supportolegale.org || la memoria e' un ingranaggio collettivo

[processo bolzaneto] trascrizione III udienza requisitoria pm

TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO BOLZANETO - III UDIENZA ARRINGA PM

[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]

P: [procede all'appello]

A: (Petruzziello) il collega ieri ha messo in luce i punti comuni emersi nella ricostruzione dei fatti dalle dichiarazioni dei testimoni. si tratta di vedere ora l'inquadramento giuridico in riferimento alle condotte accertate durante l'istruttoria dibattimentale. dovremmo dividerle in due grossi filoni: da una parte le condizioni generali del trattamento e dall'altro i singoli episodi di ingiurie, percosse o minacce che siano state fatte contro le persone offese, in merito al quale sia stato operato anche un riconoscimento dalle persone offese.
il pm ha contestato alcune aggravanti, la 1,5,9 del c.p. Con riferimento all'art. 61 c. 1. si e' di fronte alla futilita' del motivo come indicato dalla giurisprudenza: siamo di fronte a condotte di entita' sproporzionata alla necessita' del fatto. [...] il comma 5 consegue alla condizione di disagio in cui le persone offese si trovavano in quanto private della propria liberta'. le azioni ai loro danni avvenivano in condizioni di difesa minorata. Poiche' poi i comportamenti sono messi in atto da pubblici ufficiali violando i doveri di un pubblico ufficiale, e' stata contestato il comma 9. Nel caso dell'imputato Picozzi e' stato contestato anche il comma 4 in un certo fatto, dato che e' un fatto di particolare gravita' e le modalita' dell'atto sono state particolarmente gravi. Seguendo la corte che indica nell'aggravante la necessaria sanzione di un atto particolarmente grave. [...]
A parte questa premessa generale, veniamo ad affrontare i due capitoli che abbiamo detto: da un lato la qualificazione giuridica del trattamento generale, dall'altro dei singoli comportamenti specifici.
Dal punto di vista generale il pm ha contestato l'art. 608 e l'art 323 del c.p. Dalla trattazione di ieri del collega, si e' visto come l'istruttoria ha dimostrato come a Bolzaneto sia stato messo in essere un comportamento da parte delle ffoo vessatorio sia fisicamente che psicologicamente. ABbiamo visto perche' abbiamo ritenuto credibili le parti offese e per noi puo' ritenersi provato il verificarsi di un comportamento vessatorio nei confronti delle parti offese. In cosa si e' manifestato questo comportamento? Si parte innanzitutto nell'imposizione arbitraria di posizioni scomode e disagevoli, che i detenuti dovevano tenere in spregio delle proprie condizioni di salute anche precarie. [...] COnseguentemente vi e' l'altro dato della durata della posizione, per parecchie ore, nei casi in cui vi sono stati intervalli sono stati di breve durata e non tali da consentire un effettivo ristoro, e si sono verificati alcune situazioni di persone che sono state male in cella oltre che per fatti particolari come lo spruzzo di gas del sabato, anche proprio in riferimento alla posizione: si pensi come HF, che e' svenuto; si pensi al greco che e' stato male; la A.S. che ha addirittura tremori e crisi. A questa situazione di imposizione di una posizione dura e disagevole, con percosse, vi e' anche la mancanza di rispetto delle piu' elementari esigenze di vita: abbiamo visto tutte le lamentele su cibo, acqua, freddo, privazione del sonno; il cibo e' stato somministrato solo saltuariamente, l'acqua ancora meno, e in molti casi vi e' stata un cosciente impedimento del sonno, soprattutto nel sabato.
Le principali estensioni di questo trattamento disumano hanno avuto tre momenti particolari: questa posizione imposta, sia nelle celle che nell'attesa, che noi definiamo posizione vessatoria di stazionamento, che il collega ieri ha descritto con il volto al muro, braccia in alto e gambe divaricate, anche se in alcuni casi vi sono state posizioni piu' scomode, sulle punte, in ginocchio, o altro; poi l'istruttoria ha provato che vi e' stata nell'accompagnamento una modalita' di vessazione che e' quella che noi abbiamo chiamato posizione vessatoria di transito, a capo chino, braccia dietro la schiena, tra due ali di agenti di ogni forza di polizia, una specie di forche caudine; [...] e poi l'altro aspetto e' l'assenza di alimentazione sufficiente, di generi di conforto, di supporto per la cura dell'igiene personale, come l'impossibilita' di poter avere quel minimo di pulizia, il caso degli assorbenti per le donne, o i casi citati di HJ che aveva avuto il problema alal diaz e non si era potuto pulire, o di A. che non aveva potuto pulirsi dopo aver usato il bagno. Questo comportamento che si articola in queste tre imposizioni inumane che hanno determinato una forte sofferenza fisica e morale integra gli estremi del reato di cui al 608 c.p., "abuso di autorita' contro arrestati o detenuti". [...]
La norma dice "sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge". [...] Secondo quelli che sono... qui abbiamo poi la dottrina che fa riferimento alla relazione ministeriale sul progetto del c.p. che aveva imposto criteri interpretativi chiari per questa norma. Secondo l'interpretazione prevalente della dottrina integrano questo reato tutti quei fatti che sono suscettibili di modificare in maniera negativa quel residuo spazio di liberta' di cui il soggetto passivo e' comunque titolare. Sostanzialmente si dice che i detenuti o i fermati hanno comunque diritto a uno spazio di liberta' personale che non puo' essere compresso anche in presenza di un titolo legittimo di detenzione. Integrano quindi questo reato tutti quei comportamenti che incidono su questo residuo spazio di liberta'. IL progetto ministeriale recita: "anche il detenuto pur avendo una liberta' personale limitata dalla legge ha il diritto di non subire restrizioni ulteriori a quelle previste dalla legge". [...] "al detenuto rimane sempre una certa sfera di azione rispetto alla liberta' di locomozione e rispetto al diritto di vivere" [...] Il detenuto ha quindi una sfera che deve essere rispettata nonostante la sua condizione di ristretta liberta'.
