazioni roboanti, di significare in maniera migliore quello che sento e provo nella difesa della mia assistita, ma penso che certe cose e' meglio rimangano e ho preparato una difesa scritta, che vi dara' modo di verificare in concreto le argomentazioni che andro' ad esprimervi.
il procedimento per i fatti relativi alla caserma di bolzaneto richiede alle difese uno sforzo di grande impegno, reponsabilita' e difficolta', perche' mai come in un processo cosi' mediatizzato e' necessario essere attenti per la corretta amministrazione della giustizia. ho sottolineato la rilevanza mediatica del processo, dato che tutti i media hanno stigmatizzato quanto avvenuto nella caserma di bolzaneto come responsabilita' delle forze dell'ordine, riprendendo quel clima di buonismo che ha congtraddistinto quei giorni di manifestazioni. mi preme pero' sottolineare l'art. 27 della costituzione, la responsabilita' penale e' personale, i processi riguardano le persone e non le categorie. non possiamo trasformare questo processo in un processo contro la polizia, o contestare i reati agli imputati solo in quanto appartenenti alle ffoo presenti in quel luogo. se qualcuno ha sbagliato e' giusto che queste condotte vnegano sanzionate, ma solo dopo aver valutato attentamente le condotte personali, e per questo e' necessaria una scrupolosa verifica degli atti, non essendo applicabile l'equazione presenza=responsabilita'. [...]
L'analisi delle condotte degli imputati deve essere effettuato con particolare attenzione all'elemento soggettivo che sempre sorregge la condotta dell'uomo. e' di tutta evidenza che per ogni reato non e' sufficciente l'elemento oggettivo ma anche quello soggettivo, che colleghi la volonta' del soggetto con cio' che e' stato fatto. [...]
Questi elementari concetti giuridici familiari a tutti noi, sono stati ribaditi da questa difesa in quanto elemento di analisi imprescinidibile per ogni collegio giudicante.
Passando in concreto all'analisi dell'imputazione per la dr.ssa poggi ai capi 6 e 7 per i reati di cui all'art. 608 e 323 cp [...], questa difesa intende fin da subito precisare che avra' come criterio guida quello di non approfondire in alcun modo le indagini sui singoli episodi. Questo modo di procedere non vuole significare una passiva accetazione della ricostruzione dei pm, dato che questo difensore ricorda come le deposizioni delle p.o. siano state piene di contraddizioni tra loro e nei confronti delle SIT. Ci si propone solo di non deviare l'attenzione dai punti fondamentali di questa tesi difensiva: l'istruttoria ha dimostrato la carenza probatoria, ma anche che la stessa ha tenuto una condotta esattamente contraria a quella delineata.
Il prologo del pm contiene una questione sulle carenze e mancanze nell'organizzazione di bolzaneto. tale mancanze anziche' essere attenuanti sono dirette a evitare che questa sia usata come alibi. tuttavia i pm affermano che la disorganizzazione ha contribuito a permettere le condotte contestate. il clima di tensione ha costituito l'humus su cui si sono innestati i comportamenti e le vessazioni di quei giorni, e i protagonisti devono essere ricercati nelle ffoo presenti in bolzaneto. ma gli strali del pm si concentrano non sugli autori materiali, ma sui livelli apicali in grado di incidere non si sa come e perche' su tutta la situazione di bolzaento. secondo i pm la situazione di bolzaento e' stata di tale gravita' e consistenza da non poter non essere conosciuta da chi e' passato da bolzaneot per almeno un turno di lavoro. [...]
Per questa ragione la conclusione dei pm e' che chi c'era ha visto e capito cosa stava succedendo. E' facile notare come la creazione di questa intima correlazione tra elemento soggettivo ed elemento temporale sia la pietra di volta dell'impianto accusatorio nei confronti dei cosiddetti livelli apicali. Alla carica e qualifica di questi soggetti infatti si accompagna la posizione di garanzia [...] nei confronti delle p.o. Da queste fonti normativi discenderebbe l'obbligo di attivarsi per impedire la lesione dei loro diritti come prevede l'art. 40 capoverso. L'ufficio del pm ha ritenuto la Poggi in posizione di garanzia, sia per il grado, sia per l'essere membro dell'unica unita' presente fissa a bolzaneto. Il pm ha dimostrato come gli atti presenti parlassero di attivita' di trattazione dei fermati e degli arrestati, sottintendendo che i due funzionari presenti non potessero solo occuparsi della redazione degli atti di pg, disinteressandosi di tutto il resto. [...] Paradossalmente neanche la circostanza che l'imputata si sia attivata per intervenire non assume valore attenuante, ma anzi viene usata per confermare la sua volonta' di non intervenire negli altri casi. [...]
I pm cmq a scanso di equivoci arrivano a contestare anche il merito di questi intervenit, come inadeguati e insufficienti, dato che non e' stata fatta notizia di reato ne' attivita' volta all'individuazione degli agenti di reato. [...]
