RIASSUNTO - PROCESSO AI 25 - I UDIENZA ARRINGA DIFESE - MENZIONE [ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ] P: [procede all'appello] D: Dedico questa mia difesa alla memoria di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso nel 2001 quando aveva solo 20 anni, una morte che non ha meritato neanche un processo. Mi rivolgo a voi, giudici, perche' stiamo affrontando un processo della massima importanza, unico dal dopoguerra a oggi, unico sotto piu' profili, unico anche politicamente, anche se si dice, ma e' un modo di dire, che la politica deve stare fuori dalle aule giudiziarie. La politica come riflessione sui processi sociali deve stare dentro le aule dei tribunali. Il contribuire a fare giustizia e' un riflettere su cio' che accade tra i soggetti socialmente in gioco e quindi come potrebbero esulare da questo processo tutta una serie di elementi fondamentali, che hanno impegnato anche politicamente il nostro paese, e pensare a questi tre giorni di black out dei diritti, come ha detto anche l'accusa... un vero e proprio black out, e i numeri e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. In tre giorni c'e' stato un morto, ci sono stati 500 feriti che hanno avuto accesso al pronto soccorso, ma se ne stimano 1200 totali, 230 arresti, di cui soltanto 20 convalidati con misure cautelari in carcere, 29 con altro tipo di misure personali, 76 non vengono convalidati. La cosa per chi opera nell'ambito della giustizia non e' indifferente, non succede quasi mai che un arresto non venga convalidato... anche se il fatto che non conseguano misure cautelari succede quotidianamente... il fatto che 76 arresti non venganon convalidati necessita una riflessione. Basti pensare che per la diaz su 93 arresti, 66 non vengono convalidati, e oggi c'e' chi deve rispondere ed e' giusto che risponda per quei 66 arresti al di fuori della legalita', che vedremo si pongono nella criminalita'. Dai fatti di quelle giornate sono scaturiti tre grossi processi che sono oggi in fase dibattimentale, di cui quello di cui oggi ci stiamo occupando, e una miriade di piccoli processi di cui molti sono stati direttamente archiviati e una minima parte ha trovato sbocco in una fase dibattimentale. Questo processo non puo' prescindere da questi numeri che sono in parte di interesse giudiziario, ma diventano un dato politico e sociale, perche' rimandano a scelte politiche, a ordini eseguiti o non eseguiti, che hanno avuto una diretta ed evidente ripercussione sul comportamento degli imputati. In questo senso strettamente giudiziario e' un processo politicamente unico, ha a che fare con un episodio unico nella nostra storia. Io credo che sia unico anche da un punto di vista morale, certo e' difficile per una persona semplice come me addentrarmi in questo terreno, ma sono convinto che il processo sia un luogo in cui sul terreno di condanna, di assoluzione e di graduazione di responsabilita', si danno anche risposte di valore... valori positivi e valori negativi, si collocano i fatti in caselle, per cui se ne riconosce la valenza collettiva o invece la valenza soltanto criminale. Si tratta di applicare la legge, si tratta di norme di legge, ma come dire, al di sotto delle norme ci stanno dei giudizi di valore e di disvalore che assumono di fronte all'opinione pubblica, ed e' importante che la giustizia si eserciti in nome del popolo, un valore positivo o negativo. Vi e' un nucleo che io cerchero' di affrontare che e' il nucleo moralmente piu' importante del processo, che e' cosa si intende oggi per ordine pubblico, cosa il nostro codice e assieme ad esso la nostra societa' intende per OP, e quindi le valenze morali e sociali che sono sottese a questo dato. [...] C'e' chi dice che l'OP si riconosce solo quando non c'e' piu' perche' finche' regna e' impalpabile. Infine mi pare che il processo sia unico dal punto di vista giudiziario, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista della normativa investita da questo processo. Credo che tutti ci siamo accorti che non si trattava di un processo come tutti gli altri, fino dall'apertura dell'udienza preliminare, quando si adottarono provvedimenti straordinari che hanno sconvolto la vita di questo tribunale. Abbiamo agli atti l'ordinanza della procura che ha interdetto l'accesso alle aule anche agli operatori della legge non giustificati, nonche' alle apparecchiature di video ripresa, violando la norma di pubblicita' delle udienze che e' rimessa alle decisione delle parti. [...] Per giustificarsi ha addotto la possibile perpetuazione di atti violenti contro cose o persone, ma di fatto hanno violato una norma di pubblica gestione di questo processo. Questo processo e' basato su una quantita' enorme di video e di materiale documentale, cosa che sta crescendo negli anni, ma non con l'ampiezza che e' diventata una caratteristica unica di questo processo. Ma e' unico questo processo perche' investe un reato, il 419 c.p., che e' un reato desueto, attivato da parte della pubblica accusa in rari casi negli ultimi anni e che invece e' invocato questa volta per riferire fatti di una estensione molto vasta, un giorno e mezzo di scontri di tafferugli che si sono avuti a genova. Dal mio punto di vista e' questo terzo aspetto che sara' prevalente. Del resto gli altri due problemi morali e politici mi sentirei inadeguato ad affrontarli nella loro portata. [...] Una premessa andra' fatta rispetto a quelle giornate di cui ci dobbiamo occupare, e in generale al g8 di genova. Si tratta di un evento complesso che non puo' essere racchiuso ne' in alcune icone e immagini, ne' sondando solo alcuni elementi dimenticandone altri, ne' focalizzandosi su alcuni soggetti e dimenticandone altre, ma che in ogni caso denotano una vasta pluralita' di soggetti agenti, portatori di motivazioni diverse che confluirono a genova nel luglio 2001. Questo e' dimostrato dalle quasi 200 udienze del processo, la stessa ampiezza del dibattimento ci dice della complessita' degli eventi, ce lo dicono le centinaia di video, le migliaia di foto e le centinaia di comunicazioni radio. CI ha restituito tutti gli eventi del g8 questo uso a man bassa dei video, anche se come diro' tra un attimo, l'impostazione dell'accusa ha inteso privilegiare e lo ha fatto anche nella requisitoria non solo nell'istruttoria i reperti sulle testimonianza non ci trova d'accordo. E' un'impostazione che l'accusa ha sempre ribadito, anche durante le indagini preliminare, basti dire che i testi sentiti a sommarie informazioni sono stati soltanto sei faldoni... L'accusa ha rivendicato questo fatto dicendo che i reperti possono rappresentare meglio e oggettivamente i fatti per portarli al vostro giudizio. Io non sono affatto d'accordo. I reperti, non parlano, non dicono, dicono cose spezzate, frammentate, quantomeno non parlano con la chiarezza necessaria per discriminare il vero dal falso, il giusto dal non giusto, cio' che e' rilevante, da cio' che non lo e'. Perche' i reperti sono soggettivi, l'attenzione di chi riprende o di chi stacca e' accaparrata dai fatti che interessano l'operatore, e tendono a escludere altri fatti. Ancora piu' soggettivi diventano se si da poi il compito a chi deve elaborarli, di dare ragione a determinati fatti e non altri, come dice il teste Corda. Io non ho ripreso le aggressioni di ffoo contro i manifestanti perche' l'accusa mi ha dato incarico di focalizzarmi sulle violenze dei testimonianti stessi, quindi il mio compito era escludere il contesto, le ragioni per cui, cosa ci facevano i vari soggetti. E' questa doppia soggettivita' che inficia il reperto. Devo dire che anche quando sono obiettivi piu' che si puo', nulla ci dice una telecamera fissa del traffico cosa sta avvenenndo dietro l'angolo, laddove il fuoco non arriva. Certo il lavoro di incrocio dei video puo' andare piu' in la' della camera del traffico, ma pur sempre si tratta di elementi che parlano smozzicato, per mezze frasi e mezze situazioni, ma che difficilmente ci riferiscono di un contesto, lasciano dei buchi vuoti: cosa accade tra un fatto e l'altro rappresentato dalle foto sui quali si e' focalizzato l'interesse di chi riprende. Cosa accade nei momenti di calma? Come iniziano certi fatti, che vengono ripresi nella loro materialita' ma non nell'a monte? [...] Allora facciamo pure un elogio della vecchia cara testimonianza, su cui fino a una decina di anni fa ci basavamo quasi esclusivamente, tempi in cui la foto veniva in gioco ma solo se era scattata dal testimone o in cui lui si riconosceva facilmente. La testimonianza ha il pregio che sia pure nel massimo di soggettivita', massimo temperato nel nostro sistema processuale da esame e controesame, per cui si cerca attraverso il meccanismo processuale di fare emergere dati piu' obiettivi... ma anche il ricordo piu' fallace facilmente riconoscibile con l'incrocio con altre testimonianza e il contraddittorio, ci rende la continuita' degli eventi, il loro fluire... [...] Le testimonianze ci offrono le cause dei fatti e non solo la foto dei fatti. [...] Volevo spendere queste poche parole di elogio per le testimonianze, cosi' come e' vero che talora i dati bruti ci dicono di piu' di foto e video. Il dato bruto di 500 ricoveri di manifestanti presso i pronto soccorso e' un dato di cui non si puo' non tenere conto e che illumina quelle giornate