L'art. 608 e' considerato un reato plurioffensivo, dato che e' un reato contro il detenuto e un reato nell'interesse dell'amministrazione che i pubblici ufficiali non abusino del loro potere su detenuti o fermati. La giurisprudenza infatti ha specificato che anche il fermato rientra in questo articolo, ed e' un reato proprio perche' la qualifica e' agganciata al pubblico ufficiale e al soggetto sottoposto alla sua custodia. La giurisprudenza prevede che puo' essere realizzato anche per omissione, come all'art. 40, dato che anche da parte di un superiore il fatto di tollerare comportamenti di persone da lui gerarchicamente dipendenti senza intervenire, risponde del reato a titolo di omissione. Il reato ha dolo generico [...] quindi non occorre una finalita' specifica oltre la condotta, e la giurisprudenza precisa che una volta che ci sia una condotta che riduca lo spazio di liberta' non conta il fine per cui vviene posta in essere. Come nei casi di Bolzaneto, il pm ha contesto la forma del reato continuato perche' vi sono stati piu' soggetti passivi, di fatto tutte le persone passate, e piu' sono state le misure di rigore, ma i tre grossi gruppi di azione. [...]
L'ispettore Badolato che e' il primo che monta nel turno di vigilanza provvedera' a interrompere la posizione scomoda e sollecita chi di competenza per cibo e coperte, quindi era possibile sottrarsi a questo meccanismo negativo.
Perche' si possa integrare l'art. 608 le misure di rigore non devono essere consentite dalla legge e quindi arbitrarie ed illegittime, e devono incidere quindi negativamente sul residuo spazio di liberta' delle persona in stato di ristretta liberta'. Secondo noi tutti i requisiti si sono verificati nella caserma di Bolzaneto. Veniamo ad esaminare gli elementi in rapporto alla fattispecie. Ieri abbiamo descritto la posizione tenuta: qualunque della posizione disagevole e scomoda, sia quella classica che quelle diverse come in ginocchio o con gambe incrociate, non erano necessitate dalla situazione di quel momento. Erano posizione che sono state imposte per una durata significativa fino a provocare danni e conseguenze per le perosne offese, non solo quelle che hanno avuto malori nella struttura, ma anche successivamente, come la G. che ha dovuto essere curata con anti infiammatori per giorni. In generale sono stati descritti, il tribunale ha acquisito le deposizioni di alcuni consulenti che le parti offese hanno prodotto che certificato effetti dannosi per diverso tempo sulle parti offese, e ampie sindormi di disturbo post traumatico da stress. [...] Sono state ascoltate 200 persone che hanno riferito tutte di essere stati male e di avere avuto chiare conseguenze. [...] Queste posizioni che hanno prodotto l'effetto dannoso ad avviso del pm sono state arbitrarie, illegittime e non necessitate: le giustificazioni fornite a dibattimento o emerse dal dibattimento da testimonianze e dichiarazioni, in primis quelle del magistrato sabelle e nelle dichiarazioni di alcuni imputati, sono completamente infondate. Sono state arbitrarie queste posizioni per infondatezza delle giustificazioni.
La posizione e' stata tenuta sin dall'arrivo, come hanno riferito sia i fermati, che non hanno visto neanche lontanamente la pol pen. Dalla PS non perviene nessuna giustificazione ufficiale della posizione, anche se il dato che anche loro l'abbiano imposta e' pacifico. Mentre da parte della pol pen abbiamo alcune giustificazioni: ci riferiameno all'esame di magistrato Sabella, di Gugliotta e di Doria. Abbiamo anche un documento importante cioe' il 6.9 che e' il promemoria di Gugliotta, nel quale si tratta proprio del trattamento dei detenuti, con un paragrafo intitolato a questa questione. Al di la' del dato documentale a firma di Gugliotta, le deposizioni che abbiamo citato indicano alcune giustificazioni che sarebbero state date in riferimento a questa posizione, divise in cinque gruppi: necessita' di distinzione tra soggetti perquisiti e ancora da perquisire; necessita' di distinguere uomini e donne; necessita' di distinguere gruppi contrapposti; necessita' di garantire la sicurezza; problema di visibilita' nella cella scarsamente illuminata e con un angolo buio.
Secondo il pm nessuna di queste giustificazioni e' fondata o consistente, e quindi nessuna imponeva o rendeva necessaria la posizione. Veniamo alle necessita' distintive: perquisiti/non, uomini/donne, gruppi contrapposti. Le distinzioni poteva essere assicurata dal posizionamento dei detenuti in zone diverse della cella. Poi non si capisce distinzione in che modo, dato che tutti stavano in piedi. anche i feriti stavano in piedi, e quindi la cosa e' chiaramente non giustificata. Inconvenienti derivanti da scarsa illuminazione della cella: in primo luogo non e' fondata la giustificazione, perche' se davvero ci fossero stati problemi di illuminazione, mi pare che la posizione dei detenuti non cambiasse la questione. In questo caso si sarebbero potuti collocare i detenuti in posizione diversa rispetto alla topologia della cella e non rispetto alla posizione dei detenuti. Non era neanche necessario che oltre alla posizione si aggiungessero le violenze fisiche e psichiche per fare mantenere la posizione. Risulta poi come dato dell'indagine che non si sono mai verificati alcuni fatti di resistenza da parte dei detenuti. Alcuni erano anche feriti, la maggior parte era terrorizzato. Quindi la posizione era totalmente non necessaria ne' era necessario fronteggiare comportamenti violenti. Si e' parlato anche del cattivo ancoraggio delle finestre. La posizione non influiva sulla questione: se in ipotesi i detenuti avessero dovuto provare a disancorare le finestre lo potevano fare sia seduti che in piedi. Ma al di la' di questa infondatezza delle giustificazioni, ma vi sono ampie prove che queste giustificazioni non hanno riscontro, anzi e' provato il contrario. A parte la questione dell'angolo buio, cioe' l'angolo a sinistra rispetto alla grata, risolvibile con il posizionamento all'interno della cella, ma per l'illuminazione non e' fondata. Basta riportarsi alla deposizione di Gaeta Giorgio del reparto mobile VI che ha detto: "fu realizzato un impianto di illuminazione adeguato" e "laddove non erano presenti delle grate vennero saldate le finestre delle celle". [...]
Abbiamo il dato documentale dei due sopralluoghi e l'atto istruttorio compiuto dal tribunale che ha constatato la chiara impossibilita' di divellere a mani nude le griglie. Da questi punti di vista manca quindi la prova della sussitenza di questo elemento, ma anche fosse effettivamente sussistente non avrebbe cmq giustificato la posizione.