Il 16 maggio 2005 il GUP De Matteis emetteva all'esito dell'ud. prel. una sentenza di rinvio a giudizio nei confronti degli odierni imputati, fissando il 12 ott 2005 come data di inizio del processo. Piace a questa difesa riassumere la vastita' dell'istruttoria: venivano tenuto 157 udienze, dal 12 ott 2005 al 30 ott 2007, con 392 testimoni, consulenti e via dicendo. A fronte di questo dato, noi ne opponiamo uno solo: nessuna delle 392 persone ascoltate, e soprattutto nessuna delle oltre 300 p.o. ha riferito che Anna Poggi seconda in grado solo a Perugini, abbia assistito inerte a uno qualsiasi degli innumerevoli episodi di trattamenti inumani e degradanti. Quanto sopra e' reso ancora piu' evidente dalla semplice evidenza del fatto che se fossero emerse delle testimonianze che individuassero l'imputata [...] sarebbe stata usata dai pm come dato di consapevolezza da parte dell'imputata di cio' che sarebbe avvenuto a bolzaneto. [...]
Veniamo al ruolo della Poggi a bolzaneto: arriva come responsabile della trattazione atti il ven mattina alle 9.10 e va via solo alle 2-3 di notte; sabato arriva alle 14 e va via allo stesso orario della notte prima; la domenica infine solo poche ore dalle 13-14 alel 15-16 di pomeriggio. Il suo ruolo all'interno della struttura, circostanza indiscussa e provata peraltro, era esclusivamente quello di responsabile di trattazione atti per le persone fermate e arrestate a bolzaento, almeno fino all'arrivo di perugini il quale gli subentro' come sovraoridnato. In concreto le mansioni erano tenere i rapporti con la questura e con la procura della repubblica a cui comunicava i nomi dei fermati. L'imputata si e' preoccupata di contattare anche avvocati e familiari. La dr.ssa poggi era perennemente al telefono, rinchiusa nella sua stanza. L'esame dell'imputata ha portato all'attenzione del tribunale un'altra circostanza, che sono a nostro modesto avviso di fondamentale importanza: la dr.ssa poggi e's tata la prima a rilevare la mancata previsione di un servizio di vigilanza, e non solo, la stessa si e' adoperata per ovviare a questa mancanza, fino a che ha ottenuto dal dr. crea la disposizione orale di far fermare per la vigilanza le persone che avevano curato il trasporto dei fermati. Questo intervento e' stato ridotto dal pm alla stregua di circostanza di valenza indiziante. Per cio' che concerne la consapevolezza di quanto accaduto nella struttura e' evidente stato il punto di vista del pm che voleva evidenziare la presenza della poggi ad alcune condotte vessatorie. Altrettanto nette sono state le risposte dell'ipmutata come presenza sporadica in una sola prima stanza. L'assidua presenza nella prima stanza digos e' stata confermata da suoi colleghi e del coimputato. A conferma di tutto questo vengono di seguito estrapolate le numerose dichiarazioni testimoniali. [tutte di sbirri, e quasi tutti imputati nel cosiddetto processo Perugini, ndr].
[...]
Quantomeno fuorviante e' la considerazione dei pm del comportamento di Badolati e di quello degli apicali: il primo faceva parte del gruppo dei responsabili della vigilanza, e inoltre sono avvenuti la domencia mattina. [...]
E' evidente che da quanto sopra evidenziato rispetto alla posizione dell'imputata si ricava che la dr.ssa poggi essendo sempre stata nella sua stanza non poteva autonomamente rendersi conto di quanto avvenuto in altre zone della caserma. occorre esaminare se nelle rare occasioni in cui usci' dalla stanza abbia potuto vedere delle cose che potevano farle pensare alla situazione complessiva. A puro titolo informativo si precisa che gli episodi in cui la poggi si e' adoperata saranno trattati nel paragrafo successivo. Domanda: "ha avuto modo di spostarsi verso le celle?". Risposta: "un paio di volte il venerdi' e un paio il sabato, forse una, a salutare la Giannini". [...] [dichiarazioni della poggi in cui dice che quando e' passata davanti alle celle non ha visto nulla di particolare, ndr]. "Ha avuto modo di sentire insulti?" "Di fronte a me no" "Non ha avuto modo di snetire nulla?" "No assolutamente" "Percosse?" "No, se fosse successo sicuramente non sono state fatte davanti a un direttivo, anche perche' il personale ha paura del direttivo". Io credo non ci sia ragione per non credere alla dr.ssa poggi perche' quando una ha un certo animus ce l'ha sempre. il pm non ha ritenuto credibile il tutto, non apparendo verosimile secondo il pm che l'imputata si sia recata nelle celle poche volte, e che non si sia accorta della posizione, notata e dignitosamente ammessa dal suo collega Perugini. Atteso che non si capisce che cosa da la patente di dignita' a una affermazione difensiva e un'altra no, vi sono numerose testimonianze di altri membri dell'ufficio trattazione atti, che corroborano le affermazioni dell'imputata, rendendo nulla la tesi accusatoria. [...]