molto ma molto di piu' di qualunque video e testimonianza. Certamente abbiamo assistito a testimonianze molto vaste, che hanno saputo calibrare nei toni il racconto e cercare di fornire una ricostruzione attendibile, cosi' come l'insieme dei video qualcosa ce l'ha detto... Ma alcuni numeri, 6000 candelotti di gas lacrimogeni sparati, 500 persone ricoverate, ci dicono di piu'. Devo dire che non ritengo che questo processo ci possa ricostruire compiutamente quelle giornate, non e' compito di questo processo, le decisioni che furono prese dall'una e dall'altra parte, cosi' come non e' possibile attribuire responsabilita' che non siano quelle delle 25 persone imputate di cui stiamo discutendo, questo e' il cono di luce ahinoi ristretto che dobbiamo cercare di muovere in questo processo... la responsabilita' di 25 persone. Non siamo qui a fare il surrogato di una commissione parlamentare che ahime nessuno vuole fare, ormai siamo rimasti in pochi a volerla. E' un dato di fatto che pero' sarebbe un vero guaio se noi dovessimo ricostruire i fatti inopitatamente, e ignorare il fatto che ogni fatto e' conseguenza di ogni fatto. Il meccanismo di azione e reazione che ha nel nostro codice tutta una serie di elementi, deve essere indagato se vogliamo dire qualcosa su queste 25 persone. Non possiamo in alcun modo in questo processo arrivare a capire il concetto di OP censurando alcuni fatti che hanno costellato le ore relative ai fatti di imputazione. Come si fa a non capire le violenze all'inizio di corso italia, se non si capisce il comportamento delle ffoo la mattina del sabato a punta vagno, o il comportamento in piazza manin delle ffoo... ugualmente diaz e bolzaneto... siamo cosi' sicuri che sono estranei a questo processo? Lo sono come fatti, ma vanno a costruire un modo di intendere l'OP e il suo mantenimento che non e' soltanto censurabile e criticabile in chiave morale o giudiziaria, ma che rimanda al nodo di fondo di questo processo, e cioe' cosa si intende per OP. Le omissioni dell'accusa sotto questo aspetto sono state tre: io credo che ci sia una sorta di parzialita' nella disanima dei fatti che porta a effetti paradossali. Quando si afferma che i caroselli dei blindati ad alta velocita', la distruzione di veicoli usati dai manifestanti come veicoli di soccorso, l'uso di armi improprie, l'uso scriteriato di gas lacrimogeni non abbiano avuto alcun effetto sui comportamenti dei manifestnati intorno a via tolemaide, merita indagine. La verita' e' che il comportamento di singoli e gruppi intorno a una certa area, devono essere messi in relazione causale con quanto e' avvenuto intorno. Non si puo' limitare con un arbitrato spezzettamento i comportamenti, con il fine di eliminare ogni causa dei comportamenti dei manifestanti, sarebbe una cosa che va contro ogni regola di giustizia e di indagine. Facciamo l'ipotesi che il corteo delle tute bianche invece di essere attaccato fosse stato cosi' come era negli accordi lasciato confluire a piazza delle americhe. Siamo sicuri che gli eventi successivi sarebbero stati gli stessi? E' una domanda che va a investire la ricostruzione del 419cp. Il compreso per quanto riguarda quasi tutti gli odierni imputati, vengono attribuiti comportamenti dopo la carica. Se il corteo come era previsto e non autorizzato, ma preavvertito e non era vietato, quindi sostanzialmente autorizzato con un termine atecnico, se fosse stato lasciato arrivare a piazza delle americhe, i nostri 25 si sarebbero comportati cosi' o diversamente? I nostri 25 ammesso che si siano comportati in un certo modo l'hanno fatto per loro volonta', scelta, rappresentazione di cio' che poteva accadere, o perche' e' intervenuto un dato sconvolgente? Direi che ci sono tre buchi principali nella ricostruzione generalissima dell'accusa: l'attacco alle prime file del corteo delle tute bianche, l'attacco ai manifestanti della rete lilliput in piazza manin, l'attacco a punta vagno del mattino del sabato. Sempre in tema generale, l'ho gia' accennato, ma vogliamo rilevarlo, cio' che e' avvenuto alla diaz e a bolzaneto. Siamo sicuri che questi due tragici momenti non affondano la loro radice nel modo sviato di mantenere l'op in quelle giornate? La diaz nel suo immotivato accadere, non discenda direttamente da alcune modalita' con cui si era richiesto di intervenire per mantenere l'op, cioe' che dovevano essere fatti per forza degli arresti a quel punto. Che bolzaneto con la sua sospensione dei diritti, punto piu' buio, che tutti abbiamo pensato che il cittadino in mano allo stato e' intangibile, non possiamo pensare lontanamente che sia diverso, altrimenti tutto il tema di delega allo stato nell'esercizio della forza viene meno, eh... non risenta, non solo ma non abbia le sue radici in quello avvenuto nei giorni del g8 e nelle settimane precedenti. Io credo che sia cosi': il punto piu' basso della tutela dei diritti del singolo, dell'uomo del cittadino, ha radici in chi doveva mantenere l'op ma anche chi doveva presiedere e sorvegliare questa funzione. Spiace dirlo ma ci furono responsabilita' anche della magistratura genovese: se non ci fosse stata la sospensione dei colloqui tra arrestati e avvocati, bolzaneto non sarebbe avvenuto; [...] vi e' anche una responsabilita' piu' vasta perche' il concetto di op implica che molti soggetti cospirino a indirizzare le modalita' e il concetto stesso di ordine. Addirittura c'era stata una proposta di spostare la competenza dei reati commessi eventualmente durante il g8, e siamo a una settimana precedente, da gip genovesi ad altri gip, e devo dire che qui la magistratura genovese si comporto' molto bene sostenendo di saper fare il proprio mestiere. Ma il fatto spesso che si sia pensato a un simile sgarro di legalita' la dice lunga a come ci si apprestava ad affrontare il tema dell'op in quei giorni. Sappiamo poi dei divieti di ingresso in italia, la sospensione di shengen, ci ricordiamo i tentativi e gli appelli di svuotare genvoa, di creare un senso di allarme, che doveva andare tutto in una direzione, cioe' che se l'op fosse stato messo in crisi, la responsabilita' era preventivamente da addossare ai manifestanti. Allora dobbiamo collocare i fatti di questo processo tra l'allarme preventivo e i fatti diaz e bolzaneto, che chiudono le manifestazioni contro il g8. Detto tutto cio' in esordio, io credo che il mio compito sia quello di andare dritto al sodo del 419cp. Gli accordi tra i vari difensori e' quello di affrontare un tema che riguarda tutti, cioe' la lettura di un reato che non e' affatto semplice. Non e' semplice perche' si tratta dell'applicazione o riesumazione di un reato in un caso come questo cioe' del tutto nuovo, anche rispetto alle ultime pronuncie che ci sono stato per fatti da stadio. Non voglio essere pedante, ma vale la pena di ricordare che il reato c'era anche nel codice precedente, il codice zanardelli in cui il 252 era simile al 419: stava nei delitti contro l'op e diceva che chiunque concorre a portare devastazione e saccheggio, strage, e' punito con la reclusione da 3 a 15 anni [...] E' un reato in cui il dolo entra deliberatamente. [...] Nell'ipotesi in cui il danno sia stato raggiunto la punizione ma solo a questo punto diventa piu' pesante che con l'attuale 419. Noi dobbiamo tenere presente queste vecchie norme. E' vero che il legislatore non e' tenuto a guardare la discendenza storica della norma che stabilisce, ma nell'esecesi di una norma difficile da comprendere e quindi ancora piu' difficile da applicare non si puo' non tenere conto della sua lettura storica. Per venire al 419 nel nostro codice, vediamo come il tema della devastazione e saccheggio non ricorra solo nel 419, ma anche nel 285, nei delitti contro la personalita' interna dello stato. Ma anche nel 285 il tema del dolo e' trattato perfettamente in linea con il vecchio 252, richiedendo un dolo specifico. Di questi due dati non possiamo non tenere conto, sia storicamente, sia nel 285, il tema del dolo assume una sua rilevanza che non puo' non essere preso in considerazione. Del resto la collocazione del 419 nei reati contro l'op, si pensi al 416 e 416 bis, e' chiaro che rimanda da un lato a un concetto di op e di sua violazione in cui non si tratta soltanto di un op di piazza, materiale, perche' l'associazione mafiosa puo' minare alle radici lo stato pur non venendo mai allo scontro di piazza con le ffoo, e quindi rimanda a un concetto di op che e' assai ma assai piu' complesso e vasto dell'op materiale; dall'altro il 416 bis come quant'altri mai richiede una ricostruzione del momento della rappresentazione e della volizione soprattutto anche in quelle forme in cui e' stato correlato a concorso morale o concorso esterno... l'indagine su cio' che volevano i soggetti: l'affiliazione corrispondeva o meno a un elemento forte di volonta'. Dicevo che tutti i reati dal 414 al 421 sono ipotesi in cui non soltanto gli atti colpiscono direttamente l'op e non in forma mediata, come per esempio tutti gli altri reati, e quindi l'intero assetto statuale che si vuole poco o tanto minare. Ma sempre per procedere in questa un po' noiosa dissertazione, ma e' un tema su cui e' difficile essere brillantissimi... Vogliamo chiederci come mai la corte costiutuzionale non si e' mai pronunciata sul 419cp? Sulla base dei canoni che normalmente si usano per