Che la posizione vessatoria non fosse giustificata lo dimostra il comportamento dell'isp. Badolati, che arrivato la domenica constata "una volta arrivato mi sono reso conto che c'erano tutte queste persone in piedi; non erano come ero abituato nelle camere di sicurezza, ma in piedi con la faccia al muro; semplicemente ho detto che potevano mettersi a sedere". Poi c'e' l'episodio che qualcuno rimaneva lo stesso in piedi per paura e per problemi di comprensione, temendo ripercussioni. Quindi questo dimostra chiaramente che era una situazione anormale e inutile. [...]
Qualche parola per quanto riguarda la posizione fuori dalla cella, perche' l'istruttoria ha provato che queste posizioni non erano solo in cella ma anche in altri momenti di attesa, e questo si e' verificato nei corridoi quando i detenuti attendevano i vari passaggi per gli incombenti di immatricolazione, visita medica e perquisizione. Per questo e' stato giustificato come la necessita' di non vedere le nuove persone che arrivavano nel corridoio. Non si capisce perche' ci fosse questa esigenza di non vedere, tanto piu' che non vi e' stato nessun episodio di conflitto, di resistenza ne' singola ne' collettiva. [...] Nessuno dei testimoni ce lo ha raccontato, neanche testimoni delle difese. Quindi non si capisce quale giustificazione potesse avere la posizione di attesa nel corridoio. E se vi fosse stata l'esigenza non era necessaria una posizione cosi vessante, ne' l'uso di minacce e percosse per mantenerla.
Riteniamo quindi che sia integrato il reato di cui all'art. 608 perche' il trattamento inflitto e' stato tale da restringere ulteriormente lo spazio liberta' delle persone detenuti in maniera non necessaria e ingiustificata. La giurisprudenza indica delle casistiche precise. [...] Pare opportuno riportare la sentenza della Cassazione che ha ritenuto del caso 608 in un trattamento che assomigliano a quelli di questo dibattimento. Sentenza del 2004 nr. 31715: in un caso di trattamento vessatorio consistente nel fatto che un apersona minorenne era stata condotta dai cc in una stanza attigua della caserma dove l'avevano costretto seduto con i piedi sollevati e lo avevano percosso sulle piante dei piedi. Noi abbiamo visto che ci sono state simili percosse su piante dei piedi come riportato dal GIP in almeno un caso. [...]
L'ufficio del pm nella contestazione del 608 ha commpreso il problema dell'assenza di cibo, acqua e generi necessari alla cura personale. QUesto perche' appunto i comportamenti che rientrano nel 608 sono quelli che riducono arbitrariamente uno spazio di liberta' personale, non solo in senso locomotorio, ma la liberta' individuale nel complesso, quindi anche negli aspetti non strettamente legati al movimento fisico: il detenuto ha certamente diritto a mangiare bere e potersi pulire. Che l'art 608 si riferisca anche a questo depone a favore anceh l'origine storica della norma, dato che la norma e' nata in riferimento ad alcuni casi del passato di episodi di grande sofferenza di detenuti e morti in carcere per carenza di cibo ed acqua. E questo e' dimostrato dalle previsioni dell'ordinamento penitenziario, dato che Bolzaneto era un carcere provvisorio. QUeste previsioni, all'art. 8 prevede il diritto dei detenuti a tutto quanto necessario per l'igiene personale, e specifica quali. Tanto per sottolineare come la cura e l'igiene personale attenga alla sfera residua di liberta' di un detenuto. E lo stesso per quanto riguarda il mangiare, dato che l'art. 9 prevede che i detenuti abbiano cibo sufficiente alla propria massa e corporatura. E cosi' poi il regolamento penitenziario all'art. 11 prevede il vitto giornaliero: il detenutoha diritto ad almeno 3 pasti al giorno a distanza di 5-6 ore l'uno dall'altro. A Bolzaneto non e' stato somministrato cibo con cadenze neanche lontanamente vicino al regolamento penitenziario. Questo va detto perche' la cosa e' stata giustificata come questione relativa agli orari di ingresso e di traduzione. Il vero problema e' che di cibo a bolzaneto non ce n'e' stato, mentre giustamente e' stata posta comunque attenzioen al problema del cibo delle ffoo. La stessa attenzione doveva essere prestata per quanto riguarda i detenuti. Cito soltanto la deposizione di Perugini che e' stato degno, e ha provveduto a far arrivare del cibo e dell'acqua per il personale dell'ufficio trattazione atti. Altri testi che sono stati sentiti hanno detto che si e' provveduto al cibo nella mensa, nelle macchinette, andando a mangiare fuori. Cito la deposizione dell'isp. Fornasiere che e' stata emblematica avendo dato particolari indicazioni: il personale provvedeva a curare la parte dell'alimentazione. Il servizio era h24, e in quel servizio era previsto il tempo per mangiare, ma non solo il primo, il secono tutto. Ci ha detto che si recavano in un noto locale dell'entroterra, qualcuno ha prodotto anche le ricevute. Giustamente le ffoo si sono curate della propria persona e della propria alimentazione, ma la cosa doveva essere pensata anche per i detenuti. [...]
Secondo il pm l'istruttoria dibattimentale ha provato la credibilita' delle testimonianze delle persone offese, e lo ha spiegato il collega. [...] Ad avviso del pm vi e' stato ancora di piu' di qualcosa nella compressione della liberta': vi e' stata una volonta' intensa a vessare le persone ristrette nel sito e a lederne gli aspetti piu' intimi della loro dignita', proprio per quello che erano, per il loro modo d'essere, per la loro capigliatura, per le loro idee politiche. Era significativa la lettura che abbiamo fatto ieri degli insulti, che denotano una contrapposizione netta tra ffoo e le persone arrestate che venivano ascritte all'area no-global e insultati proprio collegandoli a questa contrapposizione. E' veramente significative sono le offese a sfondo politico, perche' sono sistematiche e univocamente dirette alla loro appartenza politica. Il leit motif era quello, si capiva dagli insulti, dagli atteggiamenti e dalle restrizioni imposte, che se da un lato riguardavano la fede politica, dall'altro erano comportamenti che puntavano a umiliare la persona. "sono una merda" e via dicendo, oppure costrizione a ripetere insulti a personaggi politici che potevano essere ritenuti simpatici al movimento no-global, o la costrizione ada scoltare espressioni riguardanti il fascismo o il nazismo, atteggiamenti antisemitici, e gli insulti con riferimento alla morte di carlo giuliani. Tutti questi sono comportamenti che provano una volonta' piu' intensa diretta a vessare le persone ristrette nel sito.
