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[processo bolzaneto] trascrizione II udienza difese - difesa Doria

TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO BOLZANETO - II UDIENZA DIFESE - DIFESA DORIA

[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]

P: [procede all'appello]

D: (Pischedda) [riepiloga lo svolgimento delle indagini, sostenendo che la figura degli apicali nasce nella mente dei pm dalla consapevolezza di un dato storico, quello delle microcondotte, che devono essere riassunte in una macrocondotta, attribuita alle apicali]
D: ... abbiamo un unico soggetto passivo, tutte le persone che sono transitate da bolzaneto, e un unico soggetto attivo, gli apicali. questa creazione permette di fare due operazioni altrettanto pregevoli, da un lato di dare una risposta a quei due problemi insormontabili che i pm avevano all'inziio, permette cioe' di selezionare i responsabili, perche' a fronte di una moltitudine di persone che hanno fatto ingresso in quel di bolzaneto, non semplice cittadini ma persone in divisa, [...]
Allora abbiamo il problema della qualificazione giuridica di questa macrocondotta... E' sicuramente encomiabile il lavoro del pm e anche l'approccio che ho avuto in tutto questo procedimento e' sempre stato un approccio molto terzo, molto distaccato, e quindi non si puo' non inchinarsi al lavoro massacrante che e' stato fatto e la dedizione necessaria a risolvere i problemi che si ponevano. E forse il vestito extralarge e' stato trovato facendo ricorso in quello che abbiamo sentito: il reato di tortura non c'e' nel nostro ordinamento ma bisogna farlo entrare in qualche modo. Si dovra' valutare se questo vestito che non fa parte delle nostre norme possano entrare attraverso la creazione di questo reato di abuso di ufficio aggravato che viene a coprire quel vuoto obiettivamente esistente. E qui mi fermo. Questa e' l'introduzione che ho voluto fare perche' a questo punto dobbiamo vedere se le cose che ho detto trovano o non trovano aderenza agli atti processuali che ci sono contestati.

D: (Costa) Uno dei primi profili citati che tende a spezzare l'unitarieta' della condotta o meglio della macrocondotta e' forse il ruolo della disorganizzazione di bolzaneto. lo stesso pm ha ammesso nella sua requisitoria che vi sono stati errori di previsione nella fase preparatoria, attuativa e organizzativa, errori determinanti sull'esito degli eventi. Il punto di partenza e' quello degli errori, che pero' alla fine ritiene irrilevante, anzi lo ritiene un humus su cui si sono impiantate le condotte di bolzaneto. quindi nel dipinto tragico e grave, perche' nessuno vuole negare la gravita' delle condotte, ma la disorganizzazione assumee una dimensione quasi paesaggistica, diventa uno sfondo di un ritratto rinascimentale, in cui si mettono in primo piano le condotte degli apicali, ma senza relazione con gli altri piani prospettici. [...] Il problema e' che tutto non sarebbe avvenuto senza gli errori imputabili ai vertici che non sono in quest'aula: cosa sarebbe avvenuta se non si fossero mischiate le forze di polizia, se ci fosse stato un vero servizio di vigilanza, se le celle fossero state effettivamente adeguate. Nell'analisi dei fatti questa disorganizzazione che ruolo ha? Questo non e' un alibi, ne' una prospettazione di una causa che determina gli eventi indipendentemente dagli atti di altre persone. Ma e' una prospettiva corretta per qualificare le condotte degli imputati: perche' il rischio e' altrimenti di avere una realta' processuale ancora piu' distante dalla verita' storica. Anche la formulazione dei capi di imputazione gia' ci dice che questo processo sara' lontano dalla verita' storica: gli imputati sono tutti omittenti che concorrono con fantasmi. [...]
Nella prima categoria di eventi attribuiti agli apicali rientrano tutte quelle cose che derivano dagli errori di organizzazione: la mancanza di cibo, acqua, di coperte, e altro. Viene contestata la violazione dell'art. 11 del regolamente penitenziario, ed in effetti ai detemuti e agli internati vengono somministrati tre pasti, ma il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti, un regolamento interno che non c'era a bolzaneto, non previsto dal DAP. Ne' sono stati stanziati dei fondi per i generi di conforto. E tutto questo rientrarebbe nella condotta materiale degli imputati, con dolo intenzionale.
Ma la categoria di maggiore pregnanza e' quella degli eventi ibridi, cioe' determinati dalle condotte dei soggetti ma anche dalla concomitanza di fattori accidentali, di cui non possiamo tacere l'ascrivibilita' a errori amministrativi, imputabili ai vertici. Per esempio la posizione vessatoria, che deve la sua vessatorieta' non solo alla posizione, e mi riferisco a quella di stazionamento, perche' calandoci per un momento nei fatti di quei giorni secondo una valutazione ex ante tenuto conto degli standard di sicurezza che mancavano a bolzaneto, anche se ad oggi appare ingiustificabile, pero' all'epoca forse poteva apparire verosimile... ma la sua vessatorieta' non e' dovuta solo al posizionamento, ma anche ai tempi di permanenza nella cella, ma sappiamo quali sono state le cause della protrazione della permanenza: la morte di giuliani, un sovraccarico di lavoro per una struttura gia' insufficiente, la chiusura di san giuliano, la necessit'a di usare determinati automezzi, i tempi lunghi di immatricolazione per la consegna in blocco degli arrestati da parte della PS. E sui tempi di permanenza penso che sia preoccupante quello che ci dice il dr. sabella: "ma come i tempi di permanenza dovevano essere di 15 min!".