indagare profili di incostituzionalita' di una norma, il 419 e' tra i piu' papabili, perche' appare un reato aperto e quindi nella misura in cui rimanda a un concetto di op nella misura in cui il concetto di op non e' codificato, e' tipicamente un reato aperto. Allora come mai non e' stato mai indagato il 419? Credo che ci sia un motivo. Perche' la corte ha cominciato a funzionare nel 1953, si erano gia' estinti i casi di uso postbellico del 419, posti degli sfollati che venivano presi di mira da bande di saccheggiatori che hanno caratterizzato il paese nel 1945-46, quindi la corte non ha avuto modo di cimentarsi. Le ultime applicazioni del 419 sui reati da stato, e due volte per questioni di manifestazioni non e' stata sollevata la questione. Noi non la solleveremo, ma potrete farlo voi se constaterete che non avendo una definizione certa dell'elemento dell'op non vi consentira' di arrivare a dei giudizi in questo caso. Noi arriveremo alla conclusione che il 419 non puo' essere rimesso alla corte se si abbraccia una definizione di op e della tutela del codice di questo bene. [...] Dicevamo che lo stesso pm riconosce che non vi e' una sterminata giurisprudenza, un termine un po' eufemistico, perche' c'e' poco o niente. CI sono sentenze di fatti del 45-46 lontani e diversi, che credo non consenta di usare giurispurdenza relativa ad essi in questo processo, anceh quando ci fa comodo e dice che non e' reato saccheggiare un villaggio ormai vuoto, in quanto abbandonato. Ma credo che non possiamo applicare quella giurisprudenza. Ma dobbiamo domandarci una cosa di fondo: il nostro paese dal 46-47 fino al 2000 ha conosciuto manifestazioni, anche violente, molto violente. Ha conosciuto episodi non di pochi minuti di vera e propria guerriglia urbana, anche a genova stessa, cosi' come ha conosciuto episodi che sarebbero da definirsi indiscutibilmente di saccheggio, ipotesi di spesa proletaria, cos'altro sarebbe se usassimo i canoni dell'accusa se non un episodio di saccheggio, spesso piu' gravi di quanto successo a genova e in un contesto assimilabile. Eppure nessun pm ha agito nei confronti di questi fatti e di questi agenti ex art 419, non se l'e' sentita. Ed e' per questo che c'e' questo black out giurisprudenziale, perche' di fronte a fatti gravi quanto quelli genovesi, che hanno messo in disucssione non solo in crisi l'op di piazza ben piu' che a genova, eh beh, non si e' inteso utilizzare lo strumento del 419 cp, perche' si sentiva e si percepiva che non era quella la chiave di lettura per quei fatti, per le manifestazioni dell'autonomia che per buona parte degli anni settanta costringeva a tenere chiusi i negozi del centro di roma, obbligando la gente a non fruire della citta', fatti costellati di morti, feriti, e via dicendo. Si sono usati altri canoni, altre norme, perche' non e' che giustizia non e' stata fatta, la gente e' andata in galera, non e' che non ci e' andata, ma per altri fatti e altre norme. Noi facciamo affidamento in una certa linea giurisprudenziale, chi studia e chi cerca di portare nelle aule giudiziarie, e' giusto che si muova su decisioni o non decisioni precedenti. Allora la domanda sul perche' in fatti anche piu' gravi o tanto quanto gravi come quelli genovesi, non si sia usato il 419 e' una domanda che dobbiamo farci. La domanda porta a un altro interrogativo: perche' la procura di genova ha proceduto a questo ripescaggio? Come sempre sono domande, quando riguardando decisioni di una pluralita' di soggetti, a cui ci sono multiple risposte, tutte quante giuste, convergenti, e spieganti una domanda. Una possibile risposta che ahime mi convince e' che si volesse colpire duro i manifestanti in quanto tali. Il 419 prevede una pena che anche con le attenuanti se vi e' affermazione di responsabilita' e' difficile scendere sotto i sei anni. Sostanzialmente il valore deterrente del 419 e' enorme, se la norma e' nata anche in funzione di deterrenza generica, mai norma puo' essere usata quanto il 419 cp. Ed e' cosi' che in qualche modo si costituisce una sorta di bilanciamento preventivo rispetto a condanne eventuali di rappresentanti delle ffoo che sono sotto processo... Rischiano molto meno, eh! Rischiano reati che anche non prescritti stanno tutti nella condizionale e cmq anche nell'indulto, che anche per loro e' stato pregevolmente previsto, ma e' un dato di fatto che non e' mai successo nella nostra storia che rappresentanti delle ffoo siano stati chiamati a rispondere in via esclusiva di determinati fatti. Il criterio del bilanciamento e' sempre stato un criterio della nostra storia. Si dira' che l'ordinamento statuale necessita' anche questo, e forse questa necessita' ha portato a ripescare forse il 419. Ma sono ipotesi. Forse c'e' un motivo di fondo anche piu' aderente ai fatti e alle ipotesi, una ragione piu' profonda per riesumare questo reato. Nell'ultimo cinquantennio abbiamo conosciuto che in vista della violenza dei manifestanti sono state piu' feroci, anzi feroci, mentre quelle di genova no, momenti che hanno messo in crisi pesantemente l'op. Ma e' anche vero che dopo per alcuni decennni manifestazioni cosi' non se ne sono avute... Fino a che non e' venuto alla ribalta un nuovo soggetto sociale, gli ultras del calcio, per il quale e' stato usato il 419 e un modo di fronteggiamento usato anche a genova: le gabbie, i controlli all'ingresso della zona vietata, il fatto che non potendo colpire coloro che commettono singoli atti, si intervenga sparando nel mucchio, con strumenti che non colpisocno solo coloro che compiono atti violenti e criminali, ma si colpiscono tutti i presenti allo stadio o in una vasta zona adiacente. Questi sono, come dire, caratteristiche che ritroviamo a genova all'ennesima potenza. [...] La scelta fu quella di usare armi che non distinguevano tra manifestanti pacifici e non pacifici. [...] Perche' i caroselli dei blindati, i gas, non distinguono. E cosi' via. Ecco che il modello che gia' negli anni novanta era emerso come turbativa di op, come modo di fronteggiare una turbativa, enfatizzato all'ennesima potenza viene proposto a genova per tutta la settimana del g8: attacco indiscriminato ai manifestanti, blindatura di una zona sempre piu' vasta della citta'. Pari pari quanto appreso allo stadio. Ma siccome i modelli repressivi hanno una loro autonoma capacita' espansiva, non soltanto il modulo per mantenere l'op e' stato mutuato, ma anche il modulo per reprimere in piazza e' stato mutuato perfettamente, come anche la possibilita' di usare il 419 cp. Apparentemente operazione legittima, sicuramente legittima, ma opinabile, dato che ignora la differenza di fondo che distingue i fatti da stadio dai fatti di genova. I fatti da stadio, forse e' accaduto piu' a voi che a me, sono fatti che si contengono in un quadrilatero molto limitato, in cui chi agisce non puo' non avere coscienza di chi sta di fianco a lui. Si bruciano in tempi ristretti, addirittura postulano o hanno a monte decisioni precise di cui viene data prova in dibattimento, decisioni collettivamente prese. Questi sono nella loro essenza i fatti da stadio, e siamo lontani mille miglia da quanto e' avvvenuto a genova, fatti che avvengono in una successione spezzata, a macchie, rispetto alle quali convergono una serie di volonta' difficilmente sussumibili in una unica indicazione. Chi va allo stadio sotto la bandiera di sostenere la propria squadra, e poi commette determinati disordini, non ha neanche un movente, a volte ha delle discriminanti, e se ne tiene conto, la provocazione, la reazione ad atti arbitrari, pero' in buona sostanza e' difficile riconoscere una volonta' diversa da quella di fare lo scontro. Si va allo stadio, come dicono le sentenze, per scontrarsi. Chi venne a genova non venne per scontrarsi, per tutt'altri motivi, spesso molto ma molto diversi dagli altri, omogeneizzati da una volonta' di opposizione a certe decisioni di carattere mondiale, ma psicologicamente diversi. E questi sono dati che non possono non essere tenuti in considerazione. Ha sbagliato la procura a immettersi nel solco di chi aveva contestato il 419 per i fatti da stadio, cosi' come la polizia ha sbagliato a usare i metodi di contenimento dei disordini usando i moduli dei fatti da stadio. Ci sono motivi di fondo di differenza, e cominciamo ad avvicinarci al cuore della difesa di oggi. Che allo stadio si contrappongono diritti diversi: da un lato c'e' il diritto alla pace sociale, dall'altro c'e' il diritto a godere lo spettacolo, diritti di spessore molto molto lieve. A genova no. A genova da un lato c'e' il diritto alla pace sociale, ma dall'altra un diritto costituzionalmente garantito come il diritto a manifestare. Vorrei provare a scorrere cio' che intendono i rappresentanti dell'accusa con la loro profonda esegesi del reato 419cp. Devo dire che nell'esegesi io ci trovo di evidentemente e chiaramente che non so se corrispondono a una semplice locuzione verbale, perche' se invece questa evidenza va desunta dall'abuso degli avverbi allora non sono d'accordo. Di evidente nel 419 e nella lettura dei fatti non c'e' nulla. E questa e' la vostra e la mia difficolta' nel cercare di spiegare e di valutare se applicare o meno una certa norma. DI evidente non c'e' nulla, che ci dica come si struttura il reato, sicuramente quando il reato possa essere scriminato, non