Questo da un lato alla azione diretta delle persone nel sito, e dall'altro come omissione ai sensi dell.art. 40.
Questo ha provocato una lesione della dignita' delle persone e sicuramente le persone si sono sentite umiliate sia fisicamente che psicologicamente. Mi riporto alle testimonianze e alla documentazione medica acquisita. [...] E quando c'e' una lesione del diritto alla dignita' della persona viene meno il diritto alla difesa della persona. E' per questa ragione che quindi per quanto riguarda il livello di vertice per le persone che avevano la possibilita' di impartire disposizioni e prendere provvedimenti che potevano cambiare le condizioni dei detenuti.
E' per questo che abbiamo voluto contestare per questo livello apicale anche l'art. 323, perche' questo indica un dolo particolare, cioe' quello diretto a vessare queste persone.
Per l'art 323 c.p. la dottrina e la giurisprudenza precisano il diverso ambito di operativita': l'art. 608 tutela lo spazio residuo di liberta' individuale della persona; tutti i comportamenti che incidono sulla liberta' morale del soggetto, cioe' sulla parte della dignita', alle umiliazioni, tutti quei comportasmenti che incidono sulla umiliazione, rientrano nell'art. 323. Sostanzialmente tutti i comportamenti che attengono alla tutela della liberta' di locomozione attengono al 608, mentre quelli che attengono alla sfera morale rientrano al 323.
Nel caso in cui pubblici ufficiali che per competenze e incarico avrebbero dovuto intervenire, si sono resi concorrenti con condotta omissiva nel reato medesimo.
Si devono ora esaminare le violazioni di legge in cui consiste l'elemento materiale di cui all'art. 323.

[ pausa ]

A: tra queste violazioni abbiamo l'art. 27 comma terzo della costituzione che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari all'umanita', e tra le pene viene incluso il trattamento di una persona fermata. Abbiamo l'art. 3 della convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, e il riferimento e' ormai sul tema dei diritti non solo nazionale ma internazionale, ratificata con la legge 988 del 1995. E poi le norme che abbiamo gia' citato in materia di ordinamento penitenziario, l'art. 1 che stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e rispettoso della dignita' della persona, e che non deve essere improntato ad alcuna discriminazione. Abbiamo poi l'art. 8 dell'ordinamento penitenziario sulla cura della persona, l'art. 9 della legge penitenziaria che stabilisce la somministrazione di cibo con l'art. 11 del regolamento penitenziario che prevede il diritto a tre pasti giornalieri.
E' importante che queste norme si riferiscono anche alle persone offese transitate a bolzaneto che erano in ogni caso sottoposti ad indagine. La tutela di queste norme va estesa anche a loro.
Una precisazione per quanto riguarda i comportamenti provati dal dibattimento sulle costrizioni a pronunciare frasi inneggianti al fascismo o ad ascoltarle: noi abbiamo inserito questi atteggiamenti nell'ambito della tematica della lesione della dignita' della persona. Non si e' ritenuto di contestare il reato di apologia del fascismo anche se molte parti offese hanno riferito di frasi specifiche e forti, perche' l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo e' relativa a chi fa propaganda per un gruppo che prevede la riunione del disciolto partito fascista. [...]
Ovviamente la norma principale tra le norme violate nell'ambito della contestazione del 323 e' l'art. 3 della convenzoine sui diritti umani e sulle liberta' fondamentali, sia gerarchicamente che come origine etica. Si e' detto che il diritto non e' piu' solo una questione nazionale, ma anche deve fare riferimento a convenzioni internazionali, e chi ratifica tali convenzioni dovrbebe poi impegnarsi a farle rispettare.
L'art. 3 prevede che non sono ammissibili trattamenti disumani e degradanti, o torture. Dobbiamo capire che cosa sono i trattamenti disumani e degradanti. L'Italia e' uno degli stati che ha ratificato la convenzione ONU contro la tortura e le altre pene inumane e degradanti. E' stata ratificata il 12 gennaio del 1989. Anche l'Italia come gli altri stati aveva l'obbligo giuridico compatibilmente con le proprie procedure di introdurre norme che dessero attuazione a questo impegno internazionale. C'e' da dire non e' ancora stato introdotto nell'ordinamento il reato di divieto di tortura. Sicuramente l'Italia non si e' disinteressata del tema che e' delicato, e investe i diritti e il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno, e incorre nei problemi delle relazioni tra il nuovo reato e gli impegni internazionali assunti. Vi sono state molto proposte di legge, il tema e' indiscussione ma si e' arenato per motivi politici di gestione politica e in riferimento ad alcuni emendamenti posti in discussione nell'ultimo disegno di legge. Quindi la previsione normativa non e' ancora introdotta.
Per valutare cosa si debba intendere come trattamento crudele inumano e degradante, e in cosa si differenzia dalla tortura, abbiamo due riferimenti: da un lato il riferimento normativo, ovvero la convenzione ONU sulla tortura e successivi disengi di legge; dall'altro abbiamo la giurisprudenza, rappresentato dalle sentenze della corte europea sui diritti dell'uomo. [...] che ci aiutano con la loro casistica.