Bolzaneto non doveva avere alcuna funzione detentiva: valutazione del detenuto, prima immatricolazione e accompagnamento al mezzo. Poi qualcuno forse ha immaginato che fare aspettare i detenuti sul pullman sotto il sole 3-4 ore poteva essere una cattiva idea, e si e' deciso di usare la cella per i detenuti matricolandi anche per i detenuti matricoalti. INnegabilmente partecipa al significato di vessitorieta' anche il comportamento dei singoli, che hanno minacciato, percosso e reso la posizione intollerabile. Ma rientra anche in questo gruppo degli eventi ibridi il comitato di accoglienza, che pero' puo' essere definito tale solo dalla prospettiva della parte offesa: ma i mezzi arrivavano in un piazzale affollato di personale, in attesa di prendere servizio. Mi ha colpito la testimonianza dell'isp. reale, che racconta di cento membri del gom che sono stati fuori dalla struttura, forse, in attesa di istruzioni. Anche questo e' un dato irrilevante. Ma anche la stessa inadeguatezza della struttura, che disponeva di un piazzale su cui si affacciavano la mensa, i locali di fotosegnalamento, lo spaccio e la caserma stessa. E? pacifico che per una parte offesa anche intimorita dalla presenza delle ffoo questo possa essere percepito come comitato d'accoglienza, ma le ffoo erano li' per caso non per attendere i manifestanti, ed e' in questo contesto che si inserisce la condotta di qualche vigliacco. Ma anche la posizione di transito e' in questi eventi ibridi. [...]
[...]
Ma il vero punto di rottura con la ricostruzione del pm e' proprio che questa serie di concause non assume nessuna rilevanza nella ricostruzione storica: tutto si disperde e confluisce in quel fiume e diventa un unico globale fenomeno bolzaneot, i cui artefici gli apicali e soltanto loro, imputati per tutte le condotte, dovrebbero sapientamente e sadicamente combinato tutti questi fattori indipendenti dalla loro volonta' per perseguire il loro fine vessatorio, con quel dolo particolare del nostro ordinamento in cui momento volitivo e attuativo coincidono. Si sono rappresentati la situazione, l'interazione dei fattore e non solo hanno previsto le conseguenze, ma anche voluto le conseguenze. In questo contesto, l'unico possibnile per sostenere la tesi della procura, credo che la difesa abbia avvertito la sensazione che l'attenzione sia stata rivolta solo al fenomeno in se, svincolando gli eventi dalle cause materiali. Gli apicali devono rispondere di tutto e il punto di contatto sarebbe rappresentato dalla presenza in un turno, con un criterio presuntivo un po' alieno alla impostazione accusatoria. [...]
In questo scenario gli imputati, le singole condotte, la riferibilita' soggettiva, le responsabilita' diventano meri elementi di contorno che devono lasciare il passo all'evento storico in se'. Io credo che dobbiamo ricondurre il processo su binari ordinari, perche' quanto accaduto a bolzaneto non giustifica il sorpasso delle regole del processo: la violazione del principio di legalita', la violazione del principio di responsabilita' personale penale, i criteri interpretativi.
Veniamo alla sitauzione piu' da un profilo giuridico: credo che il senso dei reati omissivi sia quello di dover risolvere il nodo gordiano della posizione di garanzia dei cosiddetti apicali. Perche' anche una semplice considerazione sul punto consentira' di tradurre le considerazioni giuridiche nella macrocondotta, che cmq va spezzata in due parti: la combinazione dell'art. 110 e dell'art. 40, norme che consentono di estendere la responsabilita' penale a comportamenti non sussumibili a fattispecie di reato. Questi due reati segnano un confine molto labile tra responsabhilita' personale e responsabilita' per fatto altrui. Forse dovremmo meditare sul nesso di causalita' omissiva: credo che la posizione di garanzia non interessi solo il 608 ma anche il 323. Il pubblico ufficiale puo' essere chiamato a rispondere di una condotta posta in essere durante l'esercizio delle sue funzioni, questo e' l'antefatto causale. IL capo di imputazione non aiuta a distinguere i due momenti ne' a comprendere l'orientamento del pm. E' sufficiente leggere i capi di imputazione per un apicale dei ps e di un'altra forza per capire la differenza. Per la Poggi: "si contestano le condotte dal momento dell'ingresso di bolzaneto [...] fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della pol pen". Lo stesso nel capo 7. Per Doria: "si contestano le condotte nei confronti di tutte le parti offese condotte in stato d'arresto". [...]
Ora ulteriore confusione e distinzione non netta che ha un precipitato processuale se e' vero che tutte le parti civili si sono costituite nei confronti dell'imputato Doria. Ora, la posizione di garanzia e' proprio quella particolare relazione tra un soggetto garante e un soggetto garantito al fine di impedire particolari condotte nei confronti del garnatito. Il garante non solo deve impedire di esporre il garantito, ma deve preservarlo. Sicche' gli atti lesivi nei confronti del soggetto devono essere attribuite al garante se non ha posto in essere tutto cio' che poteva al fine di impedire. Presupposto e' la presa in carico del bene o del soggetto garantito. [...]
Traducendo e calando i principi sinteticamente prospettati, una lettura combinata del codice chiarisca la differenza: da una semplice analisi del dato normativo la posizione di garanzia discende da un rapporto formale. solo un pubblico ufficiale in posizione di garanzia puo' commettere il reato dell'art. 608, e' un reato proprio. E l'articolo 94 delle disposizioni di attuazione sancisce che il p.u. preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevervi qualcuno se non in forza di un provvedimento o un avviso di consegna da parte di un uff. giudiziario. Il trasferimento della posizione di garanzia da una a un'altra amministrazione. SOlo con la presa in carico allora avviene la posizione di garanzia. E quindi e' soltanto in quel momento in quella fase in cui muta lo status giuridico che trovano applicazione le norme circa la posizione di garanzia. Tra queste norme si puo' citare l'art. 2 del decreto del 30.06.2000 nr 230, che statuisce che "l'ordine e la disciplina degli istituti penitenziari definiscono il trattamento dovuto ai detenuti; il direttore"... noi abbiamo un'idea di chi sia il direttore ma e' meglio non parlare di persone che non sono presenti in questo processo... "stabilisce come si [...]". [...]
L'art 31 del DRP 15.02.1999 individua una figura: "il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservazione dei dipendenti delle normative vigenti ecc. [...] vigilando affinche' il trattamento dei detenuti sia improntato a imparzialita', al rispetto della persona e dei dirtti del detenuto". [...]
Tale ricostruzione ricondotta su binari normativi adeguati non consente sovrapposizioni di sorta tra le due posizioni di garanzia tra amm. penitenziaria e amm. di ps. Il richiamo alla funzione di ufficiale di PG e' indifferente, dato che da tale qualifica discende solo l'obbligo di impedire i reati che vengono commessi al suo cospetto, non una posizione di garanzia. Quindi la contestazione globale non attende agli episodi generali, ma solo a episodi particolari commessi in presenza dell'ufficiale di PG. [...]