c'e' nulla che ci dica nemmeno sulla possibilita' di applicare o meno determinate attenuanti. Allora togliamo di mezzo i chiaramente e i evidentemente. Ammettiamo di essere di fronte a uno dei reati piu' difficili da valutare del nostro codice. E' categorico il pm nel sostenere che mentre nel 285 il dolo necessario e' quello specifico, per il 419 e' quello generico. Mi sembra a me che in un panorama in cui le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie sono scarse, si puo' tornare ai libri su cui ho studiato io riconosca il dolo come un dolo specifico inframmezzato, una consapevolezza vera e propria che non e' proprio dolo specifico ma non certo quello generico (Antolisei, ndd). A un certo punto il pm ci dice che la messa in pericolo dell'op va considerata come una condizione obiettiva per la configurazione del reato: non e' elemento costitutivo ma una condizione. Non siamo d'accordo nemmeno su questo. Allora cerchiamo di porre la questione in tutte e tre le possibilita': se la turbativa dell'op e' una condizione in cui il reato si viene a innestare, del tutto indipendentemente dalla rappresentazione dei fatti dei soggetti, oppure e' un elemento costitutivo del reato, e che quindi il dolo sia un elemento fondante. Per cui ogni elemento costitutivo deve essere sorretto da una precisa volonta' o prevedibilita'. Oppure in qualche modo come dice Padovani, la turbativa dell'op e' la ratio stessa della normativa, e deve essere ontologicamente interna ai fatti materiali di devastazione e saccheggio, e quindi quando agisco per sottrarre o per danneggiare devo avere chiaro che questo mio agire puo' prevedibilmente andare a parare in un fatto di devastazione e saccheggio. La questione e' cruciale: se e' la ratio del reato e non tra gli elementi costitutivi non occorrera' volerla ma si dovra' rappresentarsela [...]; di fatti e' lo stesso pm che credo nel suo sforzo non ha abbracciato la tesi senza porsi la sua problematicita', dice che occorre accertare con chiarezza la prevedibilita' e accettazione del rischio. Ma se cosi' e' e da questo punto di vista l'op si colloca nel reato, allora non e' piu' una condizione obiettiva del reato, e non puo' essere del tutto indipendente dalla volonta' dell'agente. La prevedibilita' fa parte della catena conoscenza, coscienza, volizione. Posso scegliere di fare o non fare, ma rimanda a un elemento di forte cosicenza e consapevolezza da parte dell'agente. E questo mi sembra giustificato da cio' che ammette il pm. Piu' volte poi il pm sembra configurare il reato... semplifico: danneggiamento e furto piu' messa in pericolo dell'op allora abbiamo devastazoine e saccheggio. [...] Di fatti questo porta il pm a dire che il rischio e la previsione di porre in pericolo un interesse piu' grande configura questa escalation su devastazione e saccheggio. Io non sono d'accordo sul considerare il 419 un reato piu' grande o in un continuum con danneggiamento e furto, perche' si atteggiano in maniera completamente difforme il primo dagli altri due. La devastazione e il saccheggio hanno ontologicamente, in re ipsa, non possono non avere alcune caratteristiche di complessita' e progressivita' che il danneggiamento e il furto in rari casi possono anche avere ma non e' detto che debbano avere. [...] Non c'e' linearita' tra danneggiamento e furto da un lato e devastazione e saccheggio dall'altra, perche' diventerebbe un cane che si morde la coda: io dovrei dimostrare che chi ruba e rompe in un certo modo si rappresenta la messa in periccolo dell'op, e quindi e' responsabile del 419. Non c'e' ne' linearita' ne' circolarita' delle fattispecie. Siamo in un altro ambito sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Andiamo avanti. [...] Concordiamo con il pm quando richiama la necessita' di valutare le condizioni di luogo e di tempo e le modalita' dell'agire. Il richiamo del pm corrisponde a un richiamo necessario della corte costituzionale, fatto per salvare tutta una serie di reati dalla censura di incostituzionalita': soltanto se si ha occhio a contesti di luogo e tempo per porre in essere determinati comportamenti, si puo' valutare la corrispondenza di certi comportamenti a certi reati. Peccato che poi il pm si dimentichi questo richiamo forte: quando cerca di ricostruire il contesto temporale cerca di costituire un continuum che tale non e', che ignora cosa c'e' in mezzo. Quando la corte costituzionale dice che bisogna valutare il contesto culturale, dice che si deve valutare cosa accadeva un attimo prima e all'intorno. E' un richiamo ineliminabile, perche' altrimenti l'op diventa una faccenda impalpabile contro la quale lo stesso pm ha avuto parole di disaccordo. L'op va calato in un contesto temporale e di luogo e che tenga conto degli elementi sociali, e questo lo aggiungo io. [...] Il pm pretenderebbe di ricalcare sui fatti di stadio anche le conclusioni e le proprie richieste. E invece io credo che la complessita' degli episodi genovesi non e' solo il continuum temporale e spaziale, ma e' un comportamento soggettivo diverso che rimanda a tutt'altre ipotesi che non il 419 da stadio. [ interruzione di cinque minuti ] D: Vi ringrazio della pausa. A questo punto debbo affrontare spero con chiarezza quella che e' la lettura del reato di devastazione e saccheggio. Non vi e' dubbio che alla base del reato stanno fatti di danneggiamento e di sottrazione qualificabili come furto, ma sorgono subito dei problemi. Puo' bastare un solo furto o un danneggiamento? Un danneggiamento con una bomba della questura di milano e' stata qualificata come devastazione, ma direi che la fattispecie tipica [...] prevedera' una pluralita' di fatti di danneggiamento, e non soltanto un fatto, e prevedera' che i medesimi siano di una consistente gravita', cosi' come prevedera' che siano stati posti in essere da piu' di una persona. Certamente in dottrina si puo' ipotizzare un reato di devastazione compiuto da una sola persona, ma andando a scorrere la pur non straripante giurisprudenza e questo non e' mai avvenuto. E' un reato che nella sua fattispecie tipica e' chiaramente plurisoggettivo. Richiede anche una sua unitarieta' di luogo e di tempo, un suo contesto unico. Io aggiungerei che la fattispecie tipica probabilmente se non costitutivamente debba esserci anche un certo tasso di violenza, cioe' che i comportamenti devono mettere in campo anche un certo tasso di violenza. Si discutera' poi se ove questa violenza si esprima sotto forma di rapina rientri o non rientri nella devastazione e saccheggio, oppure no. Il fatto che ci chiediamo se sia parte di un reato complesso o di piu' reati, implica che il 419 implica un certo grado di violenza. Ma ci deve essere anche la coscienza della violazione di un valore superiore. [...] Siamo all'evidenza almeno in questa fattispecie tipica di un reato complesso, [...] anche a prescindere dal tema della crisi dell'ordine pubblico, anche nella sua materialita', e non solo nel profilo soggettivo il reato e' complesso, spesso e' un reato progressivo, che attinge, e' composto da una serie di fatti collocantesi successivamente uno all'altro, e che emerge da questi fatti posti in sequenza, il reato progressivo e' quel reato che non si estrinseca in un momento soltanto, ma deve essere costruito nel tempo. Ho gia' detto come l'ipotesi della bomba alla questura di milano dell'83 sembri darmi torto, ma e' l'unico episodio, che pero' se si guarda bene ha una sua complessita', dato che assomma in se' tutta una serie di reati. Ma se pensiamo che il reato e' complesso e progressivo nella forma che qui ci interessa, la fattispecie si puo' radicare soltanto in due forme fondamentali, e anche qui cito padovani: nella forma piu' facile ma e' quella che quasi mai si configura e' la partecipazione collettiva simultanea, in cui non c'e' solo la pluralita' di fatti e oggetti, ma la coscienza collettiva di agire tutti con una certa finalita', una sorta di dolo collettivo che si estrinseca in un comportamento collettivo. La seconda e' quella in cui ci si muove previo concerto antecedente, in una prospettiva unitaria. Questi sono i due modi di radicarsi della fattispecie, non ne esistono altri. Si possono considerare varianti possibili alla seconda ipotesi e assumere il previo concerto da elementi indizianti, cosi' come la prospettiva unitaria puo' essere desunta da determinati elementi, non e' necessario che si trovino le prove dirette, ma le tracce indiziarie si... devo dire che per quanto riguarda il previo concerto l'accusa non ha nemmeno cercato di ricostruirlo. I testi ci dicono che i bb parlavano in inglese e tedesco, perche' non andare a vedere se degli accordi c'erano o erano stati fatti. Non si e' nemmeno tentato, forse perche' era difficile, di provarlo. O agiscono simultaneamente coscientemente, o agiscono previo accordo, anche se l'onere della prova e' dell'accusa. La cosa modella di se' in maniera molto ma molto diversa l'ipotesi del concorso morale nel reato. Il fatto e' al fondo che si puo' anche dire che l'elemento soggettivo del reato e' il dolo generico consistente nella condotta di devastazione e saccheggio e nella conoscenza di tutti i pericoli della fattispecie, ma il dolo generico non puo' essere appiattito sul dolo generico e del furto. Quello sostiene questi due reati, ma se il 419 cp deve stare in piedi il