[ riporta di nuovo le testimonianze degli sbirri della trattazione atti che ovviamente negano di aver visto qualsiasi abuso, saranno tutti inventati, ndr ]
[...]
Queste numerose testimonianze di persone che si sono recate nel corridoio delle celle hanno confermato quanto dichiarato dall'imputata. si potra' obiettare che sono dichiarazioni di personale della PS e quindi di parte, ma noi rispondiamo che le testimonianze hanno valore probatorio piu' elevata di una supposizione e non e' colpa di questa difesa se con 300 p.o. il pm non e' riuscito a dimostrare la presenza dell'imputata che era facilmente riconoscibile. Non appare casuale che sul punto presenza degli imputati le uniche testimonianze riguardino l'imputato Perugini e non la nostra assistita.
Abbiamo ricordato nella parte iniziale delle note difensive che l'imputazione per la dr. ssa poggi si sostanziano in condotte solo di tipo omissivo, e infatti secondo la ricostruzione dell'accusa i cosidetti livelli apicali non avrebbero impedito le condotte che si sono sostanziate in un trattamento inumano e degradante. [...] Noi abbiamo gia' evidenziato le linee guida per le fattispecie di reato, in particoalre relativamente all'elemento soggettivo in materia di condotte di tipo omissivo. L'accertamento del dolo e' il momento di maggiore complessita' in un processo, essendo necessario evidenziare una percezione interiore. Ancora piu' importante quando c'e' un comportamento di tipo omissivo: da una non azione non e' altrettanto ricavabile l'elemento interiore. Un altro elemento e' quella della posizioen di garanzia. Scorrendo le pagine della memoria dei pm si ha la sensazione che tutti i trattamenti diventino un evento unico, che doveva essere impedito dai funzionari, e i pm si sono ben guardati dall'indicare cosa avrebbero dovuto fare gli apicali. [...] E ancora e' piu' chiaro questo legando la consapevolezza degli apicali alla generica sitauzione e non ad atti specific. La conseguenza di questa stortura e' evidente in alcuni casi, come nel caso della poggi, dove non si evidenzia la presenza della stessa in singoli episodi, ma si e' costruito un criterio privo di qualsiasi aderenza al terreno del diritto, in forza del quale la presenza continuativa dell'imputata costituirebbe di per se' la prova della consapevolezza. Questo e' contrario al comune buon senso e alle regole basi del diritto: si puo' avere la percezione di reati anche in pochi minuti, mentre non avvedersene in molte ore; inoltre non possiamo introdurre il criterio di responsabilita' oggettiva nei casi non previsti dalla legge. [...]
E che il pm la veda cosi' e' dimostrata dalla contestazione della continuazione di reato. ma vi e' dipiu': i pm non hanno limitato la loro cretivita' di questo straordinario criterio, ma nella loro frenesia accusatoria si sono spinti piu' in la', quando valutano gli interventi in positivo dell'imputata non una valenza difensiva, ma una valenza accusatoria, in quanto sintomatici della consapevolezza da parte dell'imputata. In qualsiasi altro processo questo basterebbe, ma questo non e' un processo normale, siamo in un paese in cui i media mettono sotto luci diverse e strumentali gli eventi delle aule di tribunale. [...]
Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di sottolineare gli elementi della situazione della dr.ssa poggi: tutte le risultanze dibattimentali portano a concludere che tutti gli atti della dr.ssa poggi sono stati travisati per confermare l'impianto accusatorio. L'imputata poggi non ha mai commesso gli atti che gli sono ascritti, anzi e' stata animata da un animus opposto a quello che le si vorrebbe attribuire. [...]
Ho finito: troverete alla fine della memoria le note della carriera relativa alla dr.ssa anna poggi, una persona dolce e buona sempre e solo distinta per la volonta' di servire lo stato. non ho detto una parola sulla richiesta di pena, una richiesta di pena credo che sia del tutto evidentemente sproporzionata. Mi sono chiesot il perche' e mi e' sembrato che fosse una ttattica del pm, mi ha ricordato per chi gioca a poker, il cosidetto rilancio con bluff, in cui si vuole spaventare l'avversario senza carte in mano. non troverete niente nei confronti della dr.ssa anna poggi e mi permetto solo di ricordare a voi, al pm e ame stesso, che e' vero che ci sara' prima o poi l'intervento [Biondi dice "salvifico"] dell'amnistia... pardon, della prescrizione... ma mi permetto di dire che estingue il reato non i rimorsi di coscienza nel caso di una condanna ingiusta.