Al piu' si puo' configurare un impedimento di un singolo atto vessatorio, non la richiesta di rispondere per una serie di condotte. Peraltro questa impostazione tratteggiata dalla difesa, e' la medesima del GIP che in un passo dell'ordinanza con il quale ha disposto l'archiviazione per Sabella Alfonso ha affermato: "nel ricordo delle persone offese i due periodi non sono distinti. la detenzione avveniva infatti in celle simili dove stazionavano persone di farie forze. ai fini che qui interessano la distinzione tra i due periodi assume fondamentale rilievo. al dr. sabella era stato attribuito la funzione di coordinatore di tutte le attivita' della amm. penitenziaria per decreto e aveva quindi il dovere di controllo nei confronti delle persone soggette alla gestione da parte dell'amm. penitenziaria. tale posizione di garanzia poteva riguardare solo le persone a disposizineo della amm. penitenziaria e non quella della ps o dei cc. [...]" [...] "Tale posizione di garanzia non sarebbe derivata dalla sua posizione di coordinatore ma da una posizione di fatto, come ufficiale di PG presente ad atti di vessazione". Oltrettutto a suffragio basti pensare che la qualifica di ufficiale di PG non differenzia gli apicali dagli altri, come detto dall'art. 55 cpp e non nell'art. 57 cpp. Non e' contestato a Doria di aver cagionato una lesione specifica, anche per omissione.
Questa contestazione globale ha determinato dei paradossi giuridici, come ad esempio la contestazione alla ps di norme del regolamento dell'amm. penitenziaria, che pacificamente non possono limitare le attivita' di un agente di ps. E dall'altra sono i fermati per identificazione, fermati che non sono mai presi in carico dall'amm. penitenziaria e che si sono costituiti parte civile nei confronti di doria.
Una distinzione tra questi apicali e' necessaria, e deve essere fatta. I fatti rilevanti devono essere distinti in due fasi: non si puo' contestare il comitato d'accoglienza o il fotosegnalamento a un appartenente dell'amm. penitenziaria, o l'accompagnamento in bagno o la situazione nelle celle se non si individua in quali fase. L'onere della prova ha delle certe regole, non si puo' rendere suggestiva. Non esiste una unica condotta omissiva da parte degli apicali. Non esiste e non puo' esistere. [...]

[ pausa ]

D: (Costa) veniamo all'analisi delle ipotesi delittuose. per comprendere appieno l'iter argomentativo sottostante alle prospettazioni accusatorie sia utile un passo della memoria: "secondo l'ufficio diversa valutazione deve essere fatta circa le responsabilita' degli apicali per minaccia, ingiuria ecc. tali episodi sono diffusi in tutte la struttura e in tutti i giorni, per cui o gli apicali hanno assistito agli stessi o non puo' ritenersi integrata la prova di consapevolezza della singola ingiuria, percossa o minaccia ai danni di singoli parti offese. poiche' gli apicali non stavano davantia lle celle si sono resi conto di quanto avvenuto, ma magari non della singola ingiuria, percossa, minaccia. Rispetto a questi fatti non abbiamo ritenuto di comminare il reato ex art. 40 cp. Per queste ragioni non abbiamo chiesto il rinvio a giudizio per questi fatti."
Una breve riflessione credo che sia doverosa: esiste un piano di un ingiuria generica e specifica, di una violenza privata generica e specifica. E' possibile che senza la prova di un singolo reato possa essere provato un reato generico? ALlora c'e' una chiara distinzione tra il trattamento genrale e le singole condotte di ingiurie, violenze, minaccie. Come se ci fosse una qualificazione diversa da questa per il trattamento. Poi andando a leggere l'oggetto dell'imputazione per l'imputato doria, per abuso di ufficio, si dice che il danno ingiusto e' dovuto alla lesione dell'integrita' fisica e morale delle p.o. Alla lettera a) si contesta di aver tollerato e consentito che le persone ristrette fossero sottoposte a trattamento inumano, umiliante e degradante, avendo omesso di controllare i propri sottoposti. Alla lettera b) aver consentito, tollerato o non impedito che le persone subissero trattamenti inumani nelle celle della pol pen, della ps, nei corridoi, nell'accompagnamento al bagno. lettera c) aver consentito che le persone ristrette subissero insulti in relazione alle loro convinzioni politiche. Gia' quattro volte si contestano le minacce, gli insulti e le violenze come atti integranti il trattamento.
Art. 608 contestato al capo 13: che le persone offese fossero costrette a subire percosse, calci, minacce. E poi "venissero derisi, ingiuriati e offesi da latro personale". ALlora non corrisponde a verita' che l'ingiuria generica viene contestata e quella specifica non viene contestata, non solo perche' dal punto di vista giuridica non esiste questa distinzione, ma perche' affermare questa cosa dal punto di vista naturalistico e' difficilmente compatibile con una argomentazione logica. In realta' quello a cui si e' assistito e' la trasformazione delle minacce: le omissioni nei reati specifici vengono deformate e riuniti in un'unica condotta omissiva. E se ci fosse stata una distinzione tra ingiurie specifiche e genercihe, questo non e' stato percepito dalle parti civili, che si sono costituiti senza distinzione nei confronti di Doria. [...]
Un'ulteriore elemento di riflessione credo che sia quello relativo all'identita' delle condotte contestate: tutte omissive, relative a mancato impedimento di reati che vengono identificati nel 608 e nel 323. Credo che la sussunzione al 323 cp imponga ulteriori riflessioni: che la condotta sia identica e' definito dalla contestazione per il 323, che viene contestato per concorso formale. La questione preliminare e' se in realta' queste due fattispecie possano concorrere, perche' in realta' l'insegnamento giurisprudenziale... [legge la corte]. [...]