dolo generico deve investire i due temi della devastazione e saccheggio, la consapevolezza insita dei temi di devastazione e saccheggio che sta sotto il comportamento che si assume abbia devastato e saccheggiato. [...] Si puo' appiattire, si puo' prendere la posizione di antolisei che valuta la necessita' di un dolo piu' intenso e quindi di una rappresentazione cosciente, tra il dolo generico e il dolo specifico, una sorta di volonta' di mettere in crisi l'ordine pubblico, si puo' sostenere che occorre anche il dolo specifico sulla messa in crisi dell'ordine pubblico, ma non cambia il fatto che se io posso essere imputato di devastazione e saccheggio solo se io mi rappresento concretamente che il mio comportamento puo' ledere l'op. [...] Cmq deve ricomprendere la prospettiva della rappresentazione del turbamento dell'op. E qui veniamo probabilmente a quello che e' il tema piu' complesso di questo reato che sottosta' al reato, la necessita' di dare una definizione di op, e io credo che giustamente gran parte del dibattimento e' stata volta a definire come l'op e's tatao rappresentato, messo in crisi ed eventualmente ristabilito, perche' vi e' coscienza da parte di tutti che occorre una definizione di op perche' il processo stia in piedi e non si incorra nel rischio di incostituzionalita' con un reato aperto [...] Non posso costruire la fattispecie dopo per sorreggere il processo, allora la definizione di op non solo e' una necessita' morale e politica, ma anche giuridica. [...] Per or si deve intendere la stessa cosa per tutti i reati che stanno sotto il titolo V del libro II. Tutti i reati contro l'op devono avere lo stesso bene come bene tutelato. Non si puo' distinguere un 414 che tutelerebbe l'op inteso in senso costituzionale, cioe' l'accordo costituzionalmente garantito tra i cittadini e un 419 che invece tutelerebbe l'op per cosi' dire materiale, o piu' volgarmente l'op di piazza. E' lo stesso l'op, per il 414, per il 416 bis, per il 419 o il 421, siamo di fronte allos tesso bene tutelato, e da qui la difficolta' di individuare di quale bene si tratti. Certo di norma in norma questo valore puo' anche modellarsi, facendo emergere dati rilevanti in uno o negli altri casi, [...] eppure con il 414 o il 419 si vuole tutelare lo stesso bene. Teniamo presente questo, quando cosi' come ci ha detto la consulente Della Porta, come e' d'accordo anche il pm espressamente, lui concorda sul fatto che l'op sarebbe equilibrio tra diversi diritti. Eh... certo... certo, si e' d'accordo, pero' poi bisogna anche tirarne le somme, perche' non si puo' poco dopo dire, che l'op sarebbe la corretta e civile convivenza... Perche' e' dire e non dire nulla dal punto di vista della comprensione dell'istituto ordine pubblico. Civile e corretta convivenza si puo' essere d'accordo, ma secondo quali parametri? Dell'educazione, della sicurezza, della sicurezza a ogni costo? Della tranquillita' nelle strade? Dell'equilibrio regolato dei diversi diritti sanciti dalla costituzione? Io direi che e' questo il bene pubblico tutelato da norma all'interno dellos tesso libro, e all'interno o alla luce di una evoluzione giuridica ma anche sociale. Allora non siamo d'accordo che il 414 e 419 tutelerebbero beni diversi, che nel 419 l'op e' il semplice bilanciamento delle forza in campo, mentre e' vero invece quello che e' vero per il 414. il reato esiste quando e' messo in pericolo l'op come equilibrio fra diritti in ambedue i casi, e non solo nel primo caso. L'equilibrio tra le forze contrapposte in piazza c'entra poco, o nulla, perche' fra l'altro in ogni fattispecie di piazza alla fine vince chi ha il monopolio della forza, e quindi la crisi dell'op non sussisterebbe mai, se non nei casi di rivolta o di rivoluzione. C'e' chi dice che l'op si percepisce solo quando e' messo in crisi. Fino a che e' tutto sotto controllo, o quando viene ristabilito e' difficile capire cos'e' l'op, bisogna procedere in via negativa. Ma ancora, anche questa affermazione, pur potendo essere d'accordo, mi sembra limitata e limitativa, perche' rimanda l'op a essere equilibrio tra forze in campo e non diritti in campo. Ma sono convinto che il legislatore abbia stabilito pene cosi' serie, proprio perche' e' un presidio contro chi voglia far saltare l'equilibrio tra i diritti costituzionali, e non tra le posizioni in piazza. Soltanto stravolgere l'equilibrio dei diritti costituzionali giustifica la corposita' del reato e della punizione per il 419, e non si dica che il 419 non puo' essere usato per ricostruzione del peso del reato. No, il parametro della pena e' sicuramente un parametro per indicare i valori e i disvalori in gioco in un determinato comportamento. Allora credo anche che l'indagine in gioco per il 419 sia fondamentale. Il 419 si modella come non poteva non modellarsi nel 1930 contrapponendo i diritti di proprieta' e il diritto ad esprimersi e associarsi e manifestare. Faccio un inciso, una nota, che pretenderebbe, ma questa contrapposizione di diritto di proprieta' e godimento, e diritti come diritto di espressione manifestazione dall'altra non ha un sapore da anni 30 in cui si pensava che la proprieta' fosse la cosa piu' insindacabile, o cmq la cosa piu' tutelata innanzitutto. Perche' non assumere come parametro per la costruzione di un 419 altri diritti come i diritti della persona, perche' si scelse nel 1930 di contrapporre il diritto di proprieta' e di godimento della proprieta'. Oggi forse non e' percepito con la stessa valenza fondante di come era nel 1930... se andiamo a collocare i diritti personali stanno nei primi articoli nei diriti fondamentali, e la proprieta' la troviamo all'art. 42... [...] Allora io credo che vada fatta una lettura come dire un po' piu' storicistica anche dei diritti che nell'equilibrio che chiamiamo op devono essere considerati. noi possiamo per op intendere terra terra la pubblica tranquillita', o l'oridne della piazza, o la pace sociale, oppure la tenuta dell'ordine costituzionale nel suo complesso, e aggiungo che l'op e' un po' tutte queste cose insieme. cio' che bisogna riconsocere oggi e' che nel nostro paese si deve intendere per op qualcosa di diverso da cio' che intendeva il legislatore del 1930. Oggi sappiamo che l'op significa prima di tutto bilanciamento ed equilbrio dei diritti, non solo in piazza, ma in tutta la nostra vita sociale. Noi vediamo momenti di scontro e di dissenso... si puo' parlare di direitti di manifestazione solo se lo collochiamo nel diritto di manifestazione di chi la pensa diversa da noi. Sappiamo che i diritti di idssenso per potersi affermare devono potersi mostrare visibilmente, anche le manifestazioni contro le decisioni di chi mantiene il monopolio della forza. Allora e' per salvaguardare il nucleo di queste liberta' che si possono tollerare anche degli strappi minori alla legalita', strappi che si badi bene non vanno esenti da riprovaiozne o sanzione penale, ma che trovano la sanzione penale nella cornice di una sopportabilita' anche di manifestazioni di dissenso che ricorrano a violazioni minori. La salvaguardia di un diritto piu' importante, come quello a amnifestare, io creod che possa ben condurre a sacrificare diritti minori come la quiete pubblica. Si intende dire che l'op non e' messo in crisi da una manifestazione anche passabilmente violenta. Le manifestazioni nella misura in cui arricchiscono il nostro vivere sociale io credo che non pongano in crisi l'op, quel bilanciamento dei diritti in campo, altrimenti dovremmo arrenderci alla visione dell'op come pura conservaizone dello status quo, non c'e' altra via, conseguentemente alla conservaiozne dei valori dominanti senza possibilita' di mutarli. Direte, questo e' il solito estremista, gratta gratta... non lo dico io... queste ultime frasi sono prese dalla voce op dell'enciclopedia del diritto che rincara la dose, dicendo che fra gli scopi del nostro ordinamento giuridico non puo' certo posto al di sopra di tutti gli altri il mantenimento della pace sociale, che non puo' essere supposta come gia' esistente, che la garanzia del dissenso deve essere garantita senza timore fino a tutelare le forme di manifestazioni anche piu' radicali e anticonformistiche di esse. Cio' nonostante, rincara Barile, del resot dovrebbe essere addirittura ovvio in un sistema costituzionalmente non omogeneo. La realizzazione del progetto complessivo della costituzione rappresenta l'unica prospettiva di superamento della pluralita' dei giudizi di valore sociale sull'op. Al di fuori di questa prospettiva si accentua il rischio che sulla tutela di valori costituzionali prevalga la concreta realta' della difesa di un op che finisce per essere mera garanzia dell'esistente. certo la stessa realizzazione dei valori costituzionali e' impensabili se non a patto di assicurare un certo livello di agibilita' della vita collettiva e diventa ardua in presenza di situazione di disordini e di violenza diffuse e persistenza che sono generalemnte fonte di pericolosi reazioni e arretramenti. E tuttavia quanto piu' si fa acuta la conflittualita' politica e sociale tanto piu' costituisce una esigenza fondamentale salvaguardare la sicurezza in un quadro di insieme rispetto dell'ordine costituzionale e di salvaguardare i presupposti dell'avanzamento del porgetto cosituzionale. Parole che vanno ad attagliarsi molto