Veniamo al primo aspetto, che chiameremo normativo, dato che fa riferimento a convenzione e disegni di legge successivi. C'e' da dire che l'Italia... la convenzione dell'ONU ha previsot l'istituzione di un comitato che verifichi presso gli stati membri il livello di implementazione dell'impegno preso. L'Italia e' considerata inadempiente, ma vi e' da dire una cosa importante. Il divieto di tortura e' stato introdotto nel codice penale militare di guerra, perche' e' un primo passo cmq, anche se molto specifico e non e' l'assolvimento dell'impegno giuridico. E' una cosa significativa che e' stata segnalata come dato positivo dalla commissione dell'ONU. Il 31 01 2002 e' stata introdotto l'art. 185 bis del codice militare di guerra che riguarda i comportamenti nei confronti dei nemici: "salvo che il fatto costituisca piu' grave reato il militare che compie per cause non estranee alla guerra commette torture [...] in danno di prigionieri di guerra e' punito con la reclusione da 2 a 5 anni". Dicevamo che l'Italia e' considerata inadempiente, e questo perche' i comportamenti di trattamenti inumani e degradanti sarebbero garantiti dalle previsioni normativi del codice penale, darto che ciascuna fattispecie comprende frammenti del comportamento di tortura ma non e' estensivo di tutto il comportamento generale. Per questo e' necessario prevedere un reato apposito.
L'art. 1 della convenzione sulla prevenzione della tortura definisce la tortura come "infliggere intenzionalmente gravi dolori e sofferenze fisiche e mentali a una persona su cui si abbia custodia e controllo da parte di una persona che agisca a titolo dello stato su una determinata persona". Prevede ovviamente che vi sia l'intenzione di ottenere una confessione o una informazione, oppure di punirla di un atto che ha commesso o che e' sospettata di aver commesso, oppure di costringerla a fare delle cose, oppure per discriminare la persona offesa. QUindi c'e' una definizione rispetto al soggetto agente, e prevede due ipotesi, sia l'azione diretta che l'istigazione che la tolleranza nella forma di consenso espresso o tacito alla condotta. Poi abbiamo la concretizzazione della condotta come inflizione di dolori o sofferenze fisiche e mentali. E abbiamo poi il dolo specifico. [...]
E' ovvio che cosi' inteso il concetto di tortura e' evidente che le norme del nostro ordinamento non sono sufficienti a ricomprendere un comportamento con tutte queste caratteristiche. Vi e' da dire che la convenzione comprende la definizione all'art. 16 di trattamento crudele e degradante e ne fa una distinzione da un punto di vista quantitativo. E' solo uan distinzione di intensita' sia sotto il profilo di durata che di intensita', ma ontologicamente non e' diverso. Per la tortura c'e' uno stigma speicale, mentre il comportamento crudele e degradante e' piu' contenuto nel tempo. L'aspetto della sofferenza mentale fa riferimento anche a quel senso di umiliazione e di prostrazione e vessazione psicologica che si induce nel soggetto passivo.
Quando si e' cominciato a disquisire su come dovesse essere realizzato il reato di tortura che l'Itlaia si e' impegnata ad inserire nel codice penale, si e' cominciato ad analizzare le norme esistenti per coprire il caso della tortura. Si e' cominciato a escludere il 594 e il 612 (minaccia e ingiuria), come anche il 581 e 582, dato che escluderebbero la punizione di comportamenti gravi in assenza di querela e in assenza di danni fisici ma solo di danni psicologici. Si sono fatte considerazioni sul maltrattamento ma e' un reato abituale e quindi un requisito che non avrebbe consentito di coprire quei fatti che non hanno una ripetizione sistematica nel tempo.
Vediamo i disegni di legge: l'approfondimento dei fatti di Bolzaneto ha rappresentato uno stimolo a parlare di queste tematiche, dato che gia' dall'agosto 2001 si e' intensificato il lavoro su questi disegni di legge. Gia' da quando sono arrivate le prime lettere alla procura e dopo le prime notizie di stampa, viene messo in discussione il primo disegno di legge 582/2001 nell'agosto sotto sollecitazione di quanto accaduto a bolzaneto, in merito ai trattamenti fisici e soprattutto psicologici. Diciamo che i fatti di Bolzaneto oltre a rappresentare uno stimolo, hanno dato anche coscienza di due circostanze fondamentali, ovvero di come i comportamenti di tortura riguardino anche atteggiamenti psicologici e abbiamo visto come in molti casi siano stati piu' incisivi questi rispetto alle percosse o ai calci subiti. HA dimostrato come il trattamento disumano possa essere piu' grave quando fa riferimento alla sfera psicologica. E ha dimostrato che gli episodi di tortura non sono fenomeni di occupazione militari ma possono ahime accadere anche in paesi democratici. [...]
Il collegio difensivo di questo processo vede l'avvocato Biondi, codifensore di alcuni imputati del livello intermedio dell'arma, ed e' uno dei promotori di alcuni disegni di legge sul reato di tortura: uno e' a sua firma e uno e sostenuto da lui tra altri. E' stato proprio nella relazione del senatore Biondi che era stato sottolineato proprio questo aspetto, cioe' che bisognava prendere atto che negli atti di tortura sono incluse le vessazioni psicologiche e non solo una aggressione alla persona, ma una aggressione all'amministrazione della giustizia perche' viola il meccanismo di formazione della prova. [...] Successivamente alla celebrazione dell'udienza preliminare vi sono stati una intensificazione della discussione sui disegni di legge. ABbiamo provato a valutare tutti i disegni risultanti pubblicamente: tra il maggio 2006 e il febbraio 2007 in cui vi e' l'ultimo ordine del giorno su tutti i disegni di legge. al momento non e' proseguita e allo stato siamo rimasti con una discussione non completata. Il primo disegno di legge 582/2001 e' il primo sistematico. Ve ne sono degli altri: disegno Biondi 324 del 12 maggio 2006, poi il disegno Bulgarelli nr 789 11 luglio 2006, il disegno pianetta 27 luglio 2006, il disegno Iovene dle 14 sett 2006, e l'ultimo del 14 dicembre 2006. Tutti questi progetti hanno degli elementi comuni rilevanti ai fini della definizione della tortura, che ci aiuta a livello interpretativo, e questi dati insieme a quelli della giurisprudenza ci aiutano a definire il trattamento inumano e quindi poi vedere se corrispondono ai fatti di Bolzaneto.
Questi disegni tranne l'ultimo prevedono l'introduzione del reato autonomo di tortura collocato nei delitti contro la persona, contro la vita e la volonta' individuale, come 593 bis. La fattispecie del reato si riporta fedelmente agli elementi di contenuto dell'art. 1 della convenzione dell'ONU con pieno adempimento dell'obbligo giuridico: un reato proprio del pubblico ufficiale, a dolo specifico e con una condotta di inflizione intenzionale con qualsiasi atto di dolore e sofferenze fisiche e mentali. Sono previste la possibilita' di azione attraverso condotta omissiva e una previsione di pena dai 4 ai 10 anni. [...]