Ora richiamando i principi del rapporto di specialita' al caso in esame, innanzitutto si puo' osservare che entrambi i reati sono propri e plurioffensivi, i soggetti tutelati sono la PA, per il 323, e l'amm. penitenziaria, per il 608. C'e' anche un altro dato, i soggetti passivi: che in un caso sono genericamente indicati nelle p.o. e nell'altro nei detenuti. Un altro caso e' la qualifica di pubblico ufficiale e la qualifica di garante. [...] C'e' anche un evento di danno in entrambi reati: un danno ingiusto per il 323, misure di rigore per il 608. Da una semplice analisi di questi dati e' evidente che il 608 comprende il 323 e in aggiunta alcuni elementi specializzandi. E' un caso quasi di scuola del rapporto di specialita': solo una norma reca elementi specializzanti rispetto all'altra. In questo caso e' il principio di specialita' nella sua ipotesi piu' tipica, il principio di specialita' unilaterale. Non occorre in questo caso avere in mente la clausola in incipit del 323, che attiene al principio di sussidiarieta'.
Questa questione e' stata gia' citata dall'avvocato Scopiti nella scorsa udienza, e quindi mi richiamo alla sentenza 49536 della VI corte di cassazione: laddove non possa operare la clausola di riserva riprendono vigore i principi fondanti del nostro ordinamento, come la non possibilita' di contestare due reati per uno stesso fatto. Io allora mi sono mosso su un altro piano, quello della dottrina: viene indicato come caso di scuola per il rapporto di specialita'. [legge Mario Romano]. Ma tracce di questo orientamento sono rilevabili dall'insegnamento di insigni giuristi: pagliaro, mantovani, ecc. E' pacifico che tra i reati del 323 e del 608 esista un rapporto dis pecialita' che debbano essere risolti nei confronti del 608 cp. Ad abundantiam non e' escluso che possa entrare in gioco la clausola di riserva, se il pm avesse usato le corrette aggravanti: io non ho compreso la scelta di contestare il 323 in forma con aggravanti e non fare questa distinzione per il 608, perche' e' fonte di sperequazione. Chi ha omesso lo ha fatto per motivi futili, mentre chi ha fatto concretamente gli atti risponde del reato semplice, non aggravato. Se si fosse usata l'aggravante anche per il 608 cp avrebbe operato la clausola di riserva, e anche questa credo che sia un'opera di trasformazione giuridica, perche' opererebbe l'assorbimento, come suggerisce dietro di me l'avvocato Biondi.
Ulteriori riserve non possono non muoversi anche alla qualificazione giuridica delel condotte contestate. [...] Ora credo che dovesse accedersi a una tale ricostruzione giuridica si supererebbero i principi piu' elementari del processo penale: il nesso di causalita'... e' pacifico che il danno indicato sia stato causato dalle condotte del 323. e l'omissione puo' essere al piu' concausale nella produzione dell'evento lesivo dell'integrita', ma non e' causa diretta e principale dell'atto lesivo. [...] Non puo' assumere una autonoma rilevanza ex art. 110. [...]
E poi non si comprende in ogni caso la contestaaione monosoggettiva autonoma: il 323 non e' stato contestato in concorso. i 5 apicali rispondono per omissione in maniera autonoma. Se eliminiamo l'omissione gli eventi si sarebbero cmq verificati. Non si puo' ignorare che il danno e' proprio conseguente a ingiuria, lesioni, minacce. QUindi non e' vero che le condotte specifiche non sono state contestate, ma l'omissione e's tata deformata in un unico reato. Doria non e' chiamato a rispondere dell'omissione di aver impedito le lesioni, ma di aver impedito il commettere dell'abuso di ufficio. La cassazione sempre nella sentenza di cui sopra, afferma che qualora il comportamenot del p.u. si concretizzi in una norma diretta a sanzionare il comportamento di chi l'ha compiuto si configuri il reato di cui all'art... [...] come nel caso di percosse, ingiurie, minacce durante le interrogazioni di un detenuto. Un comportamento che secondo il pm sarebbero tortura. [...]
Quindi ipotizzando una rilettura in termini appropriati del capo di imputazione si assisterebbe a una contestazione di una serie di concorsi omissivi in lesioni, ingiurie, minacce ecc. Ma il pm non parla nella memoria di tutto questo, mentre si incentra sull'assenza di una norma sulla tortura nel nostro ordinamento. L'art 323 non assolve alla funzione dell'art. 10 della costituzione. [...] L'art. 323 non e' un trasformatore permanente di convenzioni internazionali. Ora poi leggendo il passo dottrinale richiamato dalla pubblica accusa per giustificare il concorso, credo che una lettura attenta del passo del manzini conforti proprio questo orientamento prospettato dalla difesa: "sono da escludersi quegli atti arbitrari che non giustifichino questo contesto... codesti atti potranno punirsi per quel titolo delittuoso specifico" - e qui c'e' una norma specifica - "che essi eventualmente costituiscono, o a norma dell'art. 323". In realta' non e' stata neppure selezionata quella condotta che noon potrebbe trovare tutela nel 608 perche' la condotta e' identica, e il 608 e' posto a tutela anche dell'integrita' morale del detenuto. [...]
Riallacciandomi a quanto riferito al tribunale all'inzio della seconda parte del mio intervento, credo che l'erroneita' dell'inquadramento ha un riflesso nella questione del dolo intenzionale. [...] il delitto di 323 e' configurabile perche' la condotta del doria sarebbe animata dal dolo intenzionale. Quale possa essere la coincidenza del momento volitivo e attuativo non e' dato saperlo. Tanto che l'avvocato Gamberini evidentemente resosi conto di qualificare un ddolo intenzionale ipotizzava una consistenza del reato sulla base di un dolo di concorso. Ha detto: non e' necessario il dolo intenzionale, perche' e' sufficiente che il contegno psichico sia quello dell'autore materiale. E' sufficiente che l'autore materiale abbia agito con dolo intenzionale e l'apicale ne rispondera' cmq. Il problema grosso e' che l'abuso di ufficio in questo frangente non e' contestato a titolo di concorso. E' un reato concepito su base monosoggettiva, bisogna dimostrare il dolo intenzionale in capo a ogni singolo apicale, non potendosi estendere il dolo dell'abuso di ufficio altrui. Quindi la contestazione del 323 e' una costruzione giuridica svincolata da ogni principio normativo, e che quindi la ricostruzione del pm vada completamente riveduta. [...]