precisazione e molto bene su cio' che verra' detto su cio' che e' accaduto a genova. Allora forse si puo' arrivare ad una prima discutibile certo conseguenza di cio' che si intende per 419, una volta fatti questi cenni sul profilo soggettivo e tutelato. si potrebbe proporre una definizione del 419 laddove a fronte di estesi e gravi e complessi atti di danneggiamento e sottrazione compiuti da una pluralita' di soggetti in maniera tale da turbare gravemente l'equilibrio dei diritti costituzionalmente protetti nella loro gerarchia e importanza, vi sia la prova che i soggetti agenti attivi hann agito nella consapevolezza di tale turbativa desumibile o nella simultaneita' delle azioni o nella certezza del previo accordo. Se io vado a definire il 419 secondo questa complessita' [...] non sono affatto d'accordo con cio' che dice il pm dove dice tirando le somme che tutti i soggetti che agivano nel contesto del bb o del corteo delle tute bianche, aveva inequivocabilmente una piena e completa rappresentazione di come il proprio comportamento e danneggiamento non si inserisse in un che di impalpabile ma in una situazione che in quelle circostanze di tempo e di luogo per cio' che avevano davanti ai loro occhi poneva in pericolo l'op. Addirittura per l'accusa per il blocco nero non si puo' parlare di prevedibilita' ma evidentemente di pieno e deliberato progetto dei manifestanti che hanno gia' deciso di compiere una pluralita' di atti colpendo obiettivi in maniera preordinata. Anche se poi perche' non puo' sostenere diversamente l'accusa elabora la teoria dell'a prescindere, che ci puo' essere concorso a prescindere dall'esistenza di una prova cosi' diretta... a prescindere nelle aule di tribunali non dovrebbe mai essere detto, secondo noi... Quando parliamo di messa in pericolo dell'op, quando abbiamo parlato di cosa si deve intendere per op, e quanto sia da rimarcarsi l'incidenza, la configurabilita' dei diritti in campo che vanno equilibrati perche' si mantenga l'op, dobbiamo anche porci il problema se basta un pericolo presunto o occorra un pericolo concreto. Si dice basta il pericolo presunto perche' il fatto tipico e' insito il pericolo [...], ma come ho gia' detto a me questo argomentare mi sembra un cane che si morde la coda, perche' e' ben vero che per il dolo occorre anche una consapevolezza una coscienza che si leda o turbi l'op, ma non e' affatto vero che in una azione di furto o danneggiamento sia insito il pericolo dell'op... dovremo quindi porci il problema se stiamo al di qua o al di la della soglia di consapevolezza del pericolo di op, perche' diamo per presupposto cio' che vogliamo dimostrare, diamo per presupposta la coscienza che e' invece l'elemento che dobbiamo indagare. In un caso che abbiamo sotto gli occhi, e' quasi ovvio, non me ne vogliano gli altri, che i danneggiamenti e i furti ci sono stati, ma il problema di questo processo non e' questo, [...] il problema di questo processo e' andare a indagare che coscienza avevano in questo furto o danneggiamento le persone. Io credo che... dice bene la cassazione che bisognera' vedere se siamo o non siamo di fronte a una azione vasta che offenda non solo il patrimonio ma il senso di sicurezza generale dei cittadini, con il chiaro intendimento che il pericolo non solo deve essere concreto ma che ci deve essere un piano ordinato e preciso per andare a ledere il diritto dei cittadini. E' una sentenza di cassazione che si pone in coda alle sentenze degli anni 40. Poi c'e' una sentenza del 90, Chiti. E questo ci riporta direttamente in una sorta di circolarita', o sottolineatura del mio discorso a sistemare i tasselli di questo reato, e soprattutto il tema del profilo soggettivo. Se l'op non puo' essere solo la pace pubblica, perche' tutti i reati vanno a incidere sulla pace pubblica, in questi giorni ne sappiamo qualcosa, ahinoi, ma si deve intendere qualcosa di diverso, di piu' grosso, tutto da ricostruire dal punto di vista normativo, quindi un bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, con un occhio a cio' che ci porta avanti e cio' che ci porta indietro, l'approccio al dolo generico non puo' essere quello di semplice coscienza e volonta' dei fatti che integrano oggettivamente la devastazione e il saccehggio cioe' il danneggaimento e il furto, [...] forse non dovra' essere la specifica volonta' di mettere in crisi l'op, non voglio spingermi a sostenere la necessita' del dolo specifico, nonostante le questioni dottrinali e giurisprudenziali consentirebbero di leggere il 419 sul dolo specifico, ma mi attesto sull'antolisei, cioe' la coscienza e volonta' di realizzare condotte tipiche di notevole rilevanza come estensione e danno, che e' praticamente inscindibile cdalla coscienza e volonta' di turbare l'op. Questo penso che sia il modo corretto per valorizzare nella necessaria indagine i dati che hanno a che fare con il profilo soggettivo del reato. L'accusa mi pare che abbia deciso di elidere tutta la questione del profilo soggettivo, lo vedremo piu' esattamente per quanto riguarda il concorso, ma dobbiamo porci il problema perche' riguarda questo processo non solo in astratto, di cosa succede se l'op viene turbato non da coloro che stanno devastando e saccheggiando, ma viene posto in crisi da altri. La completezza della disanima del 419 ci fa porre la domanda: sussiste la fattispecie delittuosa nell'ipotesi che l'op sia stato messo in crisi da altro, anche nel caso qualcuno danneggi o sottragga inserendosi in un contesto creato da altri [...]? Io credo che la risposta al quesito vada ricercata in quelli che sono i due articoli cardine del nostro codice, l'art. 40 e 41. Mi interessa prima l'art. 41, un'ipotesi in cui l'attribuibilita' del fatto viene attribuito a chiunque concorra anche in piccola o minima parte all'evento, quindi tipicamente in uun reato progressivo come questo, chiunque porta anche un sassolino risponde dell'intero reato. Ma il nostro sistema conosce un limite a questa ipotesi, l'ipotesi in cui all'interno di questo fatto, questa progressione di fatti, si colloca un comportamento altrui che autonomamente e indipendentemente provochi l'evento. E' un caso scolastico dei tempi dell'universita': io cagiono lesioni con incidente stradale, questo viene portato all'ospedale, questo crolla per un terremoto, non rispondo certo della morte della persona, anche se rispondo delle lesioni. Allora pensiamo, cerchiamo di riportare questo schema al 419: nel caso una pluralita' di azioni di danneggiamento e furto, a cui si aggiungano resistenza e violenza, senza assurgere a vera a propria messa in crisi dell'op, ipotesi facile a configurarsi non solo ipoteticamente ma anche concretamente per un reato progressivo del 419, in cui e' il cumulo di atti che porta al reato, in cui si puo' immaginare una prima fase in cui i comportamenti non sassurgono alla dignita' o indignita' del reato, ma c'e' un certo punto in cui scatta la crisi dell'op. Allora possiamo ipotizzare che si inserisca un fatto altrui che da solo scatena la crisi dell'op, sia quello materiale che quello costituzionale. In questo modo i fatti precedenti sono insignificanti rispetto al 419 e quelli successivi possono essere guardati sotto un'altra luce, scriminati dal 419 dal nuovo e diverso evento, e che guardiamo come reati diversi o scriminati come reazione ad atto arbitrario, o legittima difesa. [...] Come si fa a negare la rilevanza di un fatto che sconvolge l'op in una situazione che fino ad allora aveva tenuto, per dire cosi', o cmq non aveva destato quell'allarme che deve destare per il 419 cp. Io la domanda la pongo in astratto, poi vedremo come si cala nel caso concreto, anche se onestamente dovro' fare delle riflessioni ulteriori su questi fatti, pero' la domanda schietta mi sembra legittimo porla, e chiedo se la ponga anche questo tribunale. Non mi convince il fatto di una applicabilita' del secondo comma del 41, perche' siamo abitutati a modellarlo per esempio sulle ipotesi colpose, l'evento sopravvenuto all'interno della catena dei fatti colposi, mi sembra che il 41 ha una sua piena estrinsecazione in ogni ipotesi delittuosa... mi domando anche e questo forse e' il parametro per l'applicazione del secondo comma, credo che a ben guardare e senza scavare piu' di tanto, il secondo comma dell'articolo 41 soprattutto per i reati dolosi e' sostanzialmente un'ipotesi di delitto impossibile, e' parente dell'ipotesi in cui non si da l'omicidio se la persona contro cui ho sparato era gia' morta perche' qualcun altro gli aveva sparato prima. Ma mi domando: come e' possibile mettere a rischio l'op se altri lo hanno gia' travolto. Anche in questo caso siamo nel caso di reato impossibile, reato del 419, non dei reati sottostanti, che a questo punto possono trovare esimenti e attenuanti ma che possono collocarsi in un clima di op da altri violato. Forse e qua il punto e' delicato, si puo' concorrere a che l'op non venga piu' ristabilito, o viceversa si puo' concorrere a che il ristabilimento dell'op sia piu' difficile di quanto non sarebbe stato se una volta che altri hanno posto in crisi lo stesso valore o bene, ci si sia astenuti da qualsiasi comportamento e ce ne sia andati a casa. Ma viene in assoluta evidenza il gioco soggettivo, l'attitudine, il profilo soggettivo a tutto campo di chi pone determinati comportamenti