In uno dei disegni e' prevista la non prescrivibilita' del reato e una disposizione processuale relativa all'introduzione dell'inutilizzabilita' delle dichiarazioni ottenute tramite tortura. L'ultimo disegno di legge ha delle particolarita' sia perche' prevede una diversa collocazione con una accentuazione dell'aspetto della liberta' morale, collocandolo come 613 bis, e non piu' come reato proprio ma come reato non proprio per includere anche i comportamenti posti in essere da soggetti senza potere legittimo che pongono in essere comportamenti analoghi. [...]
Oltre all'adeguamento dell'Italia la previsione del reato avrebbe un effetto preventivo elevato, dato che prevedere l'inutilizzabilita' a fini processuali le dichiarazioni ottenute con tortura, e' un chiarire con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e dell'esercizio dei poteri di indagini contro le persone.
Questi sono gli elementi caratterizzanti il comportamento di trattamente disumani e di tortura che vengono da convenzioni e disegni di legge. Veniamo alla casistica della corte europea, come casistica di violazione dell'art. 3. L'ufficio del pm ha individuato alcune sentenze di riferimento che sono quelle sulle tematiche fondamentali, dato che le altre sono sentenze che si riportano a queste medesime sentenze capostipite.
La prima e' la sentenza del 18.01.1978 Irlanda contro Regno Unito, poi quella del 10.11.1976 Shaal contro Regno Unito, poi un'altra sentenza Ranninen contro Finlandia del 16.09.1997, sentenza Selmouni del 1999, 19.04.2001 pierce contro grecia che attiene alla tematica delle vessazioni durante l'uso del bagno, e due sentenze che riguardano l'italia del 2001 che riguardano fatti di violenza fisica avvenuti nei confronti di persone detenute e in particolare visite mediche.
Queste sono le sentenze che abbiamo individuato perche' tutte si riportano e citano queste sentenze. Sono sentenze fondamentali perche' danno criteri interpretativi e casistica di quello che la corte ritiene debbano essere oggetto di esame relativamente ai comportamenti di trattamenti inumani e degradanti e quelli di tortura. [...]
Veniamo alla prima, del 1978, e tratta il tema dell'interrogatorio. Era circa i maltrattamenti subiti da detenuti iralndesi da parte di polizia e militari inglesi in vari centri di prevenzione. La corte ha dato ragione ai detenuti e ha parlato delle cinque tecniche vessatorie durante gli interrogatori, e parla circa il divieto di tortura e di comportamenti degradanti come imprescindibile e indipendentemente dal comportamento della vittima. Veniamo alle tecniche vessatorie: stare in piedi contro il muro per qualche ora in una posizione di tensione, descritta come a gambe divaricate contro il muro con le dita sopra la testa e le gambe dietro; incappucciamento; sottoposizione a rumore; privazione del sonno e privazione di cibo e bevande. Qui la corte pone una differenza tra trattamento inumano e degradante: riportandosi alla distinzione tra questo e tortura in questa sentenza distingue tra trattamenti inumani che infliggono alla persona sofferenza fisica e mentale, e trattamenti degradanti ovvero quello che omporta nella vittima una sensaiozne di umiliazione, inferiorita' nei confronti degli altri e di se stesso. La corte fa una osservaizone interessante che stabilisce che cmq queste situazioni indicate [...] sono state ritenute cmq in violazione dell'art. 3 anche se la corte non era riuscita a determinare per quanto tempo erano state inflitte.
Riportandoci alla situazione di Bolzaneto si puo' osservare che praticamente queste situazioni indicate dalla corte, tranne l'incappucciamento sono risultate provate: la posizione indicata e quella classica posizione vessatoria di stazionamento, la privazione di sonno con l'uso di rumori e la privazione di cibo e acqua.
Passiamo alla seconda sentenza che sottolinea l'irrilevanza rispetto alla situazione di tortura della condotta della vittima: la sentenza dice che bisogna guardare alle caratteristiche della condotta senza considerare la reazione della vittima. Non possiamo che ricordare che a bolzaneto non si sono mai verificati episodi di resistenza o di aggressione nei confronti delle ffoo.
Abbiamo poi la sentenza del 97 che riguarda la prolungata permanenza in manette: la corte non ha ritenuto giustificata la richiesta del ricorrente, ma ha stigmatizzato il comportamento del prolungato ammanettamento, facendola rientrare nelle violazioni dell'art. 3. Mi limito a ricorda come anche ha fatto il collega, che moltissime persone hanno riferito di essere stati con i laccetti ai polsi sicuramente nella prima parte, sicuramente nel piazzale, nel corridoio e tanti sono rimasti con i laccetti anche nelle celle, perche' vi sono alcuni casi citati. Moltissimi hanno detto che quando sono stati accompagnati al fotosegnalamento anziche' ottenere un alleviamento della tensione dei laccetti si e' verificato uno stringimento.
Abbiamo la sentenza del 99 in cui la corte impone il divieto dell'uso di tortura anche in casi di emergenza nazionale: il ricorrente era una persona arrestata e sottoposta a lunghi interrogatori con uso di ampi comportamenti violenti. La sentenza dice che l'uso di uesti comportamenti e' vietato, e il divieto e' inderogabile anche in caso di emergenze e di ordine pubblico. E' necessaria una anticipazione della soglia di tutela dei diritti fondamentali anche a fronte di esigenze di OP.
Qui possiamo anche citare un caso: il presidente della corte suprema di israele si era riportato a questi principi e aveva appunto detto come una volta la stessa corte suprema di israele si era trovata in una situazione difficile perche' aveva dovuto giudicare un caso sul se fosse legittimo sottoporre una persona a tortura nel caso di dover individuare la localizzazione degli ostaggi in caso di minaccia di attentato. Abbiamo dovuto affrontare un conflitto interiore molto forte, ma il divieto di tortura e' imprescindibile, anche in presenza di emergenze di OP. [...]