Discorso diverso deve svolgersi per la contestazione del 608 a titolo di concorso omissivo. La contestazione e' corretta: garanzia, omesso impedimento, riferibilita' della condotta omissiva. Ma concretizzando il discorso sulla posizione di Doria, non si puo' ignorare che la posizine apicale il pm la ricostruisce in abse al grado, al ruolo come PG, al ruolo nelle azioni contro le vittime. Il primo indice non si applica a Doria: non vi e' rapporto gerarchico tra ufficiali del disciolto corpo e pol pen, come si evince dalla legge che ha creato il nuovo corpo della pol pen. [...] La trasformaizone non e' stata completa, alcuni ufficiali del disciolto corpo sono stati inseriti in un ruolo ad esaurimento, una specie di riserva indiana del nostro ordinamento: sono 30 persone in questo ruolo, e 27 sono generali. Una bruttura amministrativa senza fine. Ma la ratio era quello di smilitarizzare l'intervento nelle carceri, un intervento tardivo ma necessario. Non vi e' alcun rapporto gerarchico tra i due corpi e i rapporti devono essre relativi al ruolo svolto dall'ufficiale. Quindi il primo indice non e' applicabile. E mi rifaccio al parere del consiglio di stato stesso, come ricordato nella memoria dei pm. [...] "ove sussistano dubbi nella sovraordinazione si debba ricorrere all'atto specifico dell'incarico". Non e' un caso che lo stesso DAP abbia affidato a Doria la sovraordinazione di sei ufficiali, che sono venuti a testimoniare, individuati con un ordine di servizio. Questi soggetti erano alle dipendenze funzionali, individuati. Credo che un ulteriore passaggio necessario sia vedere quale sia l'incarico in concreto di Doria, e se fra i suoi compiti vi fosse il trattamento dei detenuti: sul punto conviene precisare che l'art. 25 della legge che istituisce il ruolo in esaurimento indica i ruoli degli ufficiali: "gli ufficiali assumono i ruoli di dirigenti della funzione penitenziaria, e possono essere disposti a capo del servizio tecnico-logistici, di traduzioni, di piantonamento, e possono essere posti a direzione degli istituti, sempre che siano in possesso dei requisiti di legge". Pacificamente Doria non e' laureato e non puo' essere poso a direzione di un istituto. Ma in queste funzioni non e' compresa quella di vigilanza, che e' preposta alla pol pen, che e' inclusa nella ratio del legislatore: smilitarizzare il carcere e consentire a militari di vigilare sui detenuti non avrebbe senso. [...] E' pacifico che in astratto Doria non potesse avere ruolo nel trattamento dei detenuti, e in concreto la stessa cosa: l'istruttoria ha in maniera non equivoca chiarito come lo stesso imputato Doria non avesse un ruolo a bolzaneto se e' vero che lo stesso pm nell'indicare l'organigramma messa come coorditore il dr. sabella, l'isp gugliotta come comandante di reparto, e cimino e pelliccia come coordinatore delle traduzioni, oltre all'isp. reale dper il gom, che piu' che gruppo operativo mobile, dovremmo chiamarlo gruppo inoperoso... DOria era stato incaricato di coordinare l'ufficio operativo per coordinare i servizi per la amm. penitenziaria. Doria veniva sollevato dal suo incarico presso il provvedimento e distaccato al DAP per lo svolgimento dell'incarico stesso. Ma le parole usate per istituire l'ufficio di Doria non sono una mia invenzione se e' vero come e' vero che con nota il dr. Mancuso usava gli stessi termini per indicare il contenuto dell'incarico di Doria. Un raffronto con l'incarico di Sabella 8 gg dopo credo che confermi che non c'era sovrappobilita' delle due funzioni, visto che il dr. sabella veniva indicato come coordinatore dell'organizzazione e dell'operativita' su tutte le funzioni dell'amm. penitenziaria durante l'evento. io non voglio tediarvi oltre ma penso che sia determinante per Doria riferirsi a quanto detto dal dr. Mancuso, citato dalla difesa Doria e che ha deposto il 25 giugno 2007: l'incarico di Doria si e' mosso su due versanti, quello organizzativo logistico e quello di coordinare e collegare le varie attivita' che erano dislocate in piu' ambiti. E queste sono circostanze che vengono riferite dall'interprete autentico del provvedimento, il capo del DAP. [...]
Basta sinteticamente ribadire che la conclusione del pm appare una contorsione: la funzione di garante a livello piu' alto e' la base delle ampie contestazioni. tutti erano ufficiali di PG. il presuppsto e' l'apicalita', e la posizione di PG non e' idonea a definire l'apicalita'. Infatti nel paragrafo degli apicali il pm dice: quanto alla funzione rivestita sono individuati i soggetti al vertice, con intera responsabilita' sul sito, e sui trattamenti delle persone che vi erano trattenute, sui quali avevano il dovere di controllo e di intervento; alla carica di questi soggetti si accompagna la posizione di garanzia in relazione al trattamento delle persone transitate.
ANche passando per un sillogismo: gli apicali hanno funzioni di garanzia; gli apicali hanno funzioni di intervento; doria non e' un apicale; doria non ha funzioni di intervento. E paradossalmente anche in un caso di impedimento condizionato, dovremmo concludere che in capo a loro esista un obbligo di tutela indifferenziata di beni giuridici. si tratterebbe di uno stato di polizia, in cui l'ufficiale di pg e' a protezione di tutti i beni giuridici e non solo dalla tutela di comportamenti configuranti reati commessi in sua presenza.
Concludo il mio intervento ritenendo che non vi sia alcuna prova di fatto, ma che la ricostruzione giuridica basti a scagionare doria, e mi riporto alle conclusioni dell'avvocato Pischedda.

[ sospensione fino alle 13.30 ]

D: (Pischedda) riprendo dopo che abbiamo avuto questa splendida relazione sul capo di imputazione, vediamo di analizzare la posizione dell'imputato Doria e mi riallaccio all'agromento dell'incarico per vederlo concretamente negli atti processuali. il punto di partenza e' quanto dichiarato da Mancuso, che spiega quello che in qualche maniera non era chiaro e che probabilmente e' stato uno degli elementi del coinvolgimento di Doria in questo procedimento, perche' se la chiarezza che e' stata raggiunta a dibattimento fosse stata raggiunta nelle indagini probabilmente non sarebbe stato chiamato a rispondere. in qualche maniera la posizione dell'incarico a doria e' viziata fin dall'inizio dalle dichiarazioni del coimputato Sabella. vi ho raccontato come nascono le posizioni apicali a un certo punto della vicenda processuale e doria che non era mai comparso nelle vesti di imputato, coimputato, testimone, improvvisamente compare in una dichiarazione di Sabella. Sabella a un certo punto dice: "c'era poi doria che faceva il mio alter ego". Sulla base di questa affermazione che credo non abbia trovato conferme nel processo si e' innestata questa imputazione.