dopo che altri hanno gia' violato l'op. Altri hanno messo in un'altra parte della citta' con i loro comportamenti, con le loro armi con le loro camionette in crisi l'op. Io ho messo in atto comportamenti che rendono difficile il ristabilimento dell'op, a meno che non si veda come immediata reazione agli atti di messa in pericolo dell'op di altri. E' questo che scrimina. Una volta posto in crisi, e' posto in crisi, punto e basta. Si indaghera' poi se gli altri sassolini sono stati posti per aggravare la situazione o per reagire a chi aveva messo in crisi l'op. Non so se sono riuscito a essere sufficientemente chiaro, si potrebbe, visto che ormai siamo a discutere delle basi, perche' a questo ci ha portato l'esegesi di un articolo cosi' poco utilizzato... si potrebbe anche ove mi si rispondesse che lo schema del 41 non si attaglia alla fattispecie, risaliamo al 40 pure... in cui si parla del rapporto di causalita'... Se nessuno puo' essere punito per un fatto previsto come reato se il fatto non e' conseguenza della sua azione o omissione, siamo o non siamo nella condizione in cui qualcun altro abbia fatto saltare l'op? Se poi trasferiamo la domanda ai fatti genovesi, ci soccorre anche il secondo comma del 40 per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. E come vedremo qualcuno avrebbe potuto impedirlo, ma non volle farlo. In fondo a questa disanima teorica, si pone il tema del concorso, siccome ho sentito che l'accusa ha chiesto pene non solo per la devastazione e il saccheggio ma anche per i reati che sottostanno... io ho letto che non si risponde di danneggiamento e furto, se si risponde di devastazione e saccheggio, diro' di piu', non si risponde neanche di resistenza, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza... si puo' rispondere di incendio o di rapina in taluni casi, o di altri reati, ma certamente per il 419 determinati reati ci devono stare, sono gia' un'ipotesi classica di concorso nel reato. Ma non e' a questo che voglio dedicare piu' di questo accenno. Quello che mi interessa di piu' e' andare a sondare la questoine del concorso morale, perche' l'accusa si e' accorta che le prove che portava nei confronti dei singoi sono vacillanti, e quindi non sono facimlente sussumibili nel concorso diretto, e quindi usa un coacervo di ipotesi, secondo l'accusa riconducibili al concorso, talora materiale, talora morale... Che cosa unifica queste ipotesi: l'ipotesi di chi agisce e altri agiscono con lui; quella in cui agisco e altri no ma rafforzano moralmente il mio agire; io non agisco ma rafforzo moralmente chi agisce; io agisco e altri agiscono con violenza e resistenza rafforzandomi; io non agisco ma con violenza e resistenza rafforzo chi danneggia e ruba; un rafforzamento di attivita' delittuosa anche modesta con il reciproco incitamento all'agire; oppure la prosecuzione nell'azione intrapresa da altri; la continua compresenza sul luogo; la presenza sul luogo; l'intesa spontanea nata senza previo accordo; la resistenza che si va a esplicare a lato di chi devasterebbe e saccheggerebbe; l'ipotesi di chi faceva parte di un gruppo che seguiva; ipotesi di chi c'era prima e dopo l'azione anche se non vi e' la prova che c'erano durante l'azione; l'ipotesi di chi si muoveva con un gruppo e quindi ne faceva parte; l'ipotesi alcuni fatti sono provati e altri no ma gli si potrebbe addebitare quelli non provati; oppure l'adesione spontanea alle azioni messe in atto da altri; ecc ecc. Io ho segnato queste tra le ipotesi del pm, in cui mi sembra quelle morali, piu' pericolose e piu' difficili sono la continua compresenza sul luogo indipendentemente da cio' che si e' fatto o l'aver posto in essere una resistenza indipendentemente dal reato di danneggiamento/furto, queste sono chiaramente ipotesi di concorso morale, perche' si da per scontato che non si sia partecipato a danneggiamenti o furti. Tutte le altre sono situazioni incerte tra concorso morale e concorso materiale, ma c'e' una cosa che accomuna tutte queste ipotesi, ed e' quello che accomuna tutto il discorso dell'accusa in questo processo, e cioe' l'assenza di interesse per il profilo soggettivo... anche l'elemento materiale e' piu' un elencazione che non una cosa con una sua logica interna, perche' il fatto che io c'ero prima o dopo, cosa ci dice sul mentre, potevo essere al bar, potevo essermi adoperato perche' si cessassero dei comportamenti, potevo essere li' per caso prima dopo e durante... ma certamente e' il profilo soggettivo a non essere preso in considerazione dall'accusa, eppure e' il profilo soggettivo che sorregge il concorso morale... a maggior ragione nel caso del 419 in cui la consapevolezza di ledere l'op sono la ratio stessa del processo. Allora sono d'accordo con quanto dice il pm, cioe' che anche una semplice azione di danneggiamento posta in essere da taluno in corrispondenza di altri atteggiamenti di devastazione costituisce devastazione quando l'agente sia consapevole o abbia la rappresentazione di aderire ad altre azioni analoghe che ledono beni simili o analoghi e quindi che possano ledere l'interesse protetto dalla norma e cioe' l'op. Posso essere d'accordo nel far rientrare la consapevolezza in una chiara rappresentazione e quindi in una coscienza e una abolizoine dell'op, ma allora non sono piu' d'accordo con la teoria dell'a prescindere, per cui c'e' un concorso a prescindere dalla prova. La cassazione sul tema del concorso morale, processo sofri, disse che per quanto difficile la prova del concorso morale non puo' essere espunta dal processo, non la si puo' dare per ammessa all'accusa. Il concorso morale puo' essere provato in mille modi sol che ci si impegni e sol che ci sia. Se l'ipotesi del mandante ha una sua possibilita' di dimostrazione, mentre in altri casi e' ancora piu' difficile provarlo, questo non esime dalla necessita' processuale che questa attivita' inattiva venga portata attraverso l'indizio, attraverso una serie di tasselli venga portata all'attenzione di chi la prova la deve valutare. Io credo che qua non si e' fatto molto, per dimostrare che anche coloro che non sono stati visti danneggiare e rubare, devono rispondere a titolo di concorso morale. [...] Dove? Quando? Con quale posizione psicologica? Esistono quelle situazioni di confine che in questi casi si giocano, come la presenza passiva, la connivenza che non attinge responsabilita' e cosi' via... Probabilmente sarebbe piu' facile fornire prove se si fosse di fronte a una situazione connotata di unitarieta' spazio-temporali oppure connotata da una unicita' di finalita' degli agenti, oppure una sorta di indizio di elemento di adesione al progetto criminoso, oppure ci sarebbe responsabilita' seocndo il pm, quando vi sia resistenza che cosi' consente implicitamente ad altri di devastare. [...] Ugualmente la responsabilita' a titolo di concorso che sarebbe da attribuire anche a coloro che con gli scudi di plexiglas di oppongono consentendo a chi sta dietro di danneggiare il blindato qualificandola come devastazione. Oppure semplicemente facendo numero, rafforzando la coscienza di una possibile impunita' in chi vuole compiere devastazione e saccheggio ne rispondo per concorso morale, e questo e' l'estremo dell'ipotesi. Bene se questa e' l'ipotesi per dire cosi' terminale, che di fatti si trova in fondo al dire della pubblica accusa in materia, laddove dice che non deve verificare in dettaglio il ruolo della persona nel contesto che ne risponde a titolo di concorso morale... Signori se questo e' l'approdo in tema di concorso siamo mille miglia lontano. L'accusa non deve andare ad analizzare in dettaglio il ruolo avuto dalla persona... e' il risultato impeccabile date le premesse, la completa cancellazione del profilo soggettivo. [...] Se il solo far numero diventa concorso, signori miei, il concorso doveva essere il venerdi' ampliato a 100 mila persone e il sabato a 500 mila. Io credo che questa logica vada ribaltata: se l'indagine relativa al dolo e' necessaria nella partecipazione diretta all'azione, potendo essere reazione giustificata, allo stesso modo il profilo soggettivo deve essere indagato a chi stava ai margini, a chi non faceva nulla, a chi non si sa se condividesse quello che stava avvenendo. [...] Man mano che ci si allontana dal fatto per andare verso il concorso periferico e il concorso morale, la prova non puo' bastare, non puo' essere sempre piu' generica, ma sempre piu' specifica, perche' il comportamento di chi sta a vedere, o di chi resiste e si picchia con la polizia, puo' essere un comportamento dal punto di vista volitivo e di coscienza completamente diverso da chi stava facendo secono i pm devastazione e saccheggio. Allora la lontananza dal cuore del fatto e' esigenza di prova e di indagine ancor piu' minuziosa che si addentra in percorsi difficili da sondare su cosa volevano le persone a genova in quei giorni, ma e' un dovere imprescindibile, tanto e' che l'accusa in altri processi... E' difficilissimo tenere dietro... io non so quanti processi si siano celebrati per i fatti a genova nei giorni di venerdi' e sabato, [...] tutto il quadro io non ce l'ho, e nessuno dei colleghi penso, ma gia' versati agli atti di questo processo vi sono sentenze, numerose, che parlano di fatti assolutamente identici per contestualita' di luoghi e tempi a quelli che