Questo per dire che e' una tematica a livello internazionale molto sentita, ma la corte ha stabilito che questo divieto e' imprescindibile. E' per questo che citiamo il 285bis del codice militare di guerra. [...] uno sforzo che va completato con l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale. Tornando a Bolzaneto vediamo che alcune situazioni si sono verificate a bolzaneto, le percosse che le parti offese hanno riferito, alcuni casi di trascinamento per capelli, la costrizione a passare dal corridoio, e minacce di ustione o a sfondo sessuale. [...]
Poi c'era la sentenza del 2001 pierce contro grecia, che ci riporta alla tematica della riservatezza necessaria durante l'espletamento dei bisogni. Qui la corte diciamo che non ha acoclto il ricorso per una questione procedurale, ma nel merito ha ritenuto sussistente il comportamento inumano. Il ricorrente lamentava la condivisione dlela cella con altri, e la necessita' di usare i servizi in presenza degli altri detenuti. La corte ha definito questo comportamento come degradante e umiliante, al fine di infrangere la sua volonta'. Riportiamo ai comportamenti a bolzaneto: le mancate richieste di andare al bagno per paura, l'accompagnamento con percosse e violenze, la non riservatezza durante l'espletamento dei bisogni. [...]
Poi abbiamo due ultimi casi che riguardano ipotesi di condotte di violenze fisiche: 06.04.2001 e 18.10.2001 dove due detenuti del carcere di pianosa hanno lamentato comportamenti violenti come strizzate di testicoli e colpi con manganelli. Anche in questo caso la corte esaminando il tipo di condotta ha detot che queste condotte quando sono adottati per una certa dimensione temporale configurano un trattamento inumano e degradante. Noi non possiamo che ricordare a Bolzaneto tutti i casi di minacce fisiche e mentali. In uno di questi ricordi il detenuto lamentava di essere stato tenuto ammanettato durante la visita medica, e la corte sanciva la inumanita' di questo trattamento. Non e' neanche necessario elencare gli svariati casi di minacce e trattamenti simili avvenuti a bolzaneto.
Questo ex cursus ci da la casistica dei trattamenti disumani e degradanti, e dopo di esso, [...] si puo' ritenere che i trattamenti inflitti a bolzaneto sono stati inumani e degradanti. E precisamente li possiamo riassumere: azioni poste in danno delle parti offese che hanno determinato forte sofferenza fisica, non fosse altro che per la posizione, le botte e altro, e mentale, nel senso di sofferenza morale, e mi riporto ai testi che il tribunale ha sentito, come la deposizione del dr. monaco che era stato chiaro circa le conseguenze sulle parti offese, che ha detto come le persone visitate gia' nell'agosto 2001 avessero riportato pesanti modifiche del proprio comportamento e condizionamento del proprio rapportarsi con la vita quotidiana per le vessazioni e umiliazioni subito. [...] Questo ha portato a una diminuzione della resistenza fisica e morale e che ha determinato la contestazione del reato nei confronti della lesione del diritto all'integrita' fisica e morale. Abbiamo avuto dei comportamenti diretti e comportamenti che abbiamo ricondotto alla tolleranza e all'acquiescienza e quindi all'art. 40.
Quello che caratterizza questa elaborazione sui fatti di Bolzaneto sono delle peculiarita': questo trattamento inumano e degradante ha avuto in bolzaneto un carattere molto esteso, nel senso che non e' stato limitato a una fase della permanenza della struttura, cioe' non so solo nel cortile o solo nella cella, ma maltrattamenti che continuano dall'arrivo fino alla traduzione inclusa. Laddove invece i fatti esaminati dalla corte avevano caratteristiche piu' delimitate. Abbiamo avuto la compresenza di piu' comportamenti degradanti e inumani nei confronti dello stesso detenuto, ovvero contemporaneamente un detenuto ha subito tutti i comportamenti indicati. I fatit che si sono verificati a Bolzaneto sono stati estremamente gravi, hanno realizzato un trattamento inumano e degradante e costituiscono una violazione dell'art. 3 della convensione sui diritti dell'uomo, soprattutto per la sofferenza psicologica inflitta, dato che nella struttura si e' percepito un sostanziale diritto di impunita' rispetto a chi poneva in essere comportamenti di violenza fisica diretta, e i comportamenti omissivi sono stati altrettanto gravi, anzi gravissimi perche' hanno dato a chi era autore materiale di fatti di non particolare gravita' la scusa dell'impunita', garantendo l'estensione di questo comportamento perche' l'impunita' e' un implicito incoraggiamento di certe condotte. Sempre sulla base di questa differenza quantitativa della cdorte tra tortura e comportamento disumano abbiamo contestato solo il secondo come ufficio per un criterio prudenziale, nel senso che abbiamo guardato la durata della permanenza e della situaizone di bolzaneto. Non e' una questione ontologica, ma solo perche' la durata e' stata piu' contenuta nel tempo rispetto a quanto uno protrebbe contestare nella tortura.

[ pausa pranzo ]

A: qualche considerazione ora con riferimento a quelli che abbiamo detto essere i reati particolari in relazione a persone fisiche determinate. Abbiamo violenze private, ingiurie e percosse.