questa difesa ha gia' cercato di spiegare che questo inciso di sabella gia' allora poteva essere interpretato come poi ha provato il vaglio dibattimentale, era un inciso di persona che si era occupato del prevertice dle g8, con incarico dal DAP che riguardava la parte logistico/organizzativa, dall'individuzione del sito ai rapporti da tenere con le altre forze dell'ordine, come spiega anche sabella a dibattimento. quello che dice sabella in spiegazione dell'affermazione e' confermata in pieno proprio da quanto dice mancuso. se si guarda la successione di questi incarichi si vede che doria ha un primo incarico il 6 giugno, in cui viene staccato dla proveditorato ligure per collaborare con il gen ricci nella preparazione del g8. a questo provvedimento segue il provvedimento di incarico vero e proprio dell 19 giugno. e' in quel momento che nasce l'idea di creare un ufficio logistico di collegamento presso il palazzo di giustzia. qui nascono immediatamente delle difficolta' perche' per la gestione del g8 non era possibile affidarlo a doria, ma era necessario che doria fosse affiancato dal provveditore. e qui nasce il contrasto di cui si e' sentito parlare tra doria e la sano', che porta quello che abbiamo sempre creduto, cioe' alla nomina di sabella per sanare i contrasti. in realta' mancuso ha spiegato che non e' cosi', spiego' che quello fu un problema secondario, proprio in risposta a una domanda di questa difesa. [...] mancuso disse che avevano l'incarico di organizzare il g8 e addirittura prima dell'incarico a doria avevo gia' fatto incontri con mattiello, ricci, sabella responsabili di sezioni del dap e avevamo gia' individuato in sabella il coordinatore generale dell'organizzazione del dAP per il g8, ma non sapevo ancora se mi dava il consenso a questo incarico. per questo c'e' stato lo slittamento nelle nomine, e siccome eravamo in ritardo io intanto avevo dato un incarico a doria, il 6 giugno. [...]
Sul problema che poi c'era stato uno slittamento di incarico Mancuso dice "non mi ricordo ci fu uno iato, una soluzione di tempo tra uno e l'altro. se c'e' stato iato e' stato perche' l'incarico di sabella era un incarico di responsabilita' e prima dovevo parlargliene". E quando sottolineo il problema del contrasto con doria che non e' riuscito neanche a impiantare l'ufficio di coordinamento amministrativo presso il palazzo di giustizia, mancuso dice di non ricordarsi e pero' dice che "sicuramente e' stato un problema secondario, tanto che pensai di spostarmi io a genova nel caso in cui sabella non mi avesse dato il consenso per assumersi questa responsabilita". E' chiaro che se un incarico riguarda il pre g8 allora questo finisce all'inizio del g8, allora io chiedo a mancuso se fosse cambiato qualcosa. Mancuso dice: "l'incarico doveva svolgersi prima dell'inizio della manifestazione, durante la manifestazione rimangono cose marginali, l'approvvigionamento del personale e il collegamento con la magistratura [...] ma credo che la parte principale fosse prima del g8". Allora questa difesa ha chiesto se dopo la nomina di sabella questo ha comportato una modifica nei confronti del ruolo di doria: "c'era un potere di indirizzo e dispositivo nei confronti di queste persone da parte di sabella, ma non c'era la possibilita' di mutare gli incarichi che avevano ricevuto da parte del capo dipartimento". Quindi sabella come doria si dovevano muovere nell'ambito del loro incarico. E questo e' il primo punto.
Poi veniamo a quello che dice Ricci sugli incarichi di Doria: ribadisce il concetto che doria aveva incarichi per il prevertice, ma durante il vertice non aveva di fatto alcun compito, e ci introduce al concetto della collaborazione con il dr. sabella. "Sicuramente il dr. sabella si e' avvalso della collaborazione del col doria, che conosce tutto su genova. sicuramente e' stata una chiave di apertura per aprire porte di conoscenza, doveva fare quello, come conoscere quello, come andare qui e la, una figura che consentiva a sabella di avere rapporti con le autorita' esterne". Lo spazio che si era ritagliato doria nei giorni del g8 era proprio quello che poi viene confermato da sabella stesso, e cioe' il famoso ufficiale di collegamento territoriale. cerco di richiaramare gli interventi di sabella, dove dice "di fatto era il mio vice"; a questa affermazione chiedo notizie a conferma di questo, cioe' in quanto era il suo vice per ordine di servizio? per ordini verbali? no. ma quando non sa cosa dire sabella tira fuori il famoso elenco di numeri di telefono, dicendo che doria era indicato come ufficio di collegamento territoriale sui numeri di telefono utili per la amm. penitenziaria. E cosa vuol dire questo? Piantonamenti in ospedale, [...] contatti con i magistrati, parlare e accompagnamento di questore e altri. Io chiedo se doria ha fatto altro? se si e' occupato della vigilanza, del controllo, e la risposta e' che nulla di tutto cio'. Io chiedo se poteva dare ordini a gugliotta e lui mi ha risposto "no assolutamente". Abbiamo visto decine di testi che ci hanno riferito ocme per problemi non si riferivano a doria. L'esame di gugliotta e' significativo: "non parlavamo dell'istituto. nessun richiamo e nessun tipo di problema e' stato affrontato con l'imputato doria". E poi faccio una domanda specifica a Sabella: "siccome e' l'unica persona che individua come vice perche' non compare da nessuna parte questo titolo?", e la risposta e' "gliene do atto. da nessuna parte". [....] "forse la qualifica di alter ego e' stata una semplificazione, ma sicuramente lo era, soprattuttot quando io non c'ero", e allora stiamo parlando dei giorni precedenti al g8. E io dico "il problema e' durante non prima del g8" e sabella "io non so cosa abbia fatto doria a bolzaneto, il problema e' quello li'. durante il g8 doria era sempre con me a parlare con i cc in prefettura".
E allora e' una considerazione che ha gia' fatto la'vvocato costa non e' giusto che il pm dica che doria si e' autodefinito ufficiale di collegamento territoriale. doria era l'ufficiale di collegamento territoriale, che non aveva nessun rapporto con la struttura di bolzaneto, di cui non si e' mai occupato e che durante il g8 prosegue quanto stava gia' facendo. Ed e' questo il motivo per cui lo troviamo in giro per la citta'. [...]
Addirittura la sua nomina e' stata definita un atto illegittimo, perche' doria, un colonnello, sarebbe stato sovraordinato rispetto al gen. ricci e mattiello, e questo non si puo' fare.
Leggendo poi le carte piano piano scopriamo che in realta' sabella aveva lui il controllo sistematico totale della struttura, anche quando non c'era. e quindi non e' asolutamente vero quello che ha cercato di far apparire, cioe' che lui stava piu' a san giuliano e che doria invece stava piu' a bolzaneto. non e' vero perche' ripeto andando a cercare nelle carte mi sono imbattuto nell'esame di un certo tosoni, che e' teste che viene sentito ai sensi del 507 cpp, che parla della giornata di domenica, quella in cui dovevano essere consegnati i ragazzi della diaz alla pol pen. tosoni dice una cosa sorprendente perche' sconvolge tutta l'impostazione dell'accusa: tosoni dice di essere rimasto a bolzaneto 20 ore. tosoni era uno dei due ufficiali che avevano affiancato sabella nell'ufficio di ponte x, la famosa segreteria che ha sfornato gli ordini di servizio della prima parte del g8. E il tosoni appunto nella udienza del 5 giugno 2007 dice: "io non ero presente all'immatricolazione dei ragazzi diaz, come operatore, che poi girassi, avevo anche quella funzione quelal di vedere e di andare a riferire al dr. sabella che tutto si svolgesse nel migliore dei modi". Ecco il vero alter ego di sabella. "noi andavamo tutti i giorni anche perche' ponte x bolzaneto era molto piu' semplice di andare a forte san giuliano, ci saro' andato un paio di volte, ma poi c'e' stata la chiusura degli arresti, mentre a bolzaneto eravamo molto piu' presenti" "e quante volte ci e' andato nella palazzina" "2-3 volte in tutta una giornata, ci sono stato anche la notte in cui e' venuto il ministro castelli". [...] "si e' posto il problema di cibo e acqua per gli arrestati ed e' stato risolto fornendo acqua [...] durante le mie visite ho avuto modo di vedere le celle e di vedere come stavano gli arrestati, che io ricordi seduti o in piedi ma non al muro". [...] gli chiedo se ha visto doria e lui dice "si, piu' volte come mattiello o ricci". [...]
Mi sono un po' dilungato su tosoni perche' credo che questo sia un elemento decisivo per risolvere la posizione di doria, che non e' mai stato ripetiamo mai alter ego di nessuno, e si e' limitato a fare quello che era possibile fare nell'ambito del primo e unico incarico che ha ricevuto, l'ufficiale di collegamento territoriale. questo e' provato anche da tutti gli spostamenti che ha fatto doria in quei tre giorni. la lettura degli spostamenti di doria all'interno del carcere di bolzaneto vanno letti insieme alla presenza dei detenuti in carico alla pol pen. perche' se non si fa questa lettura non si capisce e non si possono contestualizzare gli episodi che il pm richiama per attribuire la consapevolezza di quanto stava accadendo a doria. ebbene noi vediamo se mettiamo a confronto queste due diverse fasi, spostamenti da un lato e presenza dei detenuti, capiamo come trovano collocazione i singoli episodi e come questi non creino alcun problema in questo contesto. il venerdi' mattina doria va al carcere di pavia, pranza fuori genova e verso le 15 arriva a bolzaneto, rimane il pomeriggio a bolzaneto, si allontana un'oretta per parlare con gaeta, cena a bolzaneto e se ne va. Questo e' il momento che il pm indica come particolarmente significativo per poter dire che doria era consapevole di quanto avveniva per sapere cosa stava avvenendo. non c'e' alcun altro momento durante i tre giorni che sia altrettanto significativo, per sostenere l'accusa, e questo in se' e' un'ulteriore elemento, perche' secondo l'accusa per essere consapevoli gli apicali devono rimanere almeno un turno, senno' in un'ora o due non ci si rende conto. vedendo le carte, persone immatricolate e quindi nella disponibilita' della penitenziaria fino alle 23 sono 4: CG, VV, M, MA. ANdiamo a leggere le dichiarazioni di questi quattro soggetti... inteso ne sono entrati altri ma non nella disponibilita' della pol pen. CG parla di atmosfera tranquilla, VV parla di atmosfera tranquilla con un cambio durante la notte, M parla di situazione tranquilla. Ci sono per queste persone le risposte, non vi tedio con la trascrizione. A questo punto doria dice che dopo cena se ne va, le persone della ps verranno immatricolate dopo le 23 e tutte vengono mandate in carcere prima della mattina di sabato, infatti quando doria torna la mattina non c'e' neanche un detenuto nelal disponibilita' della pol pen. entro in servizio alle 9 e trovo una situazione per quanto ci competeva tranquilla, non c'era neanche un detenuto. tutte le persone arrestate sono state immatricolate e inviate nelle rispettive carceri. a questo punto comincia lo spostamento del sabato di doria: sta un'oretta a bolzaneto, vede che non ci sono detenuti, lo chiamano per il famoso assalto a marassi [e' venerdi' alle 15 veramente], ma fino al pomeriggio tardi non ci sono immatricolazioni. dopodiche' dice va a pranzo, poi ricomincio il pomeriggio del sabato, va al galliera e altri ospedali, torna a cena verso le 20.30-21.00 e qui ci sono persone con la pol pen, torna a ponte x e a mezzanotte riceve la telefonata del ministro, tornando a bolzaneto. terminata la visita, vede la famosa scena del piazzale, mentre si allontana. la notte del sabato e' la notte piu' critica, la matricola e' in super lavoro, [...] 