qui si discutono che riguardano reati di danneggiamento e furto. MC, arrestato in corso torino durante gli scontri, imputato e processato del 337, 339 cp, in concorso con un certo FF e ST. Gli imputati sono stati assolti in appello dopo una condanna in primo grado. Se dovessimo stare all'impostazione dell'accusa questo dovrebbe essere un 419 no? SA accusato di aver incendiato un cassonetto e di essersi opposto con un ariete alle ffoo, denunciato e processato davanti al tribunale dei minori, non e' un 419 cp? R,F,G, denunciati perche' travisati con maschere antigas colpivano i militi del battaglione lombardia in via tolemaide, sono imputati per resistenze aggravate... non era un 419? [...] [ continua l'elenco compresa una denuncia per lancio di molotov per tre feriti di piazza manin ] Sono quelle che ho rinvenuto con sentenze agli atti, ma dovremo porci il prolema, quindi accanto a quello della qualificazione giuridica e della ricostruzione del reato, il problema dei fatti di quei due giorni. Premetto, non e' mia intenzione fare una disanima specifica dei fatti in contestazione, c'e' un numero e una sapienza di colleghi che analizzeranno i fatti concretamente, ma a me interessa come un discorso che ho cercato di proporre sul 419 si attaglia ai fatti di cui siamo in discussione. Sara' una ricognizione generalissima, tanto sono stato invece puntuale nelle questioni giuridiche. Certo non posso non ripetere qui che chi pensasse che cio' che e' accaduto a genova in quei giorni sia chiaro si sbaglia di grosso, nonostante le ore di filmati e l'impegno degli inquirenti nel ricostruire quelle giornate, sono piu' i punti oscuri che quelli acclarati. Io direi di cominciare da cio' che accadeva in piazza da novi la mattina del 20 luglio. [ mostra video ] [ si vedono le prime attivita' di dissestamento del selciato e le comunicazioni delle ffoo che dicono che e' tutto sotto controllo e che non ci sono problemi, gaggiano, tra l'altro ] D: il filmato parla da se', l'avevamo gia' visto. in questo caso i filmati parlano molto e si vanno a incastrare con alcune testimonianze che abbiamo avuto, funzionando da raccordo e ricucitura tra quello che avviene prima e dopo. Il dr. Lapi parla di semplici scarramucce per quanto avviene; Saccardi vede scaricare bastoni e mazze da un furgone ma non interviene; Portentosi vede questi fatti e decide di non intervenire e di non avvisare il centro, c'era un elicottero che monitorava la zona. Quindi tutto si puo' dire ma non che non si sapesse quello che stava avvenendo. Preve ci dice che i bb non aggredivano le persone, ma vi era un danneggiamento sulle cose e non sulle persone. Il mio compito fu come intervenire su questi fatti. [...] Indiscusso che si trattasse di danneggiameto, che ci fosse una certa dimensione di violenza, ma anche che i cinque defender presenti decidono di non intervenire. Ci sono varie ipotesi sul perche': una ipotesi mediana che sia stato un errore di valutazione, e l'ipotesi maligna o estremista per cui si era deciso di lasciare fare, ed e' l'ipotesi in cui giocano un ruolo significativo anche eventuali infiltrati delle ffoo all'interno del blocco nero, ipotesi inquietante ma presentata anche dal pm per quanto riguarda almeno un soggetto. Se poi guardiamo nel corso del dibattimento certe persone scendere le scale di san giuliano e' una ipotesi che acquisisce una sua concretezza, una ipotesi per cui si decide di non intervenire non perche' non ce ne sarebbe stato forse bisogno ma perche' si riservava l'intervento ad altri soggetti che meritavano ben altro trattamento. Sta di fatto che non si e' intervenuti. Allora se non si vuole elucubrare come ho elucubrato io, bisogna attaccare li' al muro il fatto che non si e' intervenuti in paolo da novi e strade adiacenti. Non si e' intervenuti in tempo utile, eppure si e' stati chiamati, sono stati dati gli ordini per recarsi a marassi su una situazione difficoltosa anche senza ingigantirla come i pm. Si arriva a marassi dopo venti minuti che non serve piu'. [...] Allora questo dato per cui non si e' intervenuti o efficacemente intervenuti la mattina di venerdi', e' un dato che io se non accedo alle elucubrazioni che ho prospettato, devo ascrivere al fatto che le ffoo dall'elicottero avevano chiarissimo cosa stava accadendo ma che decisero di non intervenire perche' non c'erano motivi sufficienti di op per intervenire. [...] Fu un errore clamoroso? una valutazione sbagliata? una mancanza di accordi? interruzione di contatti? No, perche' l'audio ci dice che era chiaro cio' che stava accadendo. Allora a confronto di cio' che e' avvenuto in piazza da novi proviamo a mettere cio' che e' accaduto in via tolemaide, anche qui, pochi minuti. [ mostra un video sulla carica in tolemaide ] D: le immagini le avevamo gia' viste, ma il senso lo sottolineiamo: qui e' il contrario di quanto avvenuto al mattino. li' non si intervenne dove si poteva intervenire con grande facilita', accerchiando relativamente pochi, e la giornata sarebbe andata diversamente. Al pomeriggio sembre di assistere a una decisione contraria e altrettanto infausta, oltre che illegittima. Una decisione di caricare il corteo delle tute bianche, un corteo autorizzato e legittimoo che avrebbe dovuto scendere fino a piazza delle americhe. Per farlo si prende la via piu' lunga, si poteva pigliare l'altro sottopasso sarebbe stata la via piu' breve, ma si avrebbe potuto prendere il sottopasso che si aveva di fronte, anziche' caricare a destra, di non molto forse, ma di un tratto bastevole per indicare che non ci si e' soltanto trovati di fronte al corteo delle tute bianche, ma si e' andato a stanare lo scontro con le tute bianche risalendo per via tolemaide. Si sgombera il lato sinistro con una prima carica per eliminare testimoni scomodi di quello che stava per avvenire. [...] Sul lato sinistro c'erano operatori e giornalisti. Certo non faceva comodo che si assistesse a una carica che voleva essere risolutiva anche se era illegittima. Si evita di parlare con un gruppo di contatto, si chiude i manifestanti in un budello, non si approntano scorte al corteo, soprattutto si usano strumenti rivolti contro tutti e non i pochi che tiravano sassi, comunque pochissimi [...] Si mette in opera subito dopo una vera e proprio caccia all'uomo che non distingue chi aveva resistito, chi era un passante, e altri. Intervento ingiustificato e arbitrario, come ci dicono non solo agnoletto e chiesa, ma anche cc, ma anche la professoressa Della porta. A questo punto episodi di reazione ci sono stati, anche nelle ore successive, anche nella mattina successiva, reazione ad un clima che si era voluto fare montare, con il non intervento mattutino. Sta di fatto che la mattina non si interviene, e siamo benevoli, diciamo che non si interviene perche' non erano assurti i fatti alla dignita' di turbativa dell'op, ma il pomeriggio si interviene illegittimamente. Io credo quindi che oper il pomeriggio si possa parlare di reazioni che si sono determinate per fatto altrui, cioe' per il fatto che i cc con questa carica hanno posto in essere nei confronti di un corteo pacifico. Quando si parla di azione e reazione nelle aule giudiziarie, si deve valutare un criterio di proporzionalita'. Vorrei fare vedere un altro filmato su questo punto. [ mostra video ] D: Azione e reazione e proporzionalita' della reazione alle cause scatenanti. Il video ci dice molto. I colleghi parleranno ancora dei fatti di quelle due giornate. La reazione non ha portato solo a un morto, ma a 1200 feriti e 500 ricoveri in pronto soccorso. Siamo in un ambito di reazione piu' che giustificata. Se poi consideriamo che ogni episodio di caccia all'uomo ha portato a reazioni piu' giustificate e crescenti, non possiamo non rammaricarci oggi per allora del fatto che si potevano fare scelte ben diverse in op. Si poteva intervenire quando era logico intervenire, e forse non si volle o si decise che la situazione non era cosi' grave e avrebbe potuto essere dominata. Si decise di intervenire quando non era legittimo. Si poteva decidere di non fare una caccia all'uomo indiscriminata. [...] Mentre bruciava un blindato i cc erano sull'angolo, cosa fecero? La carica in via caffa oltre a essere azzardata dal punto di vista dell'op, e' stata una carica che non trovava una sua logica giustificazione. Si poteva intervenire sul defender in piazza alimonda. Per dirla con placanica, la polizia c'era e potevano intervenire, non sono intervenuti e per usare le sue parole tutto non sarebbe successo. Anche giuliani non sarebbe morto. DI chi e' la responsabilita' di quei fatti. Io non la pongo dal punto di vista processuale la domanda. Io vi ho offerto una lettura in punta di diritto e molto brevemente in punta di fatto, che dimostra come alcuni dei manifestanti possono aver commesso violenza, danneggiamenti, furti, ma non la devastazione e il saccheggio. E' per questo che mi ha meravigliato la richiesta dell'avvocatura dello stato. Rispetto a questi due giorni e' lo stato che deve pagare in termini morali e politici verso il paese e confido che venga fatta una verita' piena, ma che tenti di ricostruire con coscienza gli avvenimenti di allora. Ne sono certo, perche' ho conosciuto la vostra attenzione e pazienza, e non dubito che il mio assistito verra' assolto per non aver commesso il fatto. Vi ringrazio.