Cominciamo dalla parte attinente alle ingiurie: come gia' ieri il collega ha illustrato sono state moltissime le ingiurie rivolte ai detenuti e ai fermati, da quelle ordinarie e volgari a quelle collegate alla loro adesione e militanza al movimento no-global. Qualche considerazione di tipo sistematico: non si e' trattato di offese soltanto con parole ma moltissimi comportamenti di carattere offensivo, in se stesi, come sputi, offese fatte con versi di animali, pernacchie, qualcuno ha parlato di rumori scurrili, gesti offensivi, strappi di indumenti come nel caso di NM. Un'altra caratteristica e' che spesso hanno avuto un soggetto passivo collettivo, [...] di cui la persona fisica faceva parte o si riteneva facesse parte. E' lo stesso trattamento complessivo a costituire un trattamento offensivo delle persone: a Bolzaneto non e' stato messo in atto un semplice sfotto', ma un comportamento mirato a umiliare, offendere e disprezzare gli arrestati. Mi riporto a quanto detto dal collega ieri sugli insulti: insulti alla fede politica di sinistra, insulti con come contraltare il fascismo o il nazismo, molte offese con riferimento all'antisemitismo. Particolarmente sgradevoli e gratuiti gli insulti e i riferimenti alla morte di Carlo Giuliani, soprattutto nel caso di una parte offesa che ha riferito una frase gravissima come "bisognava lasciarlo vicino all'estintore", espressioni gravi e gratuite. Ci sono poi le tematiche di ingiuria riguardante l'espletazione dei bisogni primari. [...] Poi gli insulti per la conformazione fisica, la bassa statura o il colore della pelle. [...] Poi gli insulti che ha subito PB nell'infermeria anche con riferimento all'aspetto sessuale. Moltissime donne hanno riferito insulti riferiti alla sfera sessuale, espressioni attinenti alla tematica sessuale come troie, puttane, pompinare. A questo aggiungiamo tra i comportamenti ingiurianti l'etichettatura sui ragazzi della diaz. Con riferimento alle ingiurie attinenti alla fase dell'espletamento dei bisogni psicologici mi limito a fare una affermazione dell'imputato Doria nel suo esame ripresa anche da Gugliotta e da Mancini: questi imputati avevano giustificato l'assenza della riservatezza durante l'espletamento dei bisogni e tutti gli atteggiamenti umilianti con esigenze di sicurezza, tanto che l'imputata Mancini cito' un prontuario. Ad avviso del pm sono gisutificazioni incosistenti, e il tribunale ha potuto apprezzare dalla visioen delle cassette dei sopralluoghi e ha potuto verificare di persona anceh se la parte dei bagni c'erano state alcune modifiche, come chiaramente era il locale degli stanzini con le grate ma non vi era nessun pericolo quanto alla fuga delle persone nello stanzino: eravamo in una caserma, vi era personale dappertutto, e non si e' mai verificato nessun episodio di resistenza o di violenza ne' singola ne' collettiva. [...]
L'istruttoria ha provato l'assenza di qualsiasi giustificazione per le privazioni di spazi di liberta' cosi' ristretti. E ci riportiamo sempre a Badolati che anche su questo punto ha provato a correggere una situazione che non era accettabile. [...]
Per quanto riguarda il capitolo della violenza privata e minacce, abbiamo visto alcuni blocchi di situazioni dove avvenivano minacce e costrizioni: vi era l'imposizione della firma di atti che non erano in sua lingua o che cmq non poteva leggere; l'imposizione di ascoltare o pronunciare frasi contrarie alla propria fede politica; imposizione di fare il saluto romano; alcune imposizioni particolari come tenere a richiesta alcuni comportamenti particolarmente umilianti. Con riferimento al primo caso moltissime persone hanno firmato senza poter leggere gli atti, e ci sono vari casi di persone che hanno detto di essersi rifiutati di firmare atti non in lingua o di essersi rifiutati. Vi sono casi in cui sono state riferite vere e proprie minacce al fine di ottenere la firma degli atti, come nel caso di VV a cui vegnono mostrate le foto dei figli minacciandola che non li avrebbe rivisti per molto tempo se non firmava. Abbiamo poi i casi di coazione fisica, come l'esempio del colpo con il salame contro gli arrestati spagnoli. Mi riporto a quanto detto dal collega circa l'imposizione di dire cose contrarie alla fede politica, e a tutte quelle persone che hanno dovuto fare il saluto romano e a marciare.
Come costrizioni specifiche che riguardano determinate persone abiamo il caso di PM che a un certo punto e' stato costretto a mettersi carponi e abbaiare come un cane dicendo viva la polizia. Ricordiamo il caso di FE che deve stare in ginocchio in attesa del fotosegnalamento. Ricordiamo i casi di tagli di ciocche di capelli, e l'episodio del bagno di PE e AK.
Una parola circa il rapporto tra 608 cp. e 610 cp. Secondo la giurisprudenza i due reati possono concorrere perche' nel secondo caso il bene giuridico tutelato e' la liberta' morale di scelta, mentre nel primo caso tutela la liberta' personale e individuale. Il pm seguendo questo orientamento ha deciso di contestare il 610 in tutti quei casi in cui vi era un comportamento ulteriore al generale trattamento vessatorio e umiliante. [...]
Un'ultima considerazione per quanto riguarda i fatti di violenza sono percosse e lesioni: la ricostruzione di tutta l'istruttoria dibattimentale con la lettura incrociata delle testimonianze e le dichiarazioni emergenti dagli esami di imputati e testimoni appartenenti all'amministrazione, hanno provato che questi fatti di lesioni e percoss esi sono sparsi per tutto il momento di permanenza, fin dall'arrivo. Ci sono stati tanti singoli episodi non tanto gravi nella loro individualita' oggettiva, ma gravi nella loro diffusione. In alcuni casi abbiamo descrizioni di percosse molto serie, mentre in altri casi ci sono colpi con manganelli. Abbiamo poi il caso di molte testimonianze che riferiscono di percosse con guanti e abbiamo gli episodi molto gravi degli spruzzi di spray, soprattutto nella giornata di sabato, indicativo in questo senso il malore di KL. [...] Spruzzi non limitati alle celle ma anche nel piazzale. Ricordiamo poi i comportamenti di percosse nella parte posteriore del forte al bagno, CC H. AK. Per le lesioni abbiamo il danno di A, con lo strappo della mano. [...]
Un'ultima considerazione con riferimento alla difficolta' incontrata dall'ufficio nel distinguere le lesioni dalle percosse. Questo perche' a Bolzaneto sono arrivate moltissime persone che erano gia' ferite dagli socntri o dall'operazione diaz. Era difficile stabilire quando vi fossero state lesioni provocate a bolzaneto o quando vi sia stato un aggravamento di lesioni pregresse. Abbiamo seguito anche qua un criterio prudenziale, contestando le lesioni quando vi era un riscontro oggettivo per la descrizoine delle conseguenze o un riscontro oggettivo rispetto al mezzo usato. Ad esempio LRD ha precisato di aver ricevuto i colpi nell'ufficio e di aver avuto determinate conseguenze. In questo caso la precisione delle dichiarazioni delle conseguenze ne ha determinato la qualificazione come lesioni. La stessa cosa con lo spray e le azioni con il manganello. Per quanto riguarda A. abbiamo il riscontri dei certificati medici che attestano come all'arrivo a Bolzaneto egli non avesse alcun danno alla mano.
Ancora un'ultima parola rispetto al concorso: l'ufficio del pm ha ritenuto che sulla base dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del concorso.