88 persone e poi alle 3 di notte i ragazzi della diaz. [...] doria torna la domenica mattina verso le 9.00-9.15, come arriva in bolzaneto qui la tempistica non e' chiarissima, ma in questo momento si colloca l'episodio olla-agati. [...] probabilmente l'episodio e' a ridosso della seconda traduzione, quella delle 11.00. [...] a questo punto interviene doria immediatamente dice olla, che trova doria nel piazzale, e doria chiede ad agati di andare con lui all'ospedale per recuperare degli arrestati non ancora detenuti. a questo punto si prende agati e se ne va a san martino. il pm dice che questo intervento di doria - facendo un ragionamento che butta li' - non e' adeguato. ora qui ci dobbiamo mettere d'accordo che cosa significa la parola adeguatezza in questo contesto: olla dice che non c'era nulla di illecito, si tratta di una presenza che crea confusione, doria elimina la confusione. e vi e' la prova dell'adeguatezza: agati alle 12.00 torna nel piazzale, e si lamenta con olla del fatto che non si faccia gli affari suoi. e olla stava ancora facendo le traduzioni alle 11 e alle 13... allora e' stato adeguato l'intervento perche' agati non e' mai piu' entrato. non c'e' nulla, non ci sono episodi, raccontati da nessuno. a me pare un intervento adeguato. [...] Poi la domenica dopo questi episodi, il col doria nel pomeriggio va a fare la fiera con il saluto delle motovedette, e rientra a bolzaneto alle 17.30-18.00, vuota perche' l'ultima traduzione e' delle 13. Fino alle 22, non c'e' nessun detenuto. A questo punto con nulla da fare, e infatti va a fare il saluto delle motovedette. Dopodiche' va a ponte x perche' non hanno consegnato i ragazzi della diaz. Verso le 22.00 riceve una telefonata a ponte x che bisognava riaprire san giuliano per l'arresto dei teatranti. [...] Arriviamo al lunedi', quando c'e' il problema della partenza dei ragazzi della diaz, che durante la notte sono gia' in parte stati tradotti, a parte 30-40. QUando arriva a bolzaneto incontra il gen ricci, che si era gia' posto il problema di dare ai ragazzi del cibo, il famoso cestino dei panini. Dopodiche' si sposta per seguire i piantonamenti in ospedale, torna a bolzaneto ma e' tutto finito.
Questi sono gli spostamenti, e vanno letti insieme alla presenza di detenuti. allora abbiamo visto che questi detenuti, nella giornata di venerdi' momento topico per attribuire responsabilita' a dori sono solo 4. sabato quando c'e' doria non ci sono detenuti, e la domenica c'e' l'utlimo gruppo che riceve piu' assistenza di altri da parte della pol pen che in altre fasi. [...]
[...]
Questo dove porta? Porta all'argomento usato dal pm quando dice che gli apicali non potevano non rendersi conto se sono rimasti nella struttura per 6-8 ore. per il venerdi' non mi pare si possa dire cosi', ma il requisito per la famosa macrocondotta e' proprio la reiterazione di questi comportamenti. si vedra' che il comportamento nei confronti delle donne e' diverso da quello nei confronti degli uomini, molti ragazzi vedono dei cambiamenti di comportamento, ma mancano dei riferimenti spazio-temporali. Quindi quello che e' un dato che il pm addebita agli apicali, quello della consapevolezza del trattamento vessatorio complessivo, in realta' non e' cosi' chiara se la mia presenza avviene con le modalita' che ho descritto prima, se la mia presenza e' letta insieme alla presenza dei detenuti e quindi quando abbiamo pacificamente delle intere mezze giornate in cui la pol pen non ha in disponibilita' alcun detenuto. se da questa consapevolezza non si puo' trarre da questi dati che ho illustrato, perche' la sistematicita' non e' desumibile da questi elementi che vi ho raccontato, se il ruolo di doria era tutt'altro, se era continuamente dalla mattina alla sera in giro a svolgere il suo incarico, allora quegli episodi indicati acquistano una colorazione assolutamente diversa, e allora diventa normale che una dichiarazione in cui doria dice in un momento che ha visto portare un ragazzo da un poliziotto per un braccio credo che in questo contesto sia un atto ne' illecito ne' nulla, ma che ha un significato che non puo' splendere di luce propria per diventare consapevolezza del trattamento inumano. se dico ad agati di uscire anche qui non c'e' da fare... il doria assiste all'arrivo degli arrestati diaz, vede l'assembramento di persone, ha visto volare delle persone, ma ha visto che immediatamente e' intervenuto il responsabile della ps nella persona della poggi che immediatamente ha sgombrato l'area. e poi non ho avuto possibilita' neppure di intervenire perche' e' stata risolta da chi di dovere la situaizone. E credo che con quest'ultimo episodio di aver esaurito tutte le contestazioni che vengono mosse a doria io li ho chiamati cavalli di battaglia del pm nei mie appunti: durata del servizio, episodio olla-agati, dichiarazioni di doria sulla posizione, e arrivo di diaz. rimangono fuori le conferenze di servizio, citate da vacca, che pero' a dibattimento sono state chiarite, dato che vacca le ha spostate forse a g8 terminato. Faccio notare che tutti gli altri testimoni che sono venuti e che vacca aveva indicato come parlanti con doria, nessuno di questi dice di aver avuto o sentito raccomandazioni da doria che non fossero quelle di carattere generale. [...] Le discussioni nel piazzale di doria con gli uomini del nucleo traduzioni avevano come oggetto questo tipo di argomenti e di discussioni. E nessun'altro.
Vengo velocemente alle conclusioni, richiamando quello che era stato un po' il quadro iniziale che avevo dato. Attenzione che la famosa macrocondotta come spiegato dall'avv costa e' qualcosa che non esiste in diritto, non esiste un unico soggetto passivo - tutti i ragazzi che sono entrati - non esiste un unico soggetto attivo - gli apicali - non esiste una condotta sistematica e generalizzata unica, non esiste il diverso grado di consapevolezza di questa condotta a secondo della durata della permanenza nel carcere. Si basa tutto sulla presunzione di quanto uno sappia in relazione a quanto e' stato. Siamo a un punto di non ritorno se dobbiamo arrivare a una affermazione di responsabilita' basandosi su dati empirici e ipotetici per richiamare la consapevolezza degli apicali e per dire che sono i responsabili. Mi richiamo alle osservazioni del mio collega costa, chiedo l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al 323 perche' il fatto non sussiste, dal reato 608 per non aver commesso il fatto e in subordine perche' il